Con la sentenza dello scorso 8 novembre s'è concluso il primo grado del processo Calciopoli di Napoli. É noto il dispositivo con le condanne e le assoluzioni, mentre ancora non sono state depositate le motivazioni. Ma già in base al dispositivo si possono fare le prime analisi.
Ed in particolare è l'assoluzione di Fabiani che si presta ad alcune interpretazioni di assoluto interesse. Fabiani era accusato d'essere promotore dell'associazione e di aver commesso delle frodi sportive. Narducci nella sua requisitoria afferma (pag. 1): “in modo compiuto si rivelerà qual è stato il ruolo essenziale che in questa organizzazione ha svolto Fabiani, con ruolo di organizzatore". Un ruolo centrale che Narducci affibbia a Fabiani è quello di “procacciatore di arbitri” per conto di Moggi. Narducci ripercorrendo la testimonianza di Nucini riferisce di una cena natalizia e di un colloquio Nucini-De Santis, in cui De Santis direbbe a Nucini: “Se vuoi continuare ad arbitrare con una certa continuità in serie A devi passare attraverso Fabiani e Moggi, altrimenti questa strada non si aprirà più”. Poi Narducci ripercorre tutta l'epopea di Nucini partendo dall'incontro con Fabiani nell'aeroporto di Lamezia Terme dopo la partita Cosenza-Triestina (arbitro Nucini e Fabiani dirigente Triestina) passando per l'incontro di Bergamo, incontro durante il quale Fabiani direbbe a Nucini “Ti faccio fare la serie A attraverso il mio uomo”, per poi arrivare all'incontro fatidico, da spy story, con Moggi in un hotel nel centro di Torino. Incontro durante il quale verrebbe suggellata l'entrata di Nucini nell'associazione mediante la consegna di una fantomatica sim della TIM (stranamente non svizzera). Dopo questo incontro Nucini (sempre in base alla sua testimonianza) chiama Facchetti e gli riferisce il tutto e da qui prenderebbero le mosse le indagini illegali commissionate dall'Inter al Tiger Team di Telecom. Abbiamo più volte affrontato questo argomento e sappiamo delle incongruenze del racconto di Nucini. Ma torniamo a Narducci ed alla sua requisitoria su Fabiani, in cui questi ricorda anche la testimonianza di De Cillis, che riferisce che Fabiani si recò nel suo negozio con Bertolini e Moggi. E sempre Narducci, richiamando la testimonianza di Paparesta padre, ricorda che sui telefoni consegnati a Paparesta vi erano in rubrica preregistrate le voci: Luciano 1 e 2 ed Angelo 1 e 2. Vi erano quindi, a parere di Narducci, prove che dimostravano l'apporto essenziale di Fabiani all'associazione. Fabiani per il capo A (associazione a delinquere) è stato assolto per non aver commesso il fatto. Evidentemente tutte le prove richiamate da Narducci nella sua requisitoria non sono state ritenute tali dal tribunale, il quale ha ritenuto Fabiani non associato e niente affatto promotore dell'associazione. E tale assoluzione porta con sé alcune questioni di assoluto rilievo.
Innanzitutto la testimonianza di Nucini dev'essere stata per forza ritenuta non vera. Altrimenti Fabiani avrebbe dovuto venir condannato anche lui per il capo A. E ricordiamo che Nucini e Manfredi Martino erano i due testimoni forti dell'accusa. Il tribunale quindi non ha creduto che nell'aeroporto di Lamezia Terme Fabiani abbia comunicato a Nucini tre numeri su cui contattarlo, così come non ha creduto che nell'incontro di Bergamo Fabiani abbia detto a Nucini “Ti faccio fare la serie A attraverso il mio uomo”, così come non ha creduto che De Santis durante la cena di Natale abbia detto: “Se vuoi continuare ad arbitrare con una certa continuità in serie A devi passare attraverso Fabiani e Moggi, altrimenti questa strada non si aprirà più”. Il Tribunale non ha poi creduto fosse vero l'incontro con Moggi e Fabiani nell'hotel di Torino. Vista l'assoluzione di Fabiani rimane da capire come mai Nucini non sia stato accusato di falsa testimonianza. Ma non finisce qui, perché un altro elemento centrale per l'accusa era basato sulla rete “segreta” (che segreta poi non era essendo tutte le sim presenti sul territorio italiano intercettabili) delle sim svizzere. E Fabiani in base a quanto riferisce Narducci sapeva della rete e si era recato con Moggi a Lugano per comprare le sim. E altro dato forte dell'accusa era la ricostruzione delle “telefonate” su sim svizzere fatta dal maresciallo Di Laroni. E proprio in base agli specchietti di Di Laroni Fabiani parla con gli arbitri molto più di Moggi. Ed allora, come si concilia la teoria dell'accusa sulla rete delle sim svizzere con l'assoluzione di Fabiani? Perché, se la rete di sim svizzere era uno strumento qualificante l'associazione, l'assoluzione di Fabiani mina alle fondamenta questa teoria. Perché delle due l'una: o il tribunale non ha creduto alla ricostruzione di Di Laroni e quindi non ha ritenuto che Fabiani fosse dotato di sim svizzera (ed in tal caso quale valore ha il lavoro di Di Laroni per gli altri imputati?), o ha ritenuto corretta l'attribuzione ma ha considerato la rete di nessun rilievo penale.
