Continuiamo la nostra miniserie di articoli dedicati alla sentenza di primo grado di Calciopoli con particolare riferimento alle condanne subite dall’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi.
Dopo aver completato il percorso relativo alle nove frodi sportive per le quali l’ex direttore generale bianconero è risultato colpevole in primo grado, ci dedichiamo ora al capo d’accusa A, quello della associazione per delinquere finalizzato alla frode sportiva.
Questo capo d’imputazione è talmente esteso che già soltanto l’accusa formulata dai pubblici ministeri di Napoli copre la lunghezza tipica di un articolo. Per riuscire ad arrivare ai punti chiave della condanna senza perderci nella lunghezza artificiale di questo capo d’imputazione, ci muoveremo come segue: con questo articolo presenteremo per intero l’accusa, con particolare attenzione per ciò che il tribunale ha ritenuto essere un "artificioso accrescimento" (pag. 77, nelle motivazioni della sentenza). A questa prima parte, che sostanzialmente screma l’accusa dal tanto fango ad uso e consumo dei media, seguirà poi la parte in cui presenteremo ed esamineremo in dettaglio invece le motivazioni di condanna per questo capo.
Ecco, quindi, per intero ed in tutto il suo splendore, l’accusa del capo A:
20 imputati (tra cui tanti già prosciolti, visto che, ad oggi, ovvero dopo l’appello dell’abbreviato e il primo grado del processo, per questo capo risultano condannate soltanto 9 persone)
- “...si associavano tra loro e con altre persone in corso di identificazione – avendo già nel passato condizionato l’esito di campionati di calcio di serie A, con particolare riguardo a quello del 1999/2000, che fu sostanzialmente condizionato sino alla penultima giornata (quando si giocò Juventus-Parma, diretto da Massimo De Santis e terminato con il risultato di 1-0, e non riuscendo nell’intento di garantire alla Juventus la vittoria finale, in quanto gli accordi illeciti già stabiliti vennero compromessi dal clamore suscitato dall’arbitraggio apertamente favorevole alla squadra torinese da parte di De Santis)
* attraverso uno stabile vincolo associativo, realizzato e costantemente alimentato da:
1) molteplici contatti telefonici rilevanti su numerose utenze mobili di gestori svizzeri, sloveni e del Liechtenstein fornite dallo stesso Moggi e da Fabiani (che acquistavano o reperivano abitualmente, per sé, per gli altri membri della organizzazione o per persone che comunque con la stessa entravano in rapporti, schede telefoniche rigorosamente anonime) ai designatori arbitrali Bergamo e Pairetto, agli arbitri (...),
2) e reiterati contatti personali avvenuti tra i componenti del sodalizio ovvero tra costoro e soggetti estranei all’organizzazione,
* finalizzati al conseguimento di una consolidata egemonia sia all’interno del settore arbitrale, sia, più in generale, in seno alla F.I.G.C., e, comunque, al condizionamento del campionato di calcio di serie A, e, almeno parzialmente, di quello di serie B,
* allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di frode in competizioni sportive,
1) ponendo in essere altresì strumentali condotte delittuose finalizzate al procacciamento di notizie segrete o riservate concernenti l’esistenza di indagini giudiziarie o condotte degli organi della FIGC e comunque, attraverso la sistematica e reiterata realizzazione di condotte illecite, allo scopo di predeterminare i risultati delle partite di calcio del campionato di serie A per la stagione 2004/2005,
2) non solo quindi operando sul piano sportivo, ma determinando anche l’alterazione degli equilibri di natura economico-finanziaria relativi a talune società calcistiche e operando, in definitiva,
A) a vantaggio di soggetti (dirigenti di società, dirigenti della FIGC, dirigenti e componenti dell’AIA, ma anche di giornalisti e di collaboratori di trasmissioni televisive) funzionali al predetto progetto criminale e
B) penalizzando, viceversa, coloro che ad esso sono estranei;
* in particolare, realizzavano il programma criminale
1) sia attraverso la consumazione di delitti di frode in competizioni sportive di cui ai capi che seguono, mediante sistematici interventi che si proponevano e realizzavano la predeterminazione della quaterna arbitrale, addirittura direttamente intervenendo nella predisposizione delle cd. griglie propedeutiche al sorteggio degli arbitri e la realizzazione di taluni delitti ad essi strumentali,
2) sia, anche abusando o comunque avvantaggiandosi dei ruoli rispettivamente ricoperti ed al fine di rafforzare le condizioni necessarie per il perseguimento di tale programma, adoperandosi perché venissero utilizzate metodologie intimidatorie nei confronti di persone individuate quali antagoniste del sodalizio; in particolare,
A) immediatamente dopo essersi adoperati al fine di garantire l’elezione di Franco Carraro quale presidente della FIGC, al fine di favorire Adriano Galliani nell’elezione alla presidenza della Lega Nazionale Professionisti,
B) raccogliendo informazioni (veri e propri dossier) per screditare Diego Della Valle, che si opponeva all’elezione di Galliani ed ancora,
