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CASSON (Ulivo). Mi inserisco nell’alveo della panoramica delineata dal senatore Manzione per porre alcuni quesiti più specifici e più rapidi. Premetto che concordo con la soluzione sia procedurale che conclusiva della giustizia sportiva e quindi non esamino questo punto di vista; nutro però molte perplessità sui passi compiuti dall’autorità giudiziaria ordinaria proprio per questioni strettamente procedurali. Volevo per l’appunto chiedere al dottor Borrelli se ci sono stati dei provvedimenti autonomi di trasmissione da parte delle procure di Torino, Napoli e Roma a favore dell’ufficio diretto da lei o se le stesse procure, in particolare quelle di Napoli e Roma, sono state sollecitate. La mia perplessità riguarda soprattutto la trasmissione atti avvenuta a Torino. Il mio quesito è volto a sindacare, tengo a precisarlo, l’atteggiamento dell’autorità giudiziaria ordinaria e non quello della giustizia sportiva e mi chiedo se quest’ultima abbia affrontato il problema, perché, a mio parere, quella trasmissione dopo un’archiviazione di atti, non essendo prevista, può configurare dei profili di illiceità. Proprio per garantire la tutela delle persone non è prevista alcuna trasmissione di atti archiviati e la relativa documentazione deve finire in archivio; non esiste alcun aggancio normativo che consenta di trasmettere alla Federazione italiana gioco calcio o all’ufficio federale atti di quel tipo.Un problema analogo anche se in parte diverso, come bene è stato indicato dal senatore Manzione, potrebbe prospettarsi per gli uffici di Napoli e Roma, ma la mia perplessità principale è questa: come fa una procura della Repubblica, archiviando un procedimento, a decidere di mandare a un’associazione privata degli atti che sono coperti da segreto e che dovrebbero essere distrutti? È stato affrontato questo problema in sede di giustizia sportiva? Chiedo a lei un parere, vista la sua notevolissima esperienza, circa la considerazione espressa sulla vicenda che ha visto una procura trasmettere atti che sarebbero dovuti finire in archivio.
BORRELLI. Non sono in grado di dare molte spiegazioni. Certo, non possiamo fare a meno di constatare che a Napoli è successo qualcosa di strano, e dire strano è dire poco. Certo, è possibile che l’invio degli atti da Napoli all’ufficio indagini o, per meglio dire, la consegna materiale nelle mie mani sia stata determinata, facilitata, incoraggiata dalla circostanza che nel frattempo era già comparso sulla stampa periodica il contenuto integrale delle tre informative dei Carabinieri. Non mi sento autorizzato a ricostruire anche psicologicamente il processo mentale dei colleghi di Napoli.
MANZIONE (Ulivo). Sarebbe difficile.
BORRELLI. Certo sarebbe difficile ma qui vorrei però sottolineare alcune date. Sono venuto a Roma a prendere possesso dell’ufficio intorno il giorno 26 maggio; dal primo contatto con l’avvocato Nicoletti, che è il braccio destro del commissionario straordinario, professor Rossi, ho appreso che Napoli aveva una messe notevole di atti che avrebbe potuto trasmetterci e che poteva interessare la giustizia sportiva. Quindi, in seguito ad intese telefoniche preventive tra l’avvocato Nicoletti e la procura della Repubblica di Napoli, lo stesso 26 maggio, quando ho preso possesso dell’ufficio a Roma, l’avvocato Nicoletti ed io ci siamo trasferiti a Napoli su una macchina dei Carabinieri e dietro mia richiesta verbale, perché non avevo ancora firmato nulla, il procuratore della Repubblica di Napoli, come risulta dalla lettera di accompagnamento datata 26 maggio, mi ha consegnato il cd-rom contenente la copia delle informative dei Carabinieri.
MANZIONE (Ulivo). Lei ha selezionato atti o si è limitato solo a ricevere quello che non aveva chiesto?
BORRELLI. Ho ricevuto degli atti.
MANZIONE (Ulivo). Atti che non aveva ancora chiesto formalmente e che non era titolato a chiedere perché non aveva assunto le funzioni. Questo è un limite.
BORRELLI. Nel momento in cui sono andato a Napoli si è parlato di questa indagine e mi sono state verbalmente illustrate le linee portanti della stessa ho chiesto se potevamo avere questi atti.
MANZIONE (Ulivo). È possibile che un procuratore della Repubblica illustri al capo di un ufficio indagine di un’associazione privata – sottolineo questo punto – le linee principali di un’indagine coperta dal segreto istruttorio?
BORRELLI. Qui entra in gioco l’articolo 2 della legge n. 401 del 1989.
MANZIONE (Ulivo). Lei ci ha detto che la richiesta non era stata ancora inoltrata e ancor più che non aveva nemmeno assunto le funzioni, quindi non era in condizione di presentare la richiesta. A volte la forma diventa sostanza.
CASSON (Ulivo). Bisognerebbe chiederlo al procuratore della Repubblica di Napoli.
MANZIONE (Ulivo). Ci rivolgiamo al dottor Borrelli perché lui è qui.
BORRELLI. C’è stata forse una fase, che ha preceduto la mia gita a Napoli, un po’ fluida di contatti tra il vice commissario Nicoletti e la procura di Napoli. In realtà poi a Roma, all’ufficio indagine era già incardinata un’indagine nata sulla base degli atti di Torino. Qui passiamo agli altri argomenti.
MANZIONE (Ulivo). Roma ha messo a disposizione gli atti?
