27 ottobre 2006. Il Collegio Arbitrale presieduto dal Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani, composto dagli Arbitri: Avv. Guido Cecinelli, Prof. Avv. Marcello Foschini, Prof. Avv. Luigi Fumagalli, Prof. Avv. Giulio Napolitano, ha emesso i dispositivi dei lodi arbitrali per le seguenti società:
JUVENTU/Figc.
"Il Collegio Arbitrale, riunito in Roma, in data 27 ottobre 2006, viste le memorie e le conclusioni delle parti, acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endo-federale, esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della valutazione della istanza della società ricorrente, giudicando in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza arbitrale, ha deliberato all’unanimità, con motivazione in forma sintetica, il lodo avente il seguente dispositivo:
1. conferma la penalizzazione inflitta con riguardo alle stagioni 2005-2006 e 2006-2007;
2. riduce la penalizzazione inflitta per il campionato di serie B 2006-2007 a punti 9;
3. converte la squalifica del campo, già sospesa in via cautelare, nell’obbligo di devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alle prime tre partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica;
4. conferma l’ammenda inflitta nell’importo di Euro 100.000 a favore della FIGC.
LAZIO/Figc.
"Il Collegio Arbitrale, riunito in Roma, in data 27 ottobre 2006, viste le memorie e le conclusioni delle parti, acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endo-federale, esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della valutazione della istanza della società ricorrente, giudicando in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza arbitrale, ha deliberato all’unanimità, con motivazione in forma sintetica, il lodo avente il seguente dispositivo:
1. conferma la penalizzazione inflitta con riguardo alla stagione 2005-2006;
2. riduce la penalizzazione inflitta per il campionato di serie A 2006-2007 a punti 3;
3. converte la squalifica del campo, già sospesa in via cautelare, nell’obbligo di devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alle prime due partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica;
4. conferma l’ammenda inflitta nell’importo di Euro 100.000 a favore della FIGC. "
FIORENTINA/Figc.
Il Collegio Arbitrale, riunito in Roma, in data 27 ottobre 2006, viste le memorie e le conclusioni delle parti, acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endo-federale, esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della valutazione della istanza della società ricorrente, giudicando in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza arbitrale, ha deliberato all’unanimità, con motivazione in forma sintetica, il lodo avente il seguente dispositivo:
1. conferma la penalizzazione inflitta con riguardo alla stagione 2005-2006;
2. riduce la penalizzazione inflitta per il campionato di serie A 2006-2007 a punti 15;
3. converte la squalifica del campo, già sospesa in via cautelare, nell’obbligo di devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alle prime tre partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica; conferma l’ammenda inflitta nell’importo di Euro 100.000 a favore della FIGC".
MILAN/Figc.
"Il Collegio Arbitrale, riunito in Roma, in data 27 ottobre 2006, viste le memorie e le conclusioni delle parti, acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endo-federale, esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della valutazione della istanza della società ricorrente, giudicando in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza arbitrale, ha deliberato all’unanimità, con motivazione in forma sintetica, il lodo avente il seguente dispositivo:
1. conferma la penalizzazione inflitta con riguardo alle stagioni 2005-2006 e 2006-2007;
2. converte la squalifica del campo, già sospesa in via cautelare, nell’obbligo di devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alla prima partita casalinga del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica;
3. conferma l’ammenda inflitta nell’importo di Euro 100.000 a favore della FIGC. "
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