C) in relazione all’allenatore Zdenek Zeman che aveva reiteratamente denunciato la responsabilità della società juventina in ordine all’uso di sostanze dopanti, raccogliendo dossier per screditarne la reputazione ed ostacolarne la carriera di allenatore;
* perché fossero costantemente pianificate strategie comportamentali di ampio respiro, volte a conseguire indebiti vantaggi (in termini di risultati sportivi),
1) perché non venissero segnalate plateali violazioni delle norme federali da parte di Moggi e Giraudo, ad esempio dopo la conclusione dell’incontro di calcio Reggina-Juventus del 6/11/04, terminato 2-1;
2) perché venissero sempre tutelati gli arbitri che avevano favorito la Juventus o che comunque erano vicini alla società;
3) perché invece venissero arbitrariamente penalizzati gli arbitri che non avevano favorito la Juventus;
4) perché venisse tutelato il gruppo da eventuali defezioni, che ne avrebbero potuto minare la compattezza, rafforzando il legame fondato sull’omertà;
5) perché attraverso il condizionamento di talune trasmissioni televisive (ad esempio, il “Processo Biscardi”, che andava in onda sull’emittente La 7, o di singoli giornalisti o commentatori del servizio pubblico radiotelevisivo o di altre emittenti private (...), venissero favoriti gli interessi del sodalizio o comunque di coloro che operano per esso, danneggiando chi invece ne ostacola la realizzazione;
6) perché, in particolare, attraverso il giornalista Ignazio Scardina venissero conseguite finalità di tutela del gruppo, sia mediante la predisposizione di compiacenti servizi giornalistici, sia rispetto al pericolo rappresentato dalle dichiarazioni accusatorie che avrebbe potuto fornire all’autorità giudiziaria l’ex presidente dell’Ancona Ermanno Pieroni, che veniva indotto a non assumere tale atteggiamento in cambio di vantaggi economici e dell’incarico di direttore sportivo dell’Arezzo Calcio;
7) perché attraverso l’opera di Franco Carraro e Francesco Ghirelli venissero realizzate finalità di condizionamento degli organi della giustizia sportiva, con particolare riguardo alla Corte di Appello Federale (in particolare
A) in una procedura di reclamo instaurata innanzi alla CAF avverso la decisione della Commissione tesseramenti in relazione al tesseramento dei due calciatori di nazionalità extracomunitaria Zeytulaev e Boudianski e
B) in una procedura di reclamo instaurata innanzi alla CAF avverso la decisione della Commissione disciplinare di sospensione cautelare per positività doping del calciatore Mozart) e
C) alla Commissione degli agenti dei calciatori in relazione al procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell’agente Alessandro Moggi;
8) perché attraverso l’opera di Innocenzo Mazzini venissero realizzate finalità di asservimento o di condizionamento dei vertici della FIGC (Franco Carraro, Gabriele Gravina membro del consiglio federale, e Carlo Tavecchio presidente della Lega Nazionale Dilettanti;
9) perché venissero favoriti gli interessi (sportivi e quindi economici) di altre società calcistiche alleate al sodalizio (particolarmente Messina, Reggina e Sassari Torres), ed in particolare per garantire la iscrizione al campionato di serie A 2005/06 del Messina e della Reggina, nonostante la assenza dei presupposti di carattere finanziario, e, comunque, per tutelare gli interessi economici propri della famiglia Franza, proprietaria del Messina Calcio;
10) perché venissero fornite specifiche indicazioni sulla composizione della formazione della Nazionale Italiana di Calcio, anche in relazione ai contingenti interessi della Juventus;
11) perché venissero raccolte notizie riservate relative a procedimenti penali in corso, avvalendosi dei servigi ovvero comunque stabilendo compiacenti relazioni con esponenti anche di vertice delle forze dell’ordine appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato, instaurando e coltivando, altresì, stabili rapporti con appartenenti alla magistratura ordinaria (alcuni dei quali anche con incarichi in ambito federale), allo scopo di conseguire indebiti vantaggi per il sodalizio.
In tal modo predeterminando gli esiti del campionato di calcio di serie A per la stagione 2004/2005 (scudetto, piazzamenti per le coppe europee e retrocessioni), e, più in generale, controllando e condizionando l’intero sistema del calcio professionistico italiano nell’interesse della Juventus e delle altre società, stabilmente o occasionalmente legate all’associazione (Messina, Reggina, Lazio, Fiorentina, Arezzo, Sassari Torres ecc.), realizzando in definitiva illeciti e ingentissimi profitti economici per tutti gli affiliati all’organizzazione ed ai soggetti che comunque ad essa fanno riferimento. Con l’aggravante, per Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, Massimo De Santis e Mariano Fabiani (assolto già in primo grado, ndr) di aver promosso, costituito ed organizzato l’associazione. Associazione costituitasi in epoca e luogo imprecisati ed operante in tutto il territorio nazionale, con condotte delittuose manifestatesi, nella loro concreta operatività, tra l’altro, anche nel settembre 2004 in Napoli ad opera degli organizzatori Luciano Moggi e Mariano Fabiani (assolto già in primo grado, ndr) e protrattesi ininterrottamente almeno sino al giugno 2005".
