LEZIONE n° 7: LA TELEFONATA BERGAMO-MAZZINI NON MI RAPPRESENTA PROPRIO NIENTE.

I ruoli si invertono, S incalza M.

S: Ma sulla telefonata Bergamo-Mazzini, cosa mi sai dire?
M: Che telefonata è? Sarà una telefonata dove si mettono d’accordo per ladrare...

S: Beh, in un certo senso... no, però, non esattamente.
M: Ma che telefonata è? Se non ne hanno parlato alla televisione, vuol dire che è ininfluente, che non è degna d’attenzione...

S: Invece, è una telefonata molto importante. Bergamo confida a Mazzini che parecchie squadre gli fanno delle pressioni, alcune di queste sono state anche gestite sia da lui che da Pairetto: Vicenza, Sampdoria, Verona, Palermo, Milan, Roma, Inter. Anzi, a proposito di quest’ultima, dice che lui l’ha gestita, ma non c’aveva squadra e non ha vinto; lui deve pensare a designare, gli arbitri mica a fare il centravanti. Come la interpreti questa cosa?
M: La interpreto che la telefonata Bergamo-Mazzini non mi rappresenta proprio niente... che sono cose dette al telefono... non è la realtà. Cioè, non è che se io dico al telefono che sono stato a cena con la Schiffer, allora vuol dire che ci sono stato veramente.

S: Non ho capito, scusa.
M: La realtà è una cosa e quello che viene detto al telefono un’altra, ma è tanto chiaro!

S: Vediamo se ho capito bene: il tuo approccio all’interpretazione delle telefonate sarebbe, dunque, quello di non dare considerazione a quello che viene detto, perché nulla mi assicura che sia ciò che avviene nella realtà. È esatto, ho capito bene?
M: Certo, ma mica sempre…

S: Ma come mica sempre?! Scusa, se nei confronti di un fenomeno della realtà ti approcci in un certo modo, lo devi fare in tutti casi allo stesso modo, sennò operi delle discriminazioni.
M: No, perché certe telefonate costituiscono reato di per sé... per il loro contenuto...

S: Vero, giusta osservazione la tua. Ad esempio, quella delle griglie. Però quella non fa testo, perché costituisce al massino semplice violazione dell’art. 1 (anche se è tutto da stabilire se il contenuto di quella telefonata costituisse reato, seppur lieve, ma reato) (lezione n°3, ndr). Poi quali altre sarebbero le telefonate che di per sé costituiscono reato?
M: Ma, basta! Ma che cos’è, un interrogatorio?! Ma sei uno sbirro? Ladravate e basta! C’è una sentenza (vedi lezione n°1)!

S: Certo... allora, vediamo, seguiamo il tuo “filo logico”: il contenuto delle telefonate è ininfluente perché abbiamo detto che ciò che in esse viene detto non può costituire una certezza, perché il detto non corrisponde al fatto; bene, ciò implica che se la Juventus è stata condannata giustamente, come tu sostieni, è la semplice telefonata di per sé a costituire reato. Ecco mi potresti dire quale articolo del CGS sancisce questo comportamento come una violazione?
M: Certo che te lo dico: è l’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva.

S: Bene, vedo che sei molto ben preparato. Allora ti faccio una piccola osservazione: come mai Facchetti non venne punito per le telefonate con Pairetto?
M: C’è contenuto e contenuto…

S: Abbiamo detto, però, che il contenuto non conta.
M: Rubentini! Siete dei ladri! Vi dovevano radiare!

S: Ah, solo per tua informazione: l’articolo al quale fai riferimento è entrato in vigore il 1° luglio 2007.
M: !!!??? Ma no… ngh!