Alcune riflessioni sulle schede sim, sui tabulati, sulle intercettazioni non fatte e su altro ancora. Leggendo le informative di polizia giudiziaria disponibili non si capisce come al processo di Napoli siano arrivati i tabulati del traffico telefonico relativo alle schede straniere.
Come si sa, su queste schede telefoniche non sono state disposte intercettazioni e non si possono quindi conoscere i contenuti delle conversazioni intercorse e neppure individuare con qualche certezza gli interlocutori.
Sarebbe stato possibile da parte della magistratura italiana disporle, sia pure limitatamente alle conversazioni tra utenze straniere e utenze italiane, ma anche in questo caso non sono state fatte.
Per intercettare invece le conversazioni tra utenze entrambe straniere sarebbe stato necessario che il magistrato italiano proponesse una rogatoria all’autorità giudiziaria straniera, nel nostro caso quella elvetica e, in caso di accettazione di questa, le intercettazioni sarebbero state disposte direttamente dal magistrato svizzero.
Vale infatti il principio che l’autorità giudiziaria italiana non possa svolgere indagini su territorio straniero.
Poco importa che le due schede straniere si trovassero, una o entrambe, in Italia: le intercettazioni in questo caso sarebbero state tecnicamente possibili in Italia, ma sarebbero state abusive se non autorizzate e disposte dall’autorità giudiziaria svizzera.
Parrebbe che tre di queste schede straniere siano state intercettate, senza però che siano risultate conversazioni, ma non si hanno elementi per capire se il tutto sia avvenuto tramite rogatoria all’autorità giudiziaria svizzera.
Lo stesso principio vale anche per i tabulati: l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico di una utenza svizzera, ossia i soli dati relativi ai numeri chiamati e chiamanti, può avvenire allo stesso modo, proponendo una rogatoria all’autorità giudiziaria svizzera.
Diversamente si tratterebbe di una acquisizione arbitraria, magari ottenuta in buona fede, ma sicuramente inutilizzabile in un processo, in quanto priva dei requisiti formali che la rendano affidabile attraverso il vaglio del magistrato straniero competente, che direttamente ordini, sotto le sanzioni di legge, alla compagnia telefonica straniera di fornire i dati.
Una volta ottenuti quei dati, il magistrato straniero trasmetterebbe gli atti direttamente al magistrato italiano.
Stranamente nella informativa di polizia giudiziaria si dice che l’acquisizione dei tabulati in questione sarebbe avvenuta attraverso i “accertamenti mirati presso gli uffici collegati svizzeri “ e dopo “accertamenti presso i gestori nazionali“, formule verbali che lasciano qualche perplessità.
Gli uffici collegati svizzeri sono quelli di polizia o delle compagnie telefoniche straniere ?
I gestori nazionali sono le compagnie italiane e/o svizzere ?
Sono state svolte indagini su schede straniere senza un provvedimento del magistrato straniero ?
La stranezza è che non si fa cenno ad una rogatoria italiana alla magistratura svizzera per ottenere quei dati.
Si sarà trattato senz’altro di una imprecisione del redattore dell’informativa.
Si stenta infatti a credere che si stiano utilizzando degli atti nulli e inutilizzabili in un processo, informalmente acquisiti in via breve attraverso le compagnie telefoniche o gli organi di polizia corrispondenti.
Aspettiamo fiduciosi che le perplessità si diradino al processo.
Come si sa, su queste schede telefoniche non sono state disposte intercettazioni e non si possono quindi conoscere i contenuti delle conversazioni intercorse e neppure individuare con qualche certezza gli interlocutori.
Sarebbe stato possibile da parte della magistratura italiana disporle, sia pure limitatamente alle conversazioni tra utenze straniere e utenze italiane, ma anche in questo caso non sono state fatte.
Per intercettare invece le conversazioni tra utenze entrambe straniere sarebbe stato necessario che il magistrato italiano proponesse una rogatoria all’autorità giudiziaria straniera, nel nostro caso quella elvetica e, in caso di accettazione di questa, le intercettazioni sarebbero state disposte direttamente dal magistrato svizzero.
Vale infatti il principio che l’autorità giudiziaria italiana non possa svolgere indagini su territorio straniero.
Poco importa che le due schede straniere si trovassero, una o entrambe, in Italia: le intercettazioni in questo caso sarebbero state tecnicamente possibili in Italia, ma sarebbero state abusive se non autorizzate e disposte dall’autorità giudiziaria svizzera.
Parrebbe che tre di queste schede straniere siano state intercettate, senza però che siano risultate conversazioni, ma non si hanno elementi per capire se il tutto sia avvenuto tramite rogatoria all’autorità giudiziaria svizzera.
Lo stesso principio vale anche per i tabulati: l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico di una utenza svizzera, ossia i soli dati relativi ai numeri chiamati e chiamanti, può avvenire allo stesso modo, proponendo una rogatoria all’autorità giudiziaria svizzera.
Diversamente si tratterebbe di una acquisizione arbitraria, magari ottenuta in buona fede, ma sicuramente inutilizzabile in un processo, in quanto priva dei requisiti formali che la rendano affidabile attraverso il vaglio del magistrato straniero competente, che direttamente ordini, sotto le sanzioni di legge, alla compagnia telefonica straniera di fornire i dati.
Una volta ottenuti quei dati, il magistrato straniero trasmetterebbe gli atti direttamente al magistrato italiano.
Stranamente nella informativa di polizia giudiziaria si dice che l’acquisizione dei tabulati in questione sarebbe avvenuta attraverso i “accertamenti mirati presso gli uffici collegati svizzeri “ e dopo “accertamenti presso i gestori nazionali“, formule verbali che lasciano qualche perplessità.
Gli uffici collegati svizzeri sono quelli di polizia o delle compagnie telefoniche straniere ?
I gestori nazionali sono le compagnie italiane e/o svizzere ?
Sono state svolte indagini su schede straniere senza un provvedimento del magistrato straniero ?
La stranezza è che non si fa cenno ad una rogatoria italiana alla magistratura svizzera per ottenere quei dati.
Si sarà trattato senz’altro di una imprecisione del redattore dell’informativa.
Si stenta infatti a credere che si stiano utilizzando degli atti nulli e inutilizzabili in un processo, informalmente acquisiti in via breve attraverso le compagnie telefoniche o gli organi di polizia corrispondenti.
Aspettiamo fiduciosi che le perplessità si diradino al processo.
AGGIORNAMENTO DEL 6-5-09:
Come abbiamo sentito nel corso dell'udienza del 5/5/2009, l'acquisizione delle schede sim straniere è avvenuto in questo modo: l'autorità giudiziaria italiana ordina l'acquisizione ai Carabinieri che si rivolgono alla Telecom e questa - così pare - alla collegata compagnia svizzera, che avrebbe fornito i tabulati direttamente di nuovo alla Telecom e da questa ai Carabinieri e quindi alla Procura di Napoli. il giudice svizzero sarebbe stato bypassato. A meno di accordi particolari tra Italia e Svizzera (improbabili in materia sensibile alla privacy), i tabulati non dovrebbero essere utilizzabili. Non c'è, infatti, alcuna garanzia che il materiale acquisito sia affidabile, passando di mano da compagnia telefonica svizzera a compagnia telefonica italiana senza alcun provvedimento del giudice svizzero. Con la rogatoria invece il giudice svizzero ordina alla compagnia telefonica svizzera i tabulati e quindi li trasmette direttamente al magistrato italiano. La compagnia telefonica svizzera risponde di fronte al suo giudice che i dati forniti siano genuini. Nessun intermediario si frappone nella tramissione dei tabulati al giudice italiano.