BORRELLI. No, Roma non li ha messi a disposizione.
MANZIONE (Ulivo). C’è stata una richiesta formale?
BORRELLI. C’è stata una richiesta formale; c’è stato un contatto telefonico da parte mia con il collega Palamara – soltanto con lui, se non ricordo male –, il quale mi ha detto che non poteva trasmettermi nulla perchè l’indagine era ancora in corso.
MANZIONE (Ulivo). Mi scusi, ma c’è una risposta formale?
BORRELLI. Molto recentemente ho nuovamente chiesto per iscritto alla procura della Repubblica di Roma se vi erano atti riguardanti il problema delle procure, dei procuratori, della società Gea e via dicendo; ho ricevuto una telefonata l’altro ieri dal dottor Palamara, il quale mi ha detto che nei prossimi giorni ci arriveranno plichi contenenti atti che riguardano questa indagine perché questa per una parte è conclusa. Per un’altra parte proseguirà ancora e quindi gli atti non sono ancora messi a disposizione della giustizia sportiva. Allo stato attuale io non ho ricevuto niente da Roma.
MANZIONE (Ulivo). Quindi Roma ha sostanzialmente affermato un principio, che poi per altri versi è compreso nel nostro codice, secondo cui finché le indagini non sono concluse non è possibile far ricorso a quel comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 401 del 1989 che richiama l’articolo 116 del nostro codice. Napoli invece ha fatto esattamente l’opposto e, prima ancora che ci fosse una richiesta formale, si è preoccupata di mettere a disposizione quello che non poteva essere messo a disposizione. Questo è il dramma.
BORRELLI. Senatore Manzione, mi permetto di non condividere in pieno questa sua affermazione dal momento che non c’è alcuna norma la quale stabilisca che non possono essere messi a disposizione gli atti se non è terminata l’indagine. Per lo meno il citato articolo 2, comma 3, non stabilisce questo.
MANZIONE (Ulivo). Sì, certo, sono d’accordo con lei ma se c’è una richiesta. L’articolo 116 del codice di procedura penale fa riferimento comunque ad una richiesta che non era stata avanzata per Napoli. Si era trattato di un pour parler.
.............omissis
BORRELLI. Mi scusi signor Presidente, ma vorrei aggiungere qualcosa a quanto già detto perché non vorrei dare la sensazione al senatore Manzione di essere scivolato su alcuni aspetti del suo intervento. In particolare desidero intervenire con riguardo all’imbarazzo in cui una parte si trova davanti al giudice sportivo. Soltanto alcune intercettazioni sono infatti state utilizzate nel procedimento. Condivido l’obiezione del senatore Manzione: sarebbe opportuno che fosse mantenuta la stessa garanzia prevista per il giudizio ordinario anche davanti al giudice sportivo; in particolare, secondo le previsioni del disegno di legge che è in corso di gestazione, è previsto che la parte interessata possa aprire un contraddittorio e chiedere che ulteriori conversazioni vengano acquisite in quanto favorevolimo utili per la sua difesa. Allora, forse, una cautela che bisognerebbe adottare è quella di consentire la trasmissione delle intercettazioni telefoniche dal giudice ordinario al giudice sportivo (sempre che non ostino ragioni discrezionalmente valutabili dal procuratore della Repubblica o dal giudice ordinario), ma soltanto dopo che si è superata quella fase in cui le parti private possono chiedere l’ampliamento del materiale intercettato. In questo modo si trasmetterebbero infatti, non soltanto le intercettazioni accusatorie, ma anche quelle utilizzabili per la difesa. Se poi, per ragioni di prontezza di intervento della giustizia ordinaria, il procuratore della Repubblica ritenesse di dovere trasmettere subito un input ad un collega di un’altra sede o ad una procura diversa (non dico anche al giudice sportivo) perché sono emersi dati che necessitano di un impossessamento e di un’utilizzazione immediata ai fini investigativi, si potrebbe allora stabilire che, fintantoché non è completato l’iter dell’esame di tutte le intercettazioni e della legittimità, gli atti trasmessi all’altra procura o all’altro giudice o all’autorità sportiva...
MANZIONE (Ulivo). Siano inutilizzabili?
BORRELLI. Siano utilizzabili soltanto come input per promuovere delle indagini. Quindi che non siano utilizzabili processualmente, ma che possano servire soltanto come segnalazione di piste da seguire o di accertamenti da compiere. Ma, ripeto, che non siano direttamente utilizzabili nel processo. Questo potrebbe essere un aggiustamento che forse attenuerebbe o eviterebbe gli inconvenienti che segnalava il senatore Manzione.
MANZIONE (Ulivo). Sono assolutamente d’accordo con lei, dottor Borrelli, anche se forse sarebbe opportuno che questa valutazione venisse rifatta nella sede della giustizia disciplinare perché alcune intercettazioni possono non essere utili alla difesa rispetto alla contestazione nel procedimento penale, mentre invece potrebbero avere una utilità diversa rispetto a diversa contestazione e a diverso procedimento. Ciò non toglie, comunque, che la sua previsione prospettica è assolutamente da condividere.
BORRELLI. Resta infine da decidere se, nell’ambito del procedimento sportivo, questa valutazione debba essere fatta dall’ufficio indagini, che in realtà funziona soltanto come stazione di polizia, o dal procuratore generale che è l’organo requirente in senso proprio. Noi, come ufficio indagini, siamo solo un organo inquirente.