Il 15 novembre scorso il TNAS (Tribunale Nazionale Arbitrato Sportivo) s'è dichiarato incompetente a decidere in merito all'esposto della Juventus avverso la FIGC in relazione all'assegnazione dello scudetto 2006.
E così si chiude (per il momento) la vicenda sportiva dello scudetto assegnato a tavolino da Guido Rossi (fresco assegnatario dell'Ambrogino d'oro) alla sua squadra del cuore (vincitrice anch'essa di un Ambrogino d'oro assegnato dopo le lamentele di Moratti). Ma come si arriva alla decisione del TNAS del 15 novembre 2011?
Tutto ha inizio quando l'ex commissario straordinario Guido Rossi, il 19 luglio 2006, incarica tre saggi, Aigner, Coccia e Pardolesi, di esprimere un loro parere sull'assegnazione dello scudetto in caso di variazione della classifica in seguito a provvedimenti disciplinari.
Il 24 luglio i tre saggi consegnano a Guido Rossi il loro parere consultivo.
Cinque pagine contenenti valutazioni sulle norme sportive e sulla prassi seguita dalla FIGC in casi simili. Valutazioni di fondamentale importanza per tutta la questione “scudetto 2006”.
I tre mettono subito in chiaro che l'assegnazione dello scudetto non è di competenza né della FIFA né tanto meno dell'UEFA, ma solo una questione interna alla FIGC.
Ma chiariscono anche che la comunicazione fatta dalla FIGC all'UEFA delle squadre classificate per la Champions League non contiene l'indicazione della squadra campione d'Italia.
I tre saggi ricordano inoltre il precedente del lontano 1927, quando il direttorio della FIGC revocò lo scudetto 1926/27 al Torino senza assegnarlo alla seconda classificata, in quanto vi erano dubbi sulla correttezza dell'intero campionato.
Fatte queste valutazioni i saggi analizzano le disposizioni rilevanti, e chiariscono che il comma 2 dell'articolo 10 dello Statuto Federale (in vigore nel 2006) attribuisce alla FIGC il potere di assegnazione del titolo di Campione d'Italia e quindi dello scudetto. Scrivono i saggi al punto 11:
“Si deve ritenere che tale potere, di tipo positivo, includa anche il potere, di tipo negativo, di non assegnare il titolo in questione, come effettivamente avvenne nel 1927”.
Analizzato poi l'art. 49 delle NOIF e l'articolo 13 del CGS e visto l'art. 10 dello Statuto, i tre saggi affermano che (punto 14):
“Tale mancata attribuzione del titolo può occorrere o per sanzione disciplinare ex art. 13, comma 1, lett. i) del CGS o, come già rilevato, per determinazione discrezionale del Consiglio Federale ex art. 10 dello Statuto quando le circostanze lo rendano opportuno".
Questo è un punto di fondamentale importanza: a dire dei saggi non è solo la giustizia sportiva che può revocare uno scudetto in seguito a sanzione disciplinare, ma anche il Consiglio Federale “per determinazione discrezionale”. Mettiamo quindi un punto fermo: Il Consiglio Federale in modo discrezionale può revocare il titolo di campione d'Italia e l'assegnazione dello scudetto!
I tre saggi chiariscono poi che l'articolo 13 prevede possa essere revocato lo scudetto senza che venga variata la classifica formatasi sul campo. Inoltre in caso di sanzione e penalizzazione con perdita di punti della vincitrice, il titolo viene assegnato, secondo prassi, alla seconda in classifica; tuttavia la FIGC con decisione discrezionale può decidere per la non assegnazione quando le circostanze rendano non opportuna tale assegnazione.
Quindi la prassi consolidata registra uno scivolamento della classifica, ma lo Statuto Federale contempla che la FIGC possa intervenire discrezionalmente non assegnando lo scudetto!
