... ovvero del perchè Kefeo dovrà affidarsi ai sogni per capire cosa uscirà dalla ruota di Napoli.
Abbiamo visto che la giustizia sportiva aveva in esame due ordini di contestazioni alla Juventus:
- un illecito strutturato non previsto dall'ordinamento sportivo, sostanzialmente un illecito associativo fondato su stabili e continue relazioni tra Moggi in particolare, designatori arbitrali e settori della FIGC;
- una piccola serie di partite sospettate di alterazione, sulle quali peraltro vi è stata ampia assoluzione, non essendo stata trovata nessuna prova né dell'alterazione, né di semplici atti diretti ad alterare alcuna partita.
In relazione al giudizio penale, che si terrà al Tribunale di Napoli, il quadro che si presenterà è abbastanza prevedibile.
Il cosiddetto illecito strutturato sportivo ha come corrispondente figura di reato l'art. 416 del codice penale, ossia l'associazione per delinquere. In sede penale non ci sarà il problema di creare una norma inesistente, battezzandola con il nome di una norma esistente, come invece fatto dai giudici sportivi.
La serie di partite alterate contestate in sede penale, più cospicua di quella contestata nel giudizio sportivo, ha come figura di reato corrispondente la frode sportiva.
Il materiale probatorio a disposizione del processo penale in partenza è quello stesso del processo sportivo. Con due variabili:
- le indagini sulle sim straniere, che dànno un valore aggiunto all'ipotesi di reato associativo, nel senso che le prove preesistenti, buone o cattive che fossero per dimostrare l'esistenza di quella struttura finalizzata a commettere frodi sportive, ricevono un ulteriore dato utile, se dimostrato: per sua natura il mezzo di comunicazione scelto avrebbe carattere di stabilità e continuità (caratteristiche importanti nella configurazione di un reato associativo), oltrechè di maggiore riservatezza rispetto a normali sim. Più oscura è la questione relativa alla serie cospicua di contestazioni di frode sportiva, non capendosi bene a quali prove diverse in sede penale abbiano attinto rispetto al processo sportivo. Le sim straniere in astratto potrebbero dare, pur con la loro genericità, un qualche elemento indiziario aggiunto anche circa il tentativo di frode di questa o quella partita. Si tenga però presente che le indagini sulle sim sono successive alle contestazioni delle frodi e quindi quelle contestazioni sono state fondate su elementi di prova al momento imperscrutabili.
- il vaglio dibattimentale delle prove, nel senso che con l'apertura del processo pubblico per gran parte del materiale probatorio si ripartirà da zero; che, per esempio, molte dichiarazioni rese durante le indagini, se non ripetute al dibattimento andrebbero perse e, correlativamente, dichiarazioni mai fatte prima potrebbero apparire per la prima volta davanti al Tribunale di Napoli. Altre prove ritenute finora valide potrebbero preliminarmente essere dichiarate nulle o inutilizzabili. Insomma, nessuno è in grado di prevedere oggi quale sarà il materiale probatorio che risulterà dopo il dibattimento pubblico e che – solo quello - potrà essere utilizzato per la sentenza. Diventa perciò perfettamente inutile ora analizzare se quanto finora raccolto sia sufficiente per ritenere provata un'associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. Quel che si può dire è che la costruzione attuale del reato associativo è alquanto problematica e non presenta caratteristiche di elevata affidabilità.
Non si può dire però che i pubblici ministeri di Napoli non abbiano niente in mano.
Un ultimo elemento di valutazione concerne il rapporto tra la contestazione del reato associativo e le contestazioni relative alle frodi sportive.
E' vero che, se si dimostrasse l'esistenza di frodi sportive anche solo tentate, si avrebbe un ulteriore elemento indiziario a posteriori della possibile esistenza di una associazione per delinquere, nonché della sua operatività.
Non è vero però il contrario: l'eventuale assenza di prove sulle singole frodi sportive non esclude la possibilità di una condanna per il solo reato associativo, sempre che sia comunque provato che vi sia stata, da parte di almeno tre persone, la partecipazione ad una struttura stabile (con predisposizione di mezzi, relazioni utili, quant'altro occorrente a dare effettività all'associazione), finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di frodi sportive o qualsiasi altro delitto collegato.
Dovessimo seguire le nostre conoscenze attuali (pur non essendo certi che siano complete), scommetteremmo su una pronuncia di insufficienza di prove per il reato associativo e di insussistenza delle frodi sportive.
Non dovrebbe sfuggire (e sicuramente non sfugge alla FIGC) che l’equivalenza tra l’illecito strutturato del giudizio sportivo e l’associazione a delinquere del giudizio penale porta in sé un potenziale corto circuito, poiché una pronuncia di insussistenza del reato associativo coinvolgerebbe alle fondamenta tutto l’impianto di Calciopoli, mettendo nelle mani dei danneggiati da quei giudizi sportivi un’arma micidiale, se volessero usarla.
