“UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations Edition 2010” è il documento, pubblicato il 27 maggio 2010, che contiene il regolamento che disciplina il cosiddetto “fair play finanziario”, per i club di calcio che richiedono la licenza UEFA.
La filosofia gestionale, voluta dall’UEFA, che dovrebbe salvaguardare il gioco del calcio negli anni futuri, consiste nel “non spendere più di quanto si guadagni". E’ questo il principio fondamentale attorno al quale gira tutto il sistema delle regole del “fair play finanziario”. In sintesi questo sistema di regole si può ricondurre a tre enunciazioni caratterizzanti:
1) obbligo di pareggio del bilancio;
2) nessun debito scaduto verso i club, i dipendenti e/o le autorità sociali o fiscali;
3) fornitura di informazioni finanziarie per il futuro, in modo da garantire che i club possano adempiere agli obblighi successivi.
Dall’analisi delle singole norme, nonostante l’intento lodevole, a giudizio di chi scrive, emerge chiaramente che si è cercato di determinare un impatto “soft” del nuovo sistema di regole, forse per dare il tempo necessario ad alcuni grandi club di rientrare nei parametri. Basti pensare all’obbligo di pareggio nel cosiddetto “periodo di sorveglianza” o monitoraggio, al quale è prevista la derogabilità sia temporale che quantitativa. Infatti, gli anni da monitorare possono variare e si può adempiere all’obbligo del pareggio anche in situazioni che non sono di pareggio.
Per il richiedente la licenza UEFA, l’articolo 46 pone l’obbligo di dichiarare la struttura del gruppo, il perimetro di consolidamento ed il controllore di ultima istanza. Come stabilito dall’allegato VII lettera B, le società di calcio che controllino altre società o siano, a loro volta, controllate hanno l’obbligo di presentare il bilancio consolidato. Inoltre, in base all’articolo 47 comma 2 del regolamento, i bilanci devono essere certificati da un revisore indipendente.
L’articolo 48 richiede la presentazione di un bilancio intermedio se, fra la data di chiusura dell’esercizio, cui fa riferimento l’ultimo bilancio approvato, e la data di presentazione della domanda siano intercorsi più di sei mesi.
Assenza di debiti scaduti
Al 31 marzo antecedente la stagione, per la quale si richiede la licenza UEFA, ai sensi dell’articolo 49, bisogna dimostrare di non aver debiti scaduti verso squadre di calcio, che si riferiscano a trasferimenti avvenuti prima del 31 dicembre, compresi i prestiti dei giocatori.
In base a quanto stabilito dall’articolo 50, al 31 marzo antecedente la stagione per la quale si richiede la licenza UEFA, non bisogna avere debiti scaduti nei confronti dei dipendenti o delle autorità sociali, previdenziali e fiscali derivanti da obblighi contrattuali e legali verso i dipendenti, sorti anteriormente al 31 dicembre. Questa norma sembra che vada incontro ad un dato “fisiologico” che emerge dalla lettura di molti bilanci, ossia un ritardo di tre mesi nel pagamento degli stipendi.
L’allegato VIII del regolamento ci fornisce la nozione di debito scaduto. Un debito si considera scaduto se il suo pagamento non è onorato nei termini di scadenza concordati. Tuttavia, non vengono considerati “scaduti” quei debiti per i quali sia stata concordata una proroga dei termini con il creditore o per i quali sia in atto un contenzioso.
Informazioni finanziarie per il futuro
L’articolo 52 pone l’obbligo a carico del richiedente la licenza di fornire informazioni finanziarie per il futuro, per dimostrare il principio di “continuità aziendale”. Nella sostanza bisogna dimostrare che il club sia in grado di onorare i suoi impegni per la stagione interessata alla richiesta di licenza.
Il secondo comma dello stesso articolo considera il principio di continuità aziendale come il primo “indicatore” fondamentale e di esso bisogna avere traccia nelle relazioni dei revisori allegate al bilancio. A questo proposito, per quanto riguarda l’ultimo bilancio di F.C. Internazionale Milano S.p.A., ma il discorso vale anche per i bilanci precedenti, il collegio sindacale, nel richiamo di informativa, relativo alla circostanza della presenza di “perdite significative”, ha segnalato che nella Relazione sulla Gestione e nella nota integrativa gli amministratori hanno ribadito che “il socio di riferimento ha espresso il consueto impegno a supportare anche per il futuro, in caso di necessità, economicamente e finanziariamente la società e su tale presupposto è stato redatto il presente bilancio di esercizio nella prospettiva della continuità aziendale”.