Visto questo parere Guido Rossi il 26 luglio 2006 emette un comunicato stampa in cui informa che:
“Il Commissario straordinario ha ritenuto di attenersi alle conclusioni del parere e che non ricorrono motivi per l’adozione di provvedimenti di non assegnazione del titolo di Campione d’Italia per il Campionato 2005/2006 alla squadra prima classificata all’esito dei giudizi disciplinari.
Rimane vacante il titolo di Campione d’Italia 2004/2005”.
Vi sono in questa frase due valutazioni discrezionali di Guido Rossi:
1. non ricorrono motivi per l'adozione di provvedimenti di non assegnazione;
2. il titolo 2004/2005 rimane vacante.
Che tali affermazioni presuppongano una potestà decisionale si evince dal dettato dell'articolo 10 dello Statuto della Federazione che, come chiariscono i saggi, conferisce al Consiglio (e in quel momento il commissario straordinario assumeva in sé i poteri del Consiglio) il potere discrezionale di non assegnare quello scudetto. E Guido Rossi decide che lo scudetto 2004/2005 non venga assegnato. Ma se lo scivolamento automatico ex articolo 49 NOIF vale per il campionato 2005/2006, perché non vale per il 2004/2005?
E' semplice: perché è a discrezione del Consiglio Federale, ovvero a discrezione e su decisione di Guido Rossi.
E fin qua siamo alle decisione prese nel 2006, allorquando il clima forcaiolo rendeva tutto più semplice.
Tuttavia, se Guido Rossi e l'ufficio indagine della FIGC ignorarono gli indizi presenti nelle informative degli inquirenti di via In Selci, e riguardanti altri fatti di rilievo per la giustizia sportiva, la FIGC non poté ignorarli quando venne fuori la nuova valanga di intercettazioni ritrovate.
Intercettazioni che hanno disegnato un nuovo scenario, che ha portato la Juventus a presentare, il 10 maggio 2010, un esposto per la revoca dello scudetto 2005/2006 all'Inter. La FIGC fa macerare il ricorso della Juventus in fondo ad un cassetto fino al 18 luglio 2011 quando il Consiglio Federale si dichiara incompetente a decidere.
Si legge in tale delibera che:
- vista la decisione del procuratore Palazzi del 1 luglio 2011 che dichiarava prescritti i reati dell'Inter e dei suoi dirigenti dell'epoca;
- visto l'esposto della Juventus del 10 maggio 2010;
- visto il comunicato di Guido Rossi del 26 luglio 2006 ed il parere dei tre saggi richiamato in questo comunicato;
- rilevato che l'attribuzione dello scudetto avvenne per “il naturale ed ineludibile effetto di scorrimento della graduatoria” (scorrimento di graduatoria?? sembra quasi che il Consiglio Federale stesse affrontando il concorso per un posto di spazzino) conseguente alle decisioni della giustizia sportiva ;
- ritenuto che non vi è stato un atto amministrativo di attribuzione dello scudetto e quindi non vi può essere un atto di autotutela a revoca di tale atto;
- atteso che il Consiglio Federale non ha poteri discrezionale per valutare la presenza di motivi ostativi per la non assegnazione dello scudetto (ma allora, Presidente Abete, l'etica, oltre ad andare in prescrizione, non ha nemmeno diritto di cittadinanza in FIGC?);
il Consiglio Federale afferma non esserci i presupposti per un provvedimento di autotutela e respinge la richiesta della Juventus.
Ma il Consiglio Federale ha letto il parere dei tre saggi?
Ha capito che l'articolo 10 dello Statuto richiamato sempre dai tre saggi conferisce al Consiglio il potere discrezionale di non assegnazione dello scudetto?
Ha preso atto della non assegnazione dello scudetto al Bologna nel 1927, cui fanno riferimento i saggi come precedente da tenere in considerazione, seppure risalente ad epoca cosi remota e con normative di riferimento differenti?
Ha capito che l'esercizio di tale potere non va affatto a confliggere con le decisioni e le competenze della giustizia sportiva?
