Circa 130 giorni e più di 200 pagine: tanto è occorso al giudice De Gregorio per motivare le condanne di chi, a giudizio a Napoli, aveva optato per il rito abbreviato. Come abbiamo già avuto modo di esporre nelle pagine di questo sito, avevamo preventivato il recepimento dell’impianto accusatorio; mai, però, avremmo supposto di trovarci di fronte ad un’accettazione quasi pedissequa delle informative, non depurate da quelle incongruenze che gettano più di un dubbio sulla bontà delle conclusioni degli inquirenti.
Oltre al dott. Antonio Giraudo, si erano avvalsi del rito speciale Tullio Lanese, al tempo presidente AIA, Duccio Baglioni, assistente di gara a disposizione C.A.N., Stefano Cassarà, Marco Gabriele e Tiziano Pieri, arbitri in forza alla C.A.N., tutti imputati per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva.
I restanti Foschetti Giuseppe, Griselli Armando, assistenti di gara a disposizione C.A.N. , Gianluca Rocchi, Domenico Messina, Paolo Dondarini, arbitri della C.A.N., si vedevano contestare il semplice concorso in frode sportiva.
Per i non addetti la differenza può apparire ostica, a tal proposito basterà tenere in considerazione che il concorso implica i caratteri dell’occasionalità e dell’accidentalità, al contrario dell’associazione per delinquere che si caratterizza per la stabilità e la durevolezza del vincolo anche dopo la realizzazione dei singoli crimini (cfr pag.163).
Giova, pertanto, una breve carrellata sulle imputazioni o rectius sulla parte di esse che, sebbene riprese dalla sentenza, mettono in luce l’aspetto grottesco delle indagini:
a pagina 2 a proposito dell’associazione per delinquere, ci troviamo di fronte ad un’osservazione che ci lascia sconcertati, quando riguardo agli imputati si dice: "avendo nel passato già condizionati l’esito di campionati di calcio di sere A, con particolare riguardo a quello 1999/2000, che sostanzialmente condizionato fino alla penultima giornata (quando si giocò Juventus-Parma, diretto da Massimo DE SANTIS e terminato con il risultato di 1-0, e non riuscendo nell’intento di garantire alla Juventus la vittoria finale, in quanto gli accordi illeciti già stabiliti vennero compromessi dal clamore suscitato provocato dall’arbitraggio apertamente favorevole alla squadra torinese da parte di DE SANTIS "(…) [omissis…].
Sorvolando sulla parentesi che si apre senza mai più chiudersi – ebbene sì, non è un errore di trascrizione - resta sconosciuto e incomprensibile il richiamo immotivato ad una stagione non oggetto di alcuna indagine, se non quella dei bar dello sport, per cui appare congruo sotto il profilo logico, che una cupola non riesca a far applicare il regolamento, neppure quando questo la favorisca.
A pag. 4 dopo le ormai famigerate cosiddette “griglie” propedeutiche al sorteggio degli arbitri, leggiamo: "immediatamente dopo essersi adoperati al fine di garantire l’elezione di Franco CARRARO, quale presidente della FIGC – al fine di favorire Adriano GALLIANI nell’elezione alla presidenza della Lega Nazionale Professionisti".
Avremmo piacere di comprendere l’utilità di far eleggere CARRARO e favorire GALLIANI quando costoro non compaiono nemmeno come imputati all’interno del processo: in un caso la posizione del primo è stata addirittura archiviata. Vedremo nel proseguo come il dottor De Gregorio risolva questa imputazione.
Lo spettacolo continua a pag. 5, dove arriva il turno di Biscardi e del suo Processo: "attraverso il condizionamento di talune trasmissioni televisive o di singoli giornalisti o commentatori del servizio pubblico radiotelevisivo o di altre emittenti private, venivano favoriti gli interessi del sodalizio o comunque di coloro che operano per esso, danneggiando chi invece ne ostacola la realizzazione".
Inutile sottolineare che trattasi, come emerge dalle informative stesse, di una singola trasmissione e di qualche sparuto giornalista: nulla in confronto alle potenti macchine mediatiche di Mediaset e Sky. Si potrebbe facilmente obiettare che, a essere importante, è la considerazione riposta dal Moggi nella ormai famosa patente a punti di Baldas; tuttavia è da rimarcarsi come, in un contesto prettamente giuridico, debba essere presa in considerazione anche l’idoneità dei mezzi atti a perpetrare un reato e non ciò che si pensa (cogitationis nemo patitur).
E ancora che [omissis] venissero fornite specifiche indicazioni sulla composizione della Nazionale Italiana di Calcio [omissis]: riteniamo opportuno non commentare questo punto per ovvi motivi.
In relazione agli incontri a pag. 7 leggiamo che durante Udinese –Brescia Dattilo e gli assistenti (peraltro non a giudizio) compivano atti fraudolenti consistiti, ad opera del Dattilo, nella dolosa ammonizione dei calciatori Pinzi, Muntari e Di Michele e nella dolosa espulsione del calciatore Jankulovski, tutti in forza alla squadra dell’Udinese – successivo avversario della Juventus nella 5°giornata del campionato di calcio 2004/05 – così che il calciatore Jankulovski veniva, conseguentemente, squalificato dal giudice sportivo.
In parole povere: le famose ammonizioni mirate smentite dai fatti. Vedremo nel proseguo come il giudice ignorerà i dati fattuali.
A pag. 8 Pieri e i suoi assistenti si adoperarono per permettere alla Juve di spuntarla (in casa) contro il temibile Chievo. Per la cronaca, la partita si concluse 3-0, grazie alle reti di Zalayeta, Nedved ed Ibrahimovic. Un solo ammonito tra i giocatori del Chievo e, ovviamente, nessun espulso.
Voto della Gazzetta (il vangelo degli inquirenti) all’arbitro: 6,5.
Sempre nella medesima pagina scopriamo che i dirigenti della Juventus e i designatori Bergamo e Pairetto si prodigarono per l’alterazione della corretta e genuina procedura del sorteggio del direttore di Lecce – Juventus diretta da De Santis, assistenti Cennicola e Griselli.
A pag. 9, la storia si ripete per Dondarini, assegnato per Juventus-Lazio.
A pag. 10, scopriamo i dirigenti juventini e i perfidi designatori impegnati nell’impedire che due pedine fondamentali, come Petruzzi e Nastase del temibile Bologna, possano disputare la partita contro la Juve. Ci pensa Pieri ad ammonirli in quanto diffidati e a far scattare la squalifica.
Sempre a pag.10, l’incubo Udinese si rimaterializza. Non paga di quanto accaduto all’andata, anche al ritorno la cupola interveniva, con l’assegnazione fraudolenta di Rodomonti.
A noi lettori resta un solo dubbio: se davvero Bergamo e Pairetto potevano taroccare il sorteggio, perché si limitarono a truccare partite difficili, ma non impossibili, come quelle con Chievo, Udinese e Lazio, e invece dimenticarono di falsare quelle contro Milan, Inter e Roma? Un bel mistero!
Le pagine successive si arricchiscono di un elenco di partite: tra cui annoveriamo Siena-Milan, per la quale è imputato l’assistente Baglioni, reo di avere erroneamente sbandierato su un goal di Shevchenko; e ritroviamo la mitica Lecce-Parma 3-3.
Nella prossima puntata, per comodità espositiva, approfondiremo il concetto giuridico di frode sportiva attorno a cui ruota l’intera motivazione della sentenza.
(continua)