Il secondo indicatore rilevante, nella valutazione del club ai fini dell’ottenimento di licenza, è l’esistenza di un patrimonio netto negativo. In caso di presenza di un patrimonio netto negativo o di un peggioramento dell’indebitamento finanziario netto del club rispetto alla stagione precedente scatta l’obbligo di fornire un’informativa finanziaria supplementare, per dimostrare che il club sia in grado di adempiere gli obblighi successivi. In questa situazione si troverebbe, ad esempio F.C. Internazionale Milano S.p.A., il cui patrimonio netto al 30 giugno 2010 risulta negativo per 7.365.451 euro.
In pratica, per i club che si trovino in presenza di rilievi circa il principio di continuità aziendale e in presenza di un patrimonio netto negativo, bisogna fornire un bilancio di previsione per il periodo riguardante la licenza che si richiede, cercando di dimostrare la propria capacità ad onorare gli impegni presi.
Una riflessione si impone: rientra nella logica che la presenza di perdite significative con un patrimonio netto negativo facciano scattare un “warning” sulla possibilità di continuità aziendale.
L’obbligo di pareggio
L’obbligo di pareggio si sostanzia nel rispetto del requisito del “break-even” (articoli da 58 a 63).
Ai sensi dell’articolo 57 comma 2, sono esentate, dall’obbligo di pareggio, le squadre appartenenti a una divisione diversa dalla massima serie, che godono di un permesso speciale disciplinato dall’articolo 15 del regolamento. Un esempio potrebbe essere una squadra di serie B che vince la Coppa Italia ed acquisisce il diritto a partecipare all'Europa League.
Sono inoltre esentati i club che nei due esercizi sociali precedenti abbiano avuto sia i costi che i ricavi cosiddetti “rilevanti” inferiori a 5 milioni di euro.
Per quanto riguarda l’obbligo del pareggio di bilancio, bisogna dire che non tutte le poste di bilancio vengono considerate rilevanti per tale scopo. Infatti, l’articolo 60 comma 1 ci fornisce la nozione del punto di pareggio, determinato come differenza tra componenti di reddito positivi “rilevanti” e componenti negativi di reddito “rilevanti”. Il comma 2 dello stesso articolo specifica, come ovvio che sia, che si ha un “break-even surplus” se i ricavi “rilevanti” superano i costi “rilevanti”, in caso contrario si ha un “break-even deficit”.
L’articolo 58 comma 1 elenca i componenti positivi di reddito “rilevanti” da considerare per il calcolo del punto di pareggio, che sono: ricavi da biglietti; ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità; ricavi da cessioni diritti radiotelevisivi; ricavi da attività commerciali; altri proventi di gestione; plusvalenze da cessioni di giocatori; plusvalenze da cessione di immobilizzazioni materiali; i proventi finanziari. Non vengono considerati, invece, i seguenti componenti positivi di reddito: proventi non monetari; ricavi da transazioni con parti correlate effettuate ad un valore superiore al “fair value”; proventi da operazioni non legate all’attività calcistica o ai luoghi o al marchio del club. Nell’allegato X lettera B questi componenti positivi di reddito “rilevanti” vengono meglio esplicitati. Il regolamento UEFA esemplifica quali siano i proventi non monetari da escludere:
• rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
• rivalutazioni delle rimanenze;
• riprese di svalutazioni o quote di ammortamento di attività non correnti (incluse le registrazioni dei giocatori);
• utili o perdite su cambi non realizzati effettivamente.
Tra le rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali, rientra la rivalutazione del marchio.
Esempi di operazioni con parti correlate che necessitano la dimostrazione che siano state effettuate in base al valore equo sono:
• sponsorizzazione da parte di una società correlata;
• vendita di biglietti di ospitalità aziendale a una società correlata;
• vendita di beni e prestazioni di servizi con parti correlate.
