Su cosa sia in realtà la giustizia sportiva molta gente si è fatta una idea sbagliata, dovuta anche all'informazione quanto meno inesatta prodotta dai media. Ne abbiamo un esempio lampante leggendo il punto 7 del vademecum della Gazzetta, che ha la pretesa di "sbrogliare la matassa" (articolo della casella "Fermati un giro per capire di più"). Per comprendere la vera natura della così detta giustizia sportiva vi consigliamo la lettura dell'articolo:
Il sasso nella piccionaia del terribile Ivan
Il 6 dicembre 2010, ospite della trasmissione "Signora mia", l'avvocato Flavia Tortorella, dell'Associazione Italiana calciatori, dice:
"Più che chiedermi perché è accaduto mi farei delle domande su quello che succederà nel futuro, quando arriverà l'accertamento del fatto in sede penale. La grande verità su Calciopoli, almeno giuridicamente parlando, è stata questa: il processo sportivo doveva essere gestito in modo diverso, nel senso che quel procedimento doveva necessariamente attendere l'accertamento del fatto in sede penale, innanzitutto perché la normativa sportiva in quel momento storico non era matura per contenere un caso di questo genere. La normativa, il Codice di Giustizia Sportiva, che è quello poi attuale con alcune modifiche che sono intervenute dal 2006 ad oggi, non era assolutamente un codice che poteva contenere un procedimento sportivo di quella portata e prevedere delle sanzioni disciplinari per quel tipo di illecito, ed infatti si sono inventati, per così dire, l'illecito strutturato, perché per i tipi di illecito codificati e tipizzati all'interno del codice di giustizia sportiva assolutamente non poteva essere né iniziato né tantomeno terminato in quel modo un procedimento di quel tipo".
Questi erano gli articoli del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 2006 che furono contestati ai deferiti da Palazzi:
Art. 1 - Doveri ed obblighi generali
1. Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
4. Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle società sportive cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse.
Art. 2 - Responsabilità delle persone fisiche e delle società
4. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati.
Art. 6 - Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.
Nel CGS non era previsto l'illecito strutturato, che fu una invenzione in corsa per punire la Juventus. L'illecito strutturato esiste nel codice penale, è l'associazione per delinquere e richiede gli stessi elementi indicati dalla giustizia sportiva per condannare la Juve. Una assoluzione nel processo di Napoli permetterà di sostenere che non solo l'illecito associativo non era previsto e punito dal CGS in vigore all'epoca, ma che "in fatto" non era neppure sussistente.
Intervistato il 10 gennaio da Tuttosport Piero Sandulli dichiara: "Non so se è penalmente rilevante quel tipo di frequentazione di Moggi, ma è violazione dell’articolo 1. E l’illecito associativo che non esisteva, era una falla nel sistema giuridico, è stato da noi introdotto". Sulla sentenza del processo Gea, il crollo della prima cupola, Sandulli ammette: "Attendo le motivazioni, ma è indubbio che è stato derubricato l’intero impianto d’accusa a Roma. Una cosa è il processo penale, una la giustizia sportiva. L’esempio resta quello di sempre: andare in giro senza cravatta non è illecito, ma nel circolo della caccia, se accetti la sua clausola compromissoria e il regolamento lo vieta, sei sanzionato. Punimmo la violazione di norme interne, nel 2006. In fondo anche noi, nella nostra sentenza evidenziammo soprattutto cattive abitudini, mica illeciti classici. Si doveva far capire che quello che c’era nelle intercettazioni non si fa. E’ stata una condanna etica".
Come sono stati modificati gli articoli contestati ai deferiti dopo Calciopoli?
La modifica più rilevante riguarda l'articolo 1 che è stato modificato così:
Art. 1 - Doveri e obblighi generali
1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri (AIA).
5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
E' evidente che solo dopo il processo di Calciopoli è stato inserito nell'art. 1, in modo chiaro e incontrovertibile, il divieto di intrattenere rapporti con membri dell'AIA, prima non era specificato, non era vietato. Per noi quello che non è espressamente vietato è, di conseguenza, lecito. Era lecito parlare con i designatori, e non era neppure esplicitamente vietato parlare con un arbitro. Va ricordato che questo tipo di rapporti col settore arbitrale, contestato soltanto alla Juventus, sta alla base della costruzione da parte di Sandulli del così detto illecito strutturato.
Sull'articolo 1 prima e dopo Calciopoli si è espresso il nostro avvocato Antonio Molentino:
- La violazione dell'articolo 1 e la lealtà sportiva ante e post Calciopoli
- Calciopoli vista da un avvocato
L'illecito associativo è stato introdotto nel nuovo codice di giustizia sportiva?
L'illecito associativo non è stato introdotto, in quanto non figura nell'art. 7 relativo all'illecito sportivo. L'art. 1 comma 4 fa riferimento all'intrattenimento di rapporti col settore arbitrale, ma siamo nell'ambito della slealtà sportiva e neppure per il nuovo CGS quello che è stato contestato alla Juventus costituisce illecito sportivo.
Almeno sul piano delle pene, quello che è stato contestato alla Juventus oggi sarebbe punito allo stesso modo?
No, per le violazioni dell'art.1, tra queste quella relativa all'intrattenimento di relazioni col settore arbitrale, è prevista come pena massima quella della lettera g dell'art. 18 comma 1: penalizzazione di uno o più punti in classifica.
Non è prevista la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza (art. 18 comma 1 punto h).
Paradossalmente, se la Juventus venisse giudicata oggi per gli stessi fatti del 2006, ma con il nuovo CGS, non potrebbe subire la retrocessione ma solo "uno o più punti di penalizzazione". Naturalmente di questo trattamento sanzionatorio più leggero beneficerà da oggi in poi chiunque dovesse rispondere di condotte analoghe a quelle contestate alla Juventus.
L'articolo al quale guardano la Juventus ed i suoi tifosi, dopo che durante il dibattimento del processo di Napoli sono emerse prove che la giustizia sportiva non conosceva nel 2006, come le intercettazioni scartate dagli investigatori, è l'articolo 39:
Art. 39 - Revocazione e revisione
1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
I fatti nuovi emersi rispetto a quelli noti nel 2006 e quanto è stato ritrovato tra gli "scarti" degli investigatori, e non sottoposto alla valutazione della Figc in quella estate, ricadono tra quanto previsto nei capi c) e d) dell'art. 39 al quale molti condannati dalla giustizia sportiva potranno appellarsi.
L'avvocato Rodella, interpellato da Tuttosport ha dichiarato: "Rispetto all’estate 2006 stanno emergendo fatti nuovi. Volendo essere elastici, si può pensare addirittura a una revisione sulla base delle intercettazioni presentate a Napoli. Costituiscono chiaramente degli elementi che, se fossero stati a conoscenza già allora dagli organi di giustizia sportiva, avrebbero influito sulla sentenza, che sarebbe stata di natura diversa, quanto meno sulla pluralità dei soggetti sanzionati".
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