Considerate le variabili su cui si costruirà il processo penale di Napoli, al momento pare più saggio restare in attesa degli eventi ed affidarci ad una smorfia.
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- un illecito strutturato non previsto dall'ordinamento sportivo, sostanzialmente un illecito associativo fondato su stabili e continue relazioni tra Moggi in particolare, designatori arbitrali e settori della FIGC;
- una piccola serie di partite sospettate di alterazione, sulle quali peraltro vi è stata ampia assoluzione, non essendo stata trovata nessuna prova né dell'alterazione, né di semplici atti diretti ad alterare alcuna partita.
In relazione al giudizio penale, che si terrà al Tribunale di Napoli, il quadro che si presenterà è abbastanza prevedibile.
Il cosiddetto illecito strutturato sportivo ha come corrispondente figura di reato l'art. 416 del codice penale, ossia l'associazione per delinquere. In sede penale non ci sarà il problema di creare una norma inesistente, battezzandola con il nome di una norma esistente, come invece fatto dai giudici sportivi.
La serie di partite alterate contestate in sede penale, più cospicua di quella contestata nel giudizio sportivo, ha come figura di reato corrispondente la frode sportiva.
Il materiale probatorio a disposizione del processo penale in partenza è quello stesso del processo sportivo. Con due variabili:
- le indagini sulle sim straniere, che dànno un valore aggiunto all'ipotesi di reato associativo, nel senso che le prove preesistenti, buone o cattive che fossero per dimostrare l'esistenza di quella struttura finalizzata a commettere frodi sportive, ricevono un ulteriore dato utile, se dimostrato: per sua natura il mezzo di comunicazione scelto avrebbe carattere di stabilità e continuità (caratteristiche importanti nella configurazione di un reato associativo), oltrechè di maggiore riservatezza rispetto a normali sim. Più oscura è la questione relativa alla serie cospicua di contestazioni di frode sportiva, non capendosi bene a quali prove diverse in sede penale abbiano attinto rispetto al processo sportivo. Le sim straniere in astratto potrebbero dare, pur con la loro genericità, un qualche elemento indiziario aggiunto anche circa il tentativo di frode di questa o quella partita. Si tenga però presente che le indagini sulle sim sono successive alle contestazioni delle frodi e quindi quelle contestazioni sono state fondate su elementi di prova al momento imperscrutabili.
- il vaglio dibattimentale delle prove, nel senso che con l'apertura del processo pubblico per gran parte del materiale probatorio si ripartirà da zero; che, per esempio, molte dichiarazioni rese durante le indagini, se non ripetute al dibattimento andrebbero perse e, correlativamente, dichiarazioni mai fatte prima potrebbero apparire per la prima volta davanti al Tribunale di Napoli. Altre prove ritenute finora valide potrebbero preliminarmente essere dichiarate nulle o inutilizzabili. Insomma, nessuno è in grado di prevedere oggi quale sarà il materiale probatorio che risulterà dopo il dibattimento pubblico e che – solo quello - potrà essere utilizzato per la sentenza. Diventa perciò perfettamente inutile ora analizzare se quanto finora raccolto sia sufficiente per ritenere provata un'associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. Quel che si può dire è che la costruzione attuale del reato associativo è alquanto problematica e non presenta caratteristiche di elevata affidabilità.
Non si può dire però che i pubblici ministeri di Napoli non abbiano niente in mano.
Un ultimo elemento di valutazione concerne il rapporto tra la contestazione del reato associativo e le contestazioni relative alle frodi sportive.
E' vero che, se si dimostrasse l'esistenza di frodi sportive anche solo tentate, si avrebbe un ulteriore elemento indiziario a posteriori della possibile esistenza di una associazione per delinquere, nonché della sua operatività.
Non è vero però il contrario: l'eventuale assenza di prove sulle singole frodi sportive non esclude la possibilità di una condanna per il solo reato associativo, sempre che sia comunque provato che vi sia stata, da parte di almeno tre persone, la partecipazione ad una struttura stabile (con predisposizione di mezzi, relazioni utili, quant'altro occorrente a dare effettività all'associazione), finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di frodi sportive o qualsiasi altro delitto collegato.
Dovessimo seguire le nostre conoscenze attuali (pur non essendo certi che siano complete), scommetteremmo su una pronuncia di insufficienza di prove per il reato associativo e di insussistenza delle frodi sportive.
Non dovrebbe sfuggire (e sicuramente non sfugge alla FIGC) che l’equivalenza tra l’illecito strutturato del giudizio sportivo e l’associazione a delinquere del giudizio penale porta in sé un potenziale corto circuito, poiché una pronuncia di insussistenza del reato associativo coinvolgerebbe alle fondamenta tutto l’impianto di Calciopoli, mettendo nelle mani dei danneggiati da quei giudizi sportivi un’arma micidiale, se volessero usarla.
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