Per quanto riguarda le sponsorizzazioni con parti correlate potremmo citare come esempio Erg-Sampdoria o, in passato, la stessa Juventus con New Holland.
Esempi di operazioni con parti correlate che devono essere sempre escluse sono:
- le somme ricevute come donazione da una parte correlata;
- estinzione di passività a nome del club ad opera di una società correlata.
Affinché un ricavo, non proveniente dall’attività calcistica in senso stretto, possa essere escluso deve essere estraneo anche ai luoghi e al marchio del club. Di conseguenza, un evento non calcistico organizzato nelle strutture del club può generare ricavi “rilevanti”.
L’articolo 58 comma 2, invece, elenca i costi rilevanti ai fini del calcolo del punto di pareggio, che sono: costo del venduto; costi del personale; altri costi operativi (ad esempio costi per organizzazione gare, affitto impianti ecc.); ammortamenti e svalutazioni dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori e relative minusvalenze; oneri finanziari. Vengono esclusi dai costi rilevanti: le spese di transazione con parti correlate effettuate ad un importo inferiore al fair value; le spese per attività del settore giovanile; le spese per attività di impegno sociale; costi e oneri non monetari; oneri finanziari direttamente imputabili alla costruzione di immobilizzazioni materiali (es. stadio); le spese delle operazioni non legate all’attività calcistica o ai luoghi o al marchio del club.
Per quanto riguarda le spese per attività del settore giovanile, è invalsa la consuetudine da parte di alcuni club italiani di registrarle tra i costi di esercizio e successivamente allocarle tra le immobilizzazioni immateriali mediante rilevazione di una voce di ricavo: “capitalizzazione costi del vivaio”. Questa voce, che rappresenta sostanzialmente uno storno di costi, e che nell’ultimo bilancio dell’Inter ammonta a 3,4 milioni di euro ed incide per l’1% sul valore della produzione, non dovrebbe essere considerata ai fini della valutazione del break-even, al pari della corrispondente voce di costo e al pari degli eventuali ammortamenti calcolati sulla posta allocata tra le immobilizzazioni.
Come stabilito dall’articolo 59, che dà la definizione di periodo di monitoraggio, i club saranno valutati considerando un “periodo di sorveglianza” con un intervallo di tre anni.
Questo intervallo triennale sarà considerato solo a partire dal 2014/15, mentre per il primo anno di applicazione, il 2013/14, sarà considerato un intervallo biennale. In altre parole, i club richiedenti la licenza UEFA valida per il 2013/14 devono presentare bilanci in “regola” per le stagioni 2011/2012 e 2012/13.
La somma algebrica dei “break-even” dei singoli anni costituenti l’intervallo di monitoraggio è il parametro da considerare per la conformità all’obbligo di pareggio.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 60, se dalla somma dei singoli risultati d’esercizio risultasse un importo inferiore a zero, è concessa la possibilità di utilizzare nel conteggio gli eventuali “surplus” dei due esercizi antecedenti il “periodo di sorveglianza”.
L’obbligo di pareggio non è rigido, ma prevede delle soglie di tolleranza numerica.
Queste soglie di tolleranza sono fissate dall’articolo 61 del regolamento. In definitiva un club rientra nei parametri di equilibrio finanziario, se la somma algebrica fra ricavi e costi “rilevanti”, per il “periodo di sorveglianza”, risulta positiva o al limite pari a zero. Tuttavia, si può essere, ugualmente, considerati in equilibrio, anche nell’ipotesi in cui tale differenza sia negativa purché, considerando anche i due anni antecedenti al “periodo di sorveglianza”, non superi i 5 milioni di euro.
Questa previsione, per quanto elastica, evidentemente non bastava per alcuni grandi club e sono state previste ulteriore deroghe al principio di pareggio, che di seguito si espongono:
- per le prime due stagioni di applicazione, 2013/14 e 2014/15, la soglia di tolleranza e fissata in 45 milioni di euro;
- per le stagioni successive fino al 2017/18, la soglia di tolleranza e fissata in 30 milioni di euro.