Ma accade anche che proprio Il giorno della decisione del consiglio Federale Guido Rossi invii una letterina ad Abete nella quale spiega, in pratica, che il cerino è rimasto tra le dita della Procura di Napoli. Così i giornali riportano la notizia: "Abete ha letto ai consiglieri una lettera dell'allora commissario straordinario Guido Rossi dove il vertice di una Federcalcio nel caos ricorda come in quelle ore «nessuna diversa informazione al sottoscritto o a Francesco Saverio Borrelli (nell'estate del 2006 capo degli 007 federali, ndr) fosse pervenuta dalla procura o dalle procure della repubblica...»” (La Stampa). Mentre la Gazzetta scrive: "In consiglio è stata letta una lettera di Guido Rossi, che ha ammesso che quando fu presa la decisione di assegnare lo scudetto 2006 all'Inter non si conoscevano le intercettazioni fatte emergere dalla difesa di Moggi".
"Fu presa la decisione", altro che scivolamento. Perché Rossi ha sentito il bisogno di produrre la sua giustificazione se non fece nulla ed il miracolo dello scudetto a Milano fu solo per lo "scivolamento della classifica"?
Che poi giova ricordare che la giustificazione di Guido Rossi è debolissima, perché l'Ufficio Indagini mica apre fascicoli di indagine solo su atti delle Procure, ma anche in seguito ad articoli di stampa e dichiarazioni televisive. Se Borrelli avesse aperto un bel fascicolo per la pubblica ammissione di Nucini di intrattenere un fitto rapporto con l'allora presidente dell'Inter, come doveva essere fatto nel rispetto delle regole, avremmo voluto vederlo Rossi assegnare lo scudetto di cartone per "meriti etici"... Della lettera di Guido Rossi e della miopia della FIGC abbiamo già scritto.
Ma andiamo oltre. Contro la decisione, o meglio la non decisione, della FIGC la Juventus ha presentato il 10 agosto 2011 un esposto al TNAS, il quale TNAS ha deciso, il 15 novembre scorso, per la non competenza a decidere.
Le motivazioni del TNAS ricalcano in modo alquanto speculare le decisioni del Consiglio Federale del 18 luglio 2011. Anche per il TNAS Guido Rossi non emise nessun atto decisionale, ma un semplicemente atto di mera ricognizione. Precisa poi il TNAS che in capo a Guido Rossi non vi era alcun potere di disporre dell'assegnazione dello scudetto 2006, in quanto la non assegnazione di uno scudetto non è un diritto disponibile in capo al Consiglio Federale, ma discende dalle decisioni della giustizia sportiva. Ricordiamo che il TNAS è un Tribunale in seno al CONI e lo statuto della FIGC dev'essere ratificato dal CONI, appare quindi alquanto singolare che il TNAS sembri quasi ignorare l'articolo 10 comma 2 dello Statuto della FIGC, più volte richiamato dai tre saggi. Ma tant'è. Per cui non essendoci, a parere del TNAS, un diritto disponibile in capo alla FIGC, non vi può essere alcun arbitrato: conseguentemente il TNAS è incompetente.
Ma se l'assegnazione dello scudetto all'Inter è solo frutto di un “naturale ed ineludibile effetto di scorrimento della graduatoria”, a che pro venne chiesto un parere ai tre saggi, se tutto era così chiaro, evidente ed ineludibile?
Anche se poi i tre saggi dicono che non è affatto naturale ed ineludibile, ma assolutamente discrezionale da parte del Consiglio, che può decidere la non assegnazione qualora ricorrano i presupposti.
E' quindi implicito che è anche nei poteri del Consiglio valutare se esistono i presupposti per la non assegnazione. Ma in tutta questa storia l'unica cosa certa è che contro la Juve si è agito senza cavillare su poteri disponibili, su pareri e su vincoli normativi; quando viceversa s'è posto il problema di agire contro altri, allora ogni cavillo ed ogni distinguo è stato utilizzato per non decidere.
Incompetenza TNAS: ogni cavillo è buono per non decidere
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