Le società di calcio sono spesso finite nell’occhio del ciclone per violazioni degli obblighi tributari. Il panorama delle irregolarità è decisamente variegato. Compensi in nero (nel passaggio di Lentini dal Torino di Borsano al Milan, ad esempio). Debiti tributari e contributivi non pagati alle scadenze di legge (Roma e Lazio, in compagnia di molte altre società): un modo molto semplice per finanziare la gestione... In alcuni casi i rilievi formulati dai verificatori si basano su questioni di natura prettamente interpretativa (è il caso, ad esempio, della assoggettabilità o meno ad IRAP delle plusvalenze sulla cessione dei calciatori oppure sulla detraibilità dell’IVA pagata sui compensi ai procuratori) e di queste vicende si stanno occupando le commissioni tributarie. Alcuni di questi contenziosi hanno coinvolto anche giocatori piuttosto famosi (Diego Armando Maradona, ad esempio), ai quali è stata contestata la partecipazione ad operazioni elusive (aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti di immagine) volte a ridurre il carico fiscale sui compensi per le loro prestazioni sportive.
Il rapporto (spesso conflittuale) tra le società di calcio ed il fisco costituisce lo spunto per una serie di articoli nei quali saranno analizzate alcune tematiche specifiche del settore. Nel primo illustriamo le misure che sono state introdotte nel 2006 proprio per contrastare alcune delle ipotesi di evasione ed elusione sopra citate.
Al fine di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, l’Art. 35, comma 35-bis, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (cosiddetto Decreto Bersani) e le disposizioni attuative contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17/12/2007 impongono alle società sportive di calcio professionistiche, partecipanti ai campionati nazionali di Serie A, B, C1 e C2 (ora Lega Pro), l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate:
1. copia dei contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito, delle prestazioni degli atleti professionisti tesserati per la stagione sportiva di riferimento e, separatamente, le informazioni in essi contenute;
2. copia dei contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l’atleta professionista, tesserato per la stagione sportiva di riferimento, e la società, e, separatamente, le informazioni in essi contenute;
3. copia dei contratti di sponsorizzazione in relazione ai quali la società sportiva percepisce somme di denaro per il diritto di sfruttamento dell’immagine degli atleti professionisti tesserati per la stagione sportiva di riferimento e, separatamente, le informazioni in essi contenute.
Le comunicazioni devono essere effettuate, secondo le modalità previste dal già citato Provvedimento del 17/12/2007, entro il 30 aprile dell’anno solare successivo a quello in cui si è chiusa la stagione sportiva cui sono riferiti i dati.
La disposizione in commento delega altresì il Ministro dell'economia e delle finanze “ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere”.
Come già indicato in precedenza, il comma 35-bis dell’Art. 35 ha il dichiarato intento di rendere più incisiva l’azione di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale nel settore del calcio professionistico. L’obbligo di trasmissione delle informazioni sopra citate è volto a consentire all’Agenzia delle Entrate di far emergere, con maggiore tempestività, eventuali redditi non dichiarati od operazioni sospette che coinvolgano le società sportive o gli atleti professionisti. Le informazioni acquisite verranno incrociate con le corrispondenti informazioni, già presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, al fine di riscontrare la correttezza di quanto dichiarato ai fini fiscali dai soggetti in questione.
In altri termini, le informazioni trasmesse dalle società di calcio, gli incroci tra questi dati e quanto risultante dall’Anagrafe Tributaria e le eventuali informazioni acquisite presso le Federazioni calcistiche estere dovrebbero consentire all’Agenzia delle Entrate di contrastare sia fenomeni di vera e propria evasione (cioè, la semplice corresponsione di compensi in nero) sia operazioni più articolate e complesse poste in essere dalle società e dai calciatori per finalità di elusione fiscale. Sotto questo ultimo profilo, ci si riferisce a quei casi dove, per ridurre il carico tributario, il pagamento degli ingaggi agli atleti viene in parte “occultato” sotto forma di somme pagate a società estere, localizzate in paesi a fiscalità più o meno privilegiata e riconducibili all’atleta in questione, a titolo di apparente corrispettivo per lo sfruttamento dell’immagine del calciatore stesso. Alcune di queste operazioni sui diritti di immagine sono state portate alla luce in passato dai verificatori ed il contenzioso tributario che ne è derivato è stato ampiamente dibattuto sulla stampa specialistica. Si pensi, ad esempio, al caso di Maradona, che aveva “deviato” parte dei compensi pattuiti con il Napoli su una (propria) società di Vaduz. Una vicenda simile ha interessato anche il calciatore Fernando De Napoli, all’epoca dei fatti tesserato del Milan. Queste operazioni e le decisioni dei giudici tributari che si sono espressi in merito saranno oggetto di approfondimento in prossimi articoli.
Calcio e fisco. Misure di contrasto all’evasione e all’elusione tributaria
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