Per ritornare nei limiti di tolleranza sono possibili contribuzioni degli azionisti e/o delle parti correlate, solo per uno dei bilanci del periodo di sorveglianza o alternativamente fino al 31 dicembre antecedente la richiesta di licenza, purché risultanti da registrazioni contabili.
Il club richiedente la licenza ha l’onere di dimostrare che l'operazione di finanziamento sia stata completata in tutti gli aspetti e che sia senza alcuna condizione. Si pensi ad un aumento di capitale che, oltre ad essere sottoscritto, deve essere interamente versato. Dal tenore letterale della norma la voce di bilancio “crediti verso per versamenti di capitale ancora dovuti dovrebbe esporre l’importo zero. Nello stato patrimoniale attivo di F.C. Internazionale Milano S.p.a. figurano crediti verso soci per versamenti ancora dovuti per 28.840.358 . Nell’esercizio precedente, invece, era esposto un credito verso i soci per 21.372.203 euro.
L’articolo 62 stabilisce che nei tempi e modi previsti dall’Uefa il club richiedente licenza deve fornire:
- informazioni sul break-even relative al secondo anno del periodo di monitoraggio;
- informazioni sul break-even relative al primo anno del periodo di monitoraggio, se non già fornite;
- informazioni sul break-even relative all’ultimo anno del periodo di monitoraggio; se non viene rispettato almeno uno dei quattro indicatori del comma 3 dello stesso articolo.
Gli indicatori di cui al comma 3 dell’articolo 62 sono:
1) principio di continuità aziendale;
2) patrimonio netto negativo;
3) risultato di pareggio;
4) assenza di debiti scaduti.
Ai sensi dell’articolo 62 comma 4 del Regolamento, potranno essere richiesti maggiori approfondimenti ed analisi ai club che presentino un costo del personale superiore al 70% dei ricavi ed un indebitamento finanziario netto superiore al fatturato.
Come fa riferimento l’articolo 63 comma 1, l'obbligo di pareggio è soddisfatto se nessun indicatore, di cui all'articolo 62 comma 3, è violato e il club richiedente la licenza detiene un “break-even surplus” per i primi due periodi dell’intervallo del “periodo di sorveglianza”. Tuttavia l'obbligo di pareggio è soddisfatto, anche se uno dei quattro indicatori è violato, a condizione che:
a) il club richiedente la licenza registri un utile “aggregato” nel “periodo di sorveglianza”;
b) il club richiedente la licenza abbia una perdita “aggregata”, per gli esercizi costituenti il periodo di monitoraggio, entro i limiti della soglia di tolleranza, considerando, eventualmente anche i due esercizi antecedenti al periodo di sorveglianza.
L'obbligo di pareggio non è soddisfatto se il club richiedente la licenza abbia una perdita aggregata, per gli esercizi del periodo di monitoraggio, superiore ai limiti stabiliti dalla soglia di tolleranza anche considerando i due esercizi anteriori al periodo stesso.
Una prima riflessione che potremmo fare è che nonostante l’ampia "elasticità" normativa in tema di obbligo di pareggio un club come F.C. Internazionale Milano S.p.A. dovrebbe comunque operare un robusto taglio dei costi. Infatti nel verbale di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2010, che riguardava la "grande" stagione del raggiungimento dei tre principali obiettivi sportivi, il presidente Moratti ha affermato: “Il raggiungimento della finale di Champions League e le ottime operazioni di mercato effettuate nel passato esercizio hanno spinto i ricavi della società oltre i 323.000.000 di euro. I costi della produzione si sono mantenuti elevati a causa degli emolumenti dei calciatori e dello staff tecnico, che, comprensivi dei premi per le tre vittorie si sono portati ad euro 230.000.000 e degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni di calciatori che sono iscritti in bilancio per 65.000.000.” E’ bene ricordare che nei 323 milioni di ricavi sono ricompresse plusvalenze di importo pari a 72,9 milioni, difficilmente ripetibili in futuro in tale entità, e che i costi della rosa, che ammontano a 295 milioni, costituiscono un costo strutturale rilevantissimo in relazione al fatturato puro.
Approfondimenti: il fair play finanziario. Prime riflessioni
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