L'enfasi con la quale è stato scritto questo capo di accusa ricorda alcuni, tanti e troppi titoloni di giornali sportivi e non, sparati in prima pagina senza quel necessario mix di equilibrio, verifica ed analisi, che invece la fonte puramente accusatoria da cui provenivano le notizie di cui si sono cibati i giornalisti avrebbe dovuto deontologicamente imporre. Infatti, come si può notare, questo capo è un condensato in chiave giudiziaria di tutto il fango che è stato gettato dai media su Moggi e sulla Juventus durante l'estate del 2006. Quell'estate ancor oggi rappresenta una delle pagine più nere ed oscure per lo sport italiano ed europeo, quando, sotto la spinta del sentimento popolare e sulla base di una documentazione parziale e decontestualizzata, una società gloriosa come la Juventus venne mandata in serie B in fretta e furia e privata di due titoli legittimamente conquistati sul campo da una squadra straordinaria che molto probabilmente avrebbe dominato la scena nazionale ancora per parecchi anni.
Vi abbiamo riproposto per intero il capo d’imputazione proprio per ricordare che molte delle stupidagini che vennero scritte nel 2006 non hanno retto la prova del tempo e della ricostruzione storica fatta soprattutto grazie alla grande volontà dell’ex dirigente bianconero di difendersi dalle accuse, ma anche di difendere la propria reputazione, contestualizzando molta parte del materiale accusatorio preparato dalla squadra Offside di Auricchio.
La cassazione di questa modalità eccessiva, quasi mediatica, con cui è stato scritto il capo e di molte delle accuse in esso contenuti viene proprio dal tribunale stesso che, benché condanni alcune persone per questo reato, fa rilevare che, “il giudizio sul reato di associazione per delinquere di cui al capo A deve essere preceduto da quello sui reati di cui alla legge 401/89 (quelli relativi alle frodi sportive, ndr) contestati nei capi di imputazione da B ad A10, poiché le altre manifestazioni di attività associativa descritte nel capo A della rubrica, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, che le ha viste trascurate, se non proprio abbandonate, appaiono più che altro inserite nel capo di imputazione in funzione di artificioso accrescimento della portata di quelle frodi sportive che la stessa accusa ha poi coltivato come l’oggetto dell’attività del gruppo avente in Moggi Luciano attivo componente, e capo. Va dunque preso avvio dai reati fine, la prova della cui sussistenza serve a orientare la decisione anche sulla sussistenza del delitto di cui all’art. 416 c.p. (quello relativo all’associazione per delinquere, ndr)” (pag 77).
Prendiamo quindi atto del fatto che al momento del contraddittorio delle parti nell’aula di tribunale il pubblico ministero non si sia azzardato di sostenere e approfondire molte delle accuse date in pasto e così ben amplificate dai media nel 2006. In questo senso, va assolutamente fatta rilevare ai nostri lettori la convinzione, espressa nel capo d'accusa, del condizionamento del campionato 1999/2000 da parte della presunta associazione. Convinzione poi, ovviamente, non mantenuta in aula, non essendo supportata da alcuna prova documentale raccolta dagli investigatori. In buona sostanza, un'accusa che fa pensare più che altro a sensazionalismo giornalistico e a qualche aggiuntiva e gratuita schizzata di fango, un po' alla stregua di ciò che siamo abituati a vedere contro la Juventus in certi processi televisivi da bar sport, uno dei quali, paradossalmente e per ironia della sorte, portato dai pubblici ministeri e incredibilmente accettato dai giudici come prova in alcune presunte frodi sportive. Possiamo dunque scremare, buttandone quella in eccesso, gran parte del quadro accusatorio di Narducci e Beatrice (sostituito poi da Capuano) contenuto nel capo A. Anticipiamo già ora che per quanto riguarda l’ex dirigente bianconero che portò Edgar Davids sotto la Mole i giudici di primo grado hanno ritenuto fondata l’accusa di associazione per via delle nove frodi sportive commesse. Le quali frodi, però, come abbiamo già avuto modo di vedere nei precedenti articoli di questa rubrica, sono a loro volta basate su prove molto deboli.
Come evidenziato all’inizio dell’articolo, dei 20 imputati per l’accusa al capo A, nei vari gradi di giudizio ne sono state assolti già 11 e, visto il quadro probatorio inconsistente che andremo a presentare in dettaglio nelle prossime puntate, molte altre assoluzioni potranno seguire ancora, se ovviamente il giudizio di merito si focalizza soltanto sul materiale probatorio e non anche su faziosità sportive, politiche o corporative.
Puntate precedenti:
SPECIALE CALCIOPOLI: A5, Il "salvataggio" della Fiorentina
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