Ma passiamo ad analizzare le frodi sportive che erano imputate a Fabiani. Fabiani era accusato delle frodi di cui ai capi: C - D - M - P - R - A1. Per i capi C - D - P - R - A1 è stato assolto perché il fatto non sussiste, per il capo M per non aver commesso il fatto. Ma analizziamo le singole frodi. Capuano nella sua requisitoria in relazione a molti capi di imputazione per frode riferisce esservi solo conversazioni presunte su sim svizzere. Dice Capuano: “Ci troviamo adesso ad analizzare quelle che sono una serie di imputazioni formulate sulla base dei tabulati ottenuti dall’utilizzo di utenze straniere riservate.” Ricordiamo che quelle che Capuano ritiene essere conversazioni sono solo ipotetiche conversazioni teorizzate in base alle indagini di Di Laroni, di cui non si conoscono con certezza né gli autori né le durate né tanto meno i contenuti. Quindi frodi basate su ipotetiche telefonate; e niente si dice sulla formazione delle griglie e sui sorteggi. E men che meno si dice qualcosa sull'andamento della gara e su quale sia stato il comportamento fraudolento dell'arbitro.
Capo C, partita Siena-Juventus 0-3, imputati Fabiani, Moggi e Bertini.
Capuano per questo capo riporta come prove solo dei contatti telefonici su sim svizzere. Ma leggiamo cosa dice Capuano in merito a questo capo d'imputazione:
“Innanzitutto, per quanto riguarda Bertini, utilizzare una sche... il discorso riguarderà segnatamente anche altri arbitri quali possono essere gli altri arbitri che vengono in rilievo per questo tipo di imputazione... l’utilizzazione di una scheda, che è provato provenire da Moggi, risulta sicuramente, a parere di questa pubblica accusa, un grave indice della disponibilità da parte dell’arbitro che ha ricevuto la scheda ad alterare il corretto risultato... il corretto andamento della partita. E’ chiaro che, sulla base di quello che è un normale criterio di esperienza, e anche sulla base della logica delle cose, nel caso in particolare, Bertini doveva aver cognizione di quella che era la finalità illecita che si ha con la consegna di uno strumento di comunicazione riservata... consegna... finalità illecita che volevano appunto raggiungere gli altri due coimputati, Moggi e Fabiani. L’uso ripetuto di tale scheda corrobora l’ipotesi penale soprattutto per quello che riguarda poi l’utilizzo... la ripetizione e l’utilizzo nel giorno della partita. E’ chiaro che si deve andare per logica, e per logica si arriva ad individuare che questi colloqui segreti, alcuni di apprezzabile durata, vertono su come arbitrare la partita, su come comportarsi durante la direzione di gara, su come ricevere o meno l’appoggio di una società piuttosto che di un’altra. Discorso inverso, ugualmente illecito, riguarda chiaramente gli imputati Moggi e Fabiani.”
Chiara la logica di Capuano: le sim sono una prova dell'esistenza di un'associazione, chi è dotato di sim è consapevole dell'esistenza dell'associazione e quindi è disponibile ad agire nell'interesse della cupola. La conseguenza è che semplici contatti su sim svizzere diventano prova di frode. La solidità di questa ricostruzione logica di Capuano si scontra con tutti i dubbi e le incertezze sulla teoria elaborata da Di Laroni di cui s'è detto. Ma la cosa più sorprendente è la deduzione fatta da Capuano: “...questi colloqui segreti, alcuni di apprezzabile durata, vertono su come arbitrare la partita, su come comportarsi durante la direzione di gara, su come ricevere o meno l’appoggio di una società piuttosto che di un’altra”. Queste affermazioni di Capuano francamente ci sembra molto più vicine alle predizioni degli oroscopi che a prove processuali. Ed infatti il tribunale ha sentenziato che il fatto non sussiste ed ha assolto gli imputati.
Capo D - Juventus-Chievo 3-0, imputati Fabiani Moggi e Pieri.
