SandulliRiportiamo un pezzo pubblicato da Maurizio Romeo sul suo blog.

Breve premessa: questo sarà probabilmente l’ultimo pezzo di approfondimento a riguardo delle tante contraddizioni rilevate nel “caso Conte”. Dopo le storie di Drascek e Gheller, raccontate da Antonio Corsa e che ci hanno particolarmente colpito, proveremo ad analizzare le questioni piene di ombre che hanno portato alle condanne di altri tesserati.

Il bar è forse il posto migliore per capire come davvero le notizie vengano recepite dalle persone. Al bar difficilmente si trova il superinformato, quello preparatissimo sulle sentenze e sulle carte processuali (e se lo trovi, di solito, si defila per evitare discussioni…), spesso invece è facile imbattersi in una larga piazza di prìncipi del tavolo della Scopa che di norma basano le proprie convinzioni su quello che viene raccontato loro dai media.

Capita così che sabato sera, fra un caffè e un gelato, un amico non tifoso della Juventus (e con poca stima di Antonio Conte) si avvicini a me per commentare le sentenze di secondo grado. Sapendo dei miei scritti su questo sito in merito all’argomento ha voluto pungermi dicendo: “Va bene, mi hai raccontato dell’infortunio di Mastronunzio. Ma per me Conte è colpevole perché racconta due versioni sulla sua esclusione. Non è che ha qualcosa da nascondere?”.
Con calma e tranquillità non ci ho messo molto a rispondergli, anche in questo caso cercando di argomentare al meglio le mie parole.

Ma andiamo per ordine. La frase oggetto del “contendere” è quella che si trova a pag. 12 delle motivazioni della sentenza di secondo grado che, testualmente, recita:
(…) La predetta decisione (della quale, peraltro, Conte non ha fornito, in sede di audizione davanti alla Procura Federale, motivazioni credibili, attribuendola, in un primo momento, ad un infortunio del Mastronunzio del tutto inesistente, e, successivamente, al fatto che il predetto calciatore non avesse dimostrato un adeguato spirito di gruppo per avere rifiutato di trasferire il proprio domicilio da Empoli a Siena) (…)

Leggendo queste poche righe, riportate quasi pari pari da tutti i media nazionali, si sarebbe portati a pensare, come ha fatto il mio amico, che Conte, durante l’audizione del 13/07 davanti alla Procura Federale, fornisca due diverse versioni in merito alla contestazione mossagli dal Procuratore riguardo all’esclusione dalla squadra del calciatore Mastronunzio, ritenuto da Palazzi sino ad allora titolarissimo, nelle ultime partite di campionato.

In merito ai dati oggettivi sulla titolarità o meno del giocatore ci siamo già espressi in precedenti pezzi. In questo caso vogliamo invece riferirci alla sentenza di primo grado che a pag. 35 invece fornisce una diversa spiegazione sulla successione delle dichiarazioni:
CONTE, chiamato a fornire una spiegazione in merito al perché un giocatore, sino ad allora titolare, non fosse stato più schierato in campo, non ha saputo dare una risposta chiara, rimanendo nel vago. CONTE, difatti, ha affermato di “ritenere che lo stesso si fosse infortunato, anche se non ho ricordi precisi in merito” (dichiarazione CONTE del 12.7.2012). Risposta, questa, davvero poco credibile, per un allenatore che stava gestendo una rosa di giocatori prossimi, in quel periodo, a raggiungere la promozione e quindi l’obiettivo di un’intera stagione. Né appare credibile quanto sostenuto da CONTE in sede dibattimentale, e cioè di aver comunicato a MASTRONUNZIO, prima della gara Modena-Siena, di escluderlo dalla rosa per scarso spirito di gruppo e perché aveva rifiutato di trasferirsi ad abitare a Siena preferendo rimanere a Empoli. È una motivazione davvero poco credibile, perché non sufficiente a far ritenere ragionevole l’esclusione di un titolare dalla rosa, a poche giornate dal termine della stagione, e perché, inoltre, CONTE ha dimostrato di non ricordare tali circostanze quando è stato sentito in data 12.7.2012

Errore della data dell’audizione a parte (si svolse il 13/07, ma nelle sentenze di date errate se ne sono viste a bizzeffe), la stessa Commissione Disciplinare in primo grado sembra dare una spiegazione chiara su come si siano effettivamente svolti i fatti: Palazzi, sulla base delle dichiarazioni di Carobbio, contesta a Conte l’esclusione di Mastronunzio per le ultime tre partite e Conte in risposta afferma, pur non avendo ricordi precisi in merito, di ritenere che il giocatore fosse infortunato. La circostanza, come ormai ben sappiamo, è stata confermata da comunicati apparsi sul sito del Siena e dal giocatore nelle sue interviste televisive. La seconda frase, ascritta nella sentenza di primo grado a Conte, è invece stata riportata dal suo avvocato Luigi Chiappero durante la sua arringa difensiva di fronte alla Commissione Disciplinare.
La prova è anche nel video dell’arringa registrato e pubblicato su Youtube, prezioso lavoro degli amici di Ju29ro.com. Partendo da circa il minuto 9:00, sino a circa il minuto 15:00 l’avvocato affronta il capitolo Mastronunzio. La frase in questione viene pronunciata esattamente fra il minuto 9:38 e il minuto 13:09.

Ecco il video dell’arringa:
Processo sportivo Conte, seconda parte: avvocato Chiappero.
L’avv. Chiappero rivela quindi, leggendo il verbale dell’audizione presso la Procura Federale, che Antonio Conte durante l’audizione del 13/07, alla domanda sul mancato utilizzo di Mastronunzio nelle ultime tre partite, parla dell’infortunio, su cui non ha però ricordi precisi e, subito dopo, autonomamente racconta dei problemi di Mastronunzio con lo spogliatoio e del mancato trasferimento, da parte del giocatore, dell’abitazione da Empoli a Siena. Il tutto si colloca nel tempo molto prima di quanto dichiarato da Carobbio, ossia a febbraio 2011 prima di Modena-Siena.

In conclusione non si tratta di una doppia versione, bensì di due spiegazioni a due contestazioni differenti: il mancato utilizzo nelle ultime tre partite e la “progressiva perdita del posto da titolarissimo” (Palazzi dixit) del giocatore Mastronunzio. Posto che le due dichiarazioni non sono incompatibili ma danno un quadro più completo rispondendo a due diverse contestazioni, ci lascia quantomeno perplessi come in primo grado si ascriva la seconda dichiarazione alla fase dibattimentale (smentita dalle parole dell’avv. Chiappero che legge il verbale dell’audizione di Conte di fronte alla Procura federale), mentre nel secondo grado la si utilizzi per motivare l’esclusione nelle ultime partite quando temporalmente gli incontri siano molto lontani (febbraio prima di Empoli-Siena secondo quanto dichiarato spontaneamente da Conte, mentre le partite contestate si giocarono ben tre mesi dopo, a maggio).

Rimangono molte domande, di tutte me ne viene in mente una: a chi giova la confusione sulle dichiarazioni e sulla collocazione temporale delle stesse? Sicuramente non ad Antonio Conte. E questo, purtroppo, pare essere un nuovo, ennesimo, capitolo oscuro delle sentenze sul calcioscommesse.

PS: Giusto per conoscenza vi dico che il mio amico si è fidato delle mie conclusioni e mi ha creduto. Ora anche per lui la sentenza di Conte zoppica e non poco…