Nota della redazione: questa lettera aperta dell'amico Clodoveo è stata inviata a molti giornali ma nessuno ha reputato di doverla pubblicare per fare chiarezza. La pubblichiamo noi.
Carissimo Prof. Sandulli,
dobbiamo ringraziarLa per la sua recente intervista, nella quale in modo diretto e chiaro ci ha detto che la Corte da Lei presieduta nel giudizio sportivo a carico della Juventus prese atto che nell'ordinamento sportivo non era previsto l'illecito associativo e che, proprio con questa storica sentenza, la Corte di fatto lo ha introdotto nell'ordinamento sportivo prima ancora che il legislatore sportivo se ne occupasse.
La ringraziamo perchè dalla lettura della sua sentenza si era capito il contrario.
Trascriviamo il passaggio a cui ci riferiamo:
"Venendo ora all'esame dei capi di incolpazione, va subito affrontata una questione di metodo, consistente nella individuazione dello scenario nel quale, tanto dal punto di vista soggettivo, quanto da quello oggettivo, va inquadrato il presente procedimento.
Lucidamente la CAF rileva che esso non riguarda un "sistema" ma una serie di reticoli autonomamente attuati dalle varie società incolpate, sia pur all'interno di un'atmosfera inquinata che incombeva sul campionato di serie A 2004 - 2005 (pagg. 74 e 75).
Quest'impostazione, perfettamente rispondente all'articolata e coerente struttura dell'atto di accusa, appare un necessario corollario della mancata previsione nell'ordinamento federale di una fattispecie di illecito associativo, modellata sull'esempio del diritto comune: l'altrettanto logica conseguenza di questa lacuna ordinamentale è che, anche in questo grado, il metodo di analisi della Corte debba procedere con riguardo alle singole posizioni, quali vengono in rilievo dalle constatazioni mosse a ciascuna società: è consequenziale che tutte le posizioni debbano essere affrontate e giudicate applicando i rigorosi standard probatori propri di ciascuna contestazione, rivelandosi inapplicabili quelli, più agili e collaudati nell'ordinamento di diritto comune, dell'illecito associativo".
Tradotto in sintesi: nell'ordinamento sportivo - scriveva Lei - non è previsto e punito l'illecito associativo, per cui la Corte non può punire per questo e deve attenersi alle singole contestazioni secondo le figure di illecito previste dall'ordinamento sportivo.
Nell'analizzare la sua sentenza (vedi Il paradosso di Kefeo) ci siamo letteralmente ammattiti per capire per quale illecito la Juventus sia stata poi così duramente condannata, giungendosi alla conclusione che proprio di un illecito associativo latente si era trattato.
E' stata una vera fatica capirlo perchè in tutta la sentenza Lei non lo nominò mai col suo vero nome, salvo che nel passo sopra riportato, dove ricordava a se stesso che l'illecito associativo non era contemplato dal codice di giustizia sportiva e che quindi non era punibile.
Se ne deve essere però scordato mentre andava avanti nella redazione della sentenza, o più probabilmente ha preferito non dirlo in termini comprensibili immediatamente.
Ora ce l'ha detto in termini chiarissimi e solo per questo meriterebbe una qualifica onoraria di Ju29ro, avendo aderito alle nostre tesi.
Ha dato un contributo importantissimo alla ricerca della verità; la Juventus è stata condannata per un illecito giuridicamente inesistente perchè altri non ce n'erano da sanzionare.
Ora ci faccia però una cortesia, lo dica in anteprima anche al dottor Cannavò e alla sua rosea macchina da guerra.
Ma glielo dica ad alta voce, perchè là non ci sentono.
Oppure ci sentono, ma non lo scrivono.
Clodoveo
dobbiamo ringraziarLa per la sua recente intervista, nella quale in modo diretto e chiaro ci ha detto che la Corte da Lei presieduta nel giudizio sportivo a carico della Juventus prese atto che nell'ordinamento sportivo non era previsto l'illecito associativo e che, proprio con questa storica sentenza, la Corte di fatto lo ha introdotto nell'ordinamento sportivo prima ancora che il legislatore sportivo se ne occupasse.
La ringraziamo perchè dalla lettura della sua sentenza si era capito il contrario.
Trascriviamo il passaggio a cui ci riferiamo:
"Venendo ora all'esame dei capi di incolpazione, va subito affrontata una questione di metodo, consistente nella individuazione dello scenario nel quale, tanto dal punto di vista soggettivo, quanto da quello oggettivo, va inquadrato il presente procedimento.
Lucidamente la CAF rileva che esso non riguarda un "sistema" ma una serie di reticoli autonomamente attuati dalle varie società incolpate, sia pur all'interno di un'atmosfera inquinata che incombeva sul campionato di serie A 2004 - 2005 (pagg. 74 e 75).
Quest'impostazione, perfettamente rispondente all'articolata e coerente struttura dell'atto di accusa, appare un necessario corollario della mancata previsione nell'ordinamento federale di una fattispecie di illecito associativo, modellata sull'esempio del diritto comune: l'altrettanto logica conseguenza di questa lacuna ordinamentale è che, anche in questo grado, il metodo di analisi della Corte debba procedere con riguardo alle singole posizioni, quali vengono in rilievo dalle constatazioni mosse a ciascuna società: è consequenziale che tutte le posizioni debbano essere affrontate e giudicate applicando i rigorosi standard probatori propri di ciascuna contestazione, rivelandosi inapplicabili quelli, più agili e collaudati nell'ordinamento di diritto comune, dell'illecito associativo".
Tradotto in sintesi: nell'ordinamento sportivo - scriveva Lei - non è previsto e punito l'illecito associativo, per cui la Corte non può punire per questo e deve attenersi alle singole contestazioni secondo le figure di illecito previste dall'ordinamento sportivo.
Nell'analizzare la sua sentenza (vedi Il paradosso di Kefeo) ci siamo letteralmente ammattiti per capire per quale illecito la Juventus sia stata poi così duramente condannata, giungendosi alla conclusione che proprio di un illecito associativo latente si era trattato.
E' stata una vera fatica capirlo perchè in tutta la sentenza Lei non lo nominò mai col suo vero nome, salvo che nel passo sopra riportato, dove ricordava a se stesso che l'illecito associativo non era contemplato dal codice di giustizia sportiva e che quindi non era punibile.
Se ne deve essere però scordato mentre andava avanti nella redazione della sentenza, o più probabilmente ha preferito non dirlo in termini comprensibili immediatamente.
Ora ce l'ha detto in termini chiarissimi e solo per questo meriterebbe una qualifica onoraria di Ju29ro, avendo aderito alle nostre tesi.
Ha dato un contributo importantissimo alla ricerca della verità; la Juventus è stata condannata per un illecito giuridicamente inesistente perchè altri non ce n'erano da sanzionare.
Ora ci faccia però una cortesia, lo dica in anteprima anche al dottor Cannavò e alla sua rosea macchina da guerra.
Ma glielo dica ad alta voce, perchè là non ci sentono.
Oppure ci sentono, ma non lo scrivono.
Clodoveo