… ovvero del perché alla fine Kefeo, pur vincitore, farà pubblica abiura.
Siamo arrivati al termine del percorso e possiamo dire che il paradosso di Kefeo andrebbe riformulato in termini diversi.
Non più “Come è possibile alterare la classifica senza alterare alcun risultato?“.
La nuova formulazione è ancor più agghiacciante: “Come è possibile alterare la classifica senza neppure provare ad alterare lo svolgimento di una sola partita?”
La stessa Corte ha escluso infatti che per tre partite, le sole oggetto di contestazione, si siano verificati atti diretti ad alterarne lo svolgimento.
L’illecito sportivo per cui è stata condannata la Juventus è consistito – a dire della giustizia sportiva – in una pluralità di condotte volte a condizionare il settore arbitrale e, attraverso questo condizionamento, nell’alterazione della classifica che infine ha prodotto il conseguimento del vantaggio in classifica. Fatto quindi aggravato per la pluralità delle condotte e per il raggiungimento del conseguimento del vantaggio in classifica. Volendo riassumere i vari passaggi logico-giuridici della Corte, si può stilare questo promemoria ad uso del tifoso:
1) l’alterazione della classifica come modalità di conseguimento del vantaggio non era stata contestata dalla procura federale e quindi non poteva neppure essere presa in considerazione dalla Corte;
2) l’aggravante della pluralità delle condotte contestata dalla procura federale non esiste nel codice di giustizia sportiva;
3) l’aggravante prevista dal codice di giustizia sportiva è quella della pluralità degli illeciti e la Corte l’ha di fatto applicata per un solo illecito;
4) l’illecito ricostruito dalla Corte si basa su una ipotesi di illecito associativo non previsto dal codice di giustizia sportiva; i relativi comportamenti contestati non sono in rapporto di causalità con il vantaggio in classifica che si dice conseguito, essendo palesemente inidonei a procurare alcun vantaggio;
5) lo stesso vantaggio in classifica non è specificato in cosa consista (1, 10, 50 punti? Altro ancora?).
Una sentenza che altera le classifiche di due campionati già svolti, procurando vantaggi in classifica a varie squadre.
Una sentenza che altera lo svolgimento dei campionati successivi, procurando vantaggi in classifica e non a varie squadre.
Vantaggi sportivi, economici e morali.
Oggettivamente considerata questa sentenza potrebbe essa stessa integrare un illecito sportivo, simile a quello che ha giudicato; ovviamente si deve però pensare che questo sia frutto di un errore dei giudicanti, sia pure indotto dal sentimento popolare o da direttive superiori.
Certo, il fatto che la sentenza fosse, il giorno prima che venisse emessa, nota alla Gazzetta dello Sport, a sua volta distintasi nel fomentare il sentimento popolare nei mesi precedenti, pone qualche serio interrogativo sull’esistenza di una talpa, come minimo collegata al giornale milanese e interessata anch’essa a che il giornale fungesse da locandina della teatrale rappresentazione del giorno dopo.
Ma in fondo anche questo può rientrare nella natura degli uomini ed anche dei giornalisti sportivi: ogni evento è tale, se ben preparato tra attese e annunci e la vicenda rispondeva quindi alle esigenze di entrambe le categorie sopra citate.
La risposta ai dubbi degli ultimi malevoli osservatori verrà sicuramente data dalle istituzioni sportive, in particolare da parte della giustizia sportiva, che affronterà con altrettanta celerità e rigore, senza per questo inventare illeciti e aggravanti, i casi di violazione al codice di giustizia sportiva eventualmente commessi da altre squadre.
Così chiudendo ogni polemica.
Sono sicuro che Kefeo è disposto a giurarlo sul passaporto di Recoba che andrà a finire così.
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Siamo arrivati al termine del percorso e possiamo dire che il paradosso di Kefeo andrebbe riformulato in termini diversi.
Non più “Come è possibile alterare la classifica senza alterare alcun risultato?“.
La nuova formulazione è ancor più agghiacciante: “Come è possibile alterare la classifica senza neppure provare ad alterare lo svolgimento di una sola partita?”
La stessa Corte ha escluso infatti che per tre partite, le sole oggetto di contestazione, si siano verificati atti diretti ad alterarne lo svolgimento.
L’illecito sportivo per cui è stata condannata la Juventus è consistito – a dire della giustizia sportiva – in una pluralità di condotte volte a condizionare il settore arbitrale e, attraverso questo condizionamento, nell’alterazione della classifica che infine ha prodotto il conseguimento del vantaggio in classifica. Fatto quindi aggravato per la pluralità delle condotte e per il raggiungimento del conseguimento del vantaggio in classifica. Volendo riassumere i vari passaggi logico-giuridici della Corte, si può stilare questo promemoria ad uso del tifoso:
1) l’alterazione della classifica come modalità di conseguimento del vantaggio non era stata contestata dalla procura federale e quindi non poteva neppure essere presa in considerazione dalla Corte;
2) l’aggravante della pluralità delle condotte contestata dalla procura federale non esiste nel codice di giustizia sportiva;
3) l’aggravante prevista dal codice di giustizia sportiva è quella della pluralità degli illeciti e la Corte l’ha di fatto applicata per un solo illecito;
4) l’illecito ricostruito dalla Corte si basa su una ipotesi di illecito associativo non previsto dal codice di giustizia sportiva; i relativi comportamenti contestati non sono in rapporto di causalità con il vantaggio in classifica che si dice conseguito, essendo palesemente inidonei a procurare alcun vantaggio;
5) lo stesso vantaggio in classifica non è specificato in cosa consista (1, 10, 50 punti? Altro ancora?).
Una sentenza che altera le classifiche di due campionati già svolti, procurando vantaggi in classifica a varie squadre.
Una sentenza che altera lo svolgimento dei campionati successivi, procurando vantaggi in classifica e non a varie squadre.
Vantaggi sportivi, economici e morali.
Oggettivamente considerata questa sentenza potrebbe essa stessa integrare un illecito sportivo, simile a quello che ha giudicato; ovviamente si deve però pensare che questo sia frutto di un errore dei giudicanti, sia pure indotto dal sentimento popolare o da direttive superiori.
Certo, il fatto che la sentenza fosse, il giorno prima che venisse emessa, nota alla Gazzetta dello Sport, a sua volta distintasi nel fomentare il sentimento popolare nei mesi precedenti, pone qualche serio interrogativo sull’esistenza di una talpa, come minimo collegata al giornale milanese e interessata anch’essa a che il giornale fungesse da locandina della teatrale rappresentazione del giorno dopo.
Ma in fondo anche questo può rientrare nella natura degli uomini ed anche dei giornalisti sportivi: ogni evento è tale, se ben preparato tra attese e annunci e la vicenda rispondeva quindi alle esigenze di entrambe le categorie sopra citate.
La risposta ai dubbi degli ultimi malevoli osservatori verrà sicuramente data dalle istituzioni sportive, in particolare da parte della giustizia sportiva, che affronterà con altrettanta celerità e rigore, senza per questo inventare illeciti e aggravanti, i casi di violazione al codice di giustizia sportiva eventualmente commessi da altre squadre.
Così chiudendo ogni polemica.
Sono sicuro che Kefeo è disposto a giurarlo sul passaporto di Recoba che andrà a finire così.
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