Questo capo è particolarmente interessante, non tanto per le prove prodotte in aula, quanto per il fatto che Pieri è stato condannato nel processo con rito abbreviato, mentre il tribunale dell'ordinario ha stabilito che il fatto non sussiste ed ha assolto Fabiani e Moggi. Andiamo quindi a leggere cosa dice De Gregorio a supporto della condanna di Pieri. Per De Gregorio Pieri è un associato (è stato condannato anche per associazione di cui al capo A) e le sim svizzere sono la prova della sua associazione. E dal possesso delle sim svizzere, che De Gregorio asserisce essere dimostrato e certo, viene dedotto che Pieri “accettava le designazioni che sapeva essere fraudolente fatte a scopo di alterare il risultato di gara”. Come quando e da chi siano stati truccati i sorteggi De Gregorio non lo dice, ma di certo il sorteggio non lo realizzavano né Moggi né Fabiani né Pieri. Ma per De Gregorio sembra pacifico che il sorteggio fosse truccato: e allora perché Bergamo e Pairetto non vengono accusati per tutte le frodi? E perché nessun giornalista è stato indagato? Domande a cui speriamo di trovare quanto prima risposte.
Ma torniamo a De Gregorio, il quale afferma che il rapporto di Pieri con Moggi è dimostrato anche da alcune telefonate tra Moggi e Baldas, quindi Pieri si giova del condizionamento del settore televisivo. E a niente vale, secondo De Gregorio, la dichiarazione di Pieri in aula quando affermava di aver arbitrato due volte il Messina di Fabiani, ed in entrambe le occasioni il Messina era stato sconfitto. Capuano basa l'accusa sulle stesse prove ritenute valide da De Gregorio ma, contrariamente a De Gregorio, il tribunale dell'ordinario ha ritenuto che il reato non sussista. Con le stesse prove Pieri è stato condannato in abbreviato, Fabiani e Moggi assolti in ordinario. Sembra quindi che il tribunale ordinario non abbia creduto alla teoria delle sim svizzere, quanto meno per questo capo di imputazione e per altri simili.
Capo P - Messina-Parma 1-0, imputati Fabiani, Moggi e Bertini.
Le prove anche per tale capo sono costituite da ipotetiche conversazioni su sim svizzere. Il tribunale ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste
Capo R - Siena-Messina 2-2, imputati Fabiani, Moggi e Bertini.
Anche in questo caso solo telefonate ipotetiche su sim svizzere, ed anche in questo caso tutti assolti perché il fatto non sussiste.
Capo A1 - Reggina-Messina 0-2, imputati Fabiani e Ambrosino.
Per questo capo d'imputazione, nonostante vi siano ipotetiche conversazioni su sim svizzera, nemmeno Capuano richiede la condanna degli imputati, ed il tribunale accoglie la richiesta dichiarando che il fatto non sussiste.
Capo M - Juventus-Milan 0-0, imputati Fabiani, Moggi e Bertini.
Questo è uno dei capi d'accusa più controversi: Fabiani è stato assolto per non aver commesso il fatto, Moggi e Bertini sono stati condannati. Capuano nella sua requisitoria riporta tutta una serie di contatti su sim svizzere avvenuti tra gli imputati. Ed al solito i contatti su sim svizzera sono gli elementi portanti per l'accusa. Viene citata da Capuano una conversazione tra Bertini e Bergamo, su sim italiana intercettata, avvenuta nell'immediato dopopartita alle 23,35, in cui Bertini commenta con Bergamo alcune sue decisioni. Infine viene citata una telefonata di Moggi con Baldas. Niente dice Capuano delle telefonate “dimenticate”, tutte pregnanti e tutte discolpanti Bertini. Sarà molto interessante leggere cosa si dirà in merito nelle motivazioni della sentenza ordinaria. Osserviamo che per questo capo d'imputazione le prove prodotte dall'accusa sono quasi speculari rispetto al capo D (contatti su sim svizzere, telefonata Moggi-Baldas), ma le decisioni sono diametralmente opposte: il fatto non sussiste per il capo D, condannati Moggi e Bertini, assolto Fabiani, per il capo M.
Questa una prima analisi basata solo sul dispositivo sulla requisitoria di Capuano e sulla sentenza di De Gregorio. Si sono tralasciate volutamente tutte le prove discolpanti prodotte dalle difese nel processo ordinario, prove di cui sarà molto interessante leggere l'interpretazione data dal tribunale nelle motivazioni. Di sicuro vi è che l'assoluzione di Fabiani, ritenuto uno dei promotori essenziale della cupola, mina alla base la teoria stessa della cupola, tanti sono gli interrogativi che questa assoluzione e la contemporanea condanna dei coimputati lascia senza risposte. Vedremo se le motivazioni daranno le necessarie e dovute risposte e se fugheranno tutti i dubbi, o se, come temiamo, lasceranno molte domande senza risposta. Non ci resta che aspettare e leggere le motivazioni, e noi aspettiamo ancora.
Che resterà della "Cupola" con Fabiani assolto?
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