La notizia, del 18 aprile 2008 :
Calciopoli, rito abbreviato per otto imputati.
A settembre ci saranno le prime sentenze di calciopoli: otto imputati hanno chiesto ieri il rito abbreviato e il gup Eduardo De Gregorio ha fissato per il 7 luglio la prima udienza nella quale i pm, Filippo Beatrice e Giuseppe Narducci, faranno le loro richieste, poi toccherà alla difesa e infine ai primi di settembre De Gregorio pronuncerà le sentenze. Il rito ordinario, che riguarda i restanti 29 imputati, il 13 maggio conoscerà il suo futuro: ancora due udienze (il 29 aprile e il 13 maggio appunto) poi nella stessa giornata di maggio il gup De Gregorio scioglierà le riserve e stabilirà chi dovrà andare a giudizio. Probabilmente sarà la Quinta sezione penale del Tribunale di Napoli a doversene occupare e il calendario vede due date possibili per la prima udienza: metà luglio (poi comunque scatterà la pausa per la «feriale») oppure primi giorni di ottobre.
Rito abbreviato. L'ex presidente dell'Aia Tullio Lanese, l'ex arbitro Stefano Cassarà, l'assistente Duccio Baglioni (tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva) nonché gli arbitri Domenico Messina, Gianluca Rocchi, Paolo Dondarini, gli assistenti Alessandro Griselli e Giuseppe Foschetti (imputati per singoli episodi di frodi sportive seppure in concorso), hanno ieri fatto la loro richiesta di rito abbreviato al gup.
Parti civili. Ieri è poi toccato alle parti civili fare le loro «dichiarazioni ». In particolare l'avvocato Tito Lucrezio Milella per la Federcalcio ha dovuto chiarire la posizione relativa ai riti abbreviati: «La Figc non pronuncerà richieste di condanna nei confronti di Rocchi, Messina e Dondarini che sono stati assolti dalla giustizia sportiva e non sono emersi nuovi elementi».
Le difese. Sono cominciate anche le arringhe difensive dei legali degli imputati che proseguono con il rito ordinario. L'avvocato Gentile, per il presidente della Lazio Lotito, ha evidenziato come testimoni del Parma non abbiano rilevato nulla di anormale nella gara Lazio-Parma diretta da Messina (e uno dei capi d'imputazione). L'avvocato D'Amato che difende l'ex segretario Figc Ghirelli ha evidenziato come il capo d'imputazione nei suoi confronti sia «generico». L'avvocato De Falco per Gemignani ha presentato una ricerca scientifica sulla «possibilità di errore di un segnalinee ». Poi hanno parlato le difese di Bertini e Titomanlio. Per quest'ultimo l'avvocato Ostellari ha ribadito come l'assistente di Bassano non avesse in realtà potuto alterare, o tentare di farlo, Arezzo-Salernitana.
Il contributo chiarificatore del nostro Antonio, nick totò schillaci, avvocato penalista:
I giornali riportano le notizie in modo tecnico e "secco", incuranti del fatto che solo gli operatori della giurisprudenza possono distinguere la diversità dei diversi riti processuali. Abbiamo appurato, su diversi forum, che nel lettore si forma facilmente l'opinione che la scelta del rito abbreviato, per esempio, corrisponda ad una ammissione di colpevolezza. Vediamo di fare chiarezza e cercare di dare qualche informazione utile al fine di leggere la notizia nella maniera più esatta e oggettiva possibile.
Il rito abbreviato: si tratta di uno dei "procedimenti speciali" che servono a snellire la celebrazione di alcuni processi rispetto alle lunghezze del rito ordinario.
La celebrazione del processo secondo questo rito presuppone la richiesta dell'imputato, quindi la sua collaborazione allo snellimento della procedura.
Si distinge, il rito abbreviato, in due forme, quella cosiddetta "semplice" e quella cosiddetta "condizionata".
La prima presuppone la richiesta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti mentre la seconda presuppone la richiesta dell'imputato di essere giudicato sì allo stato degli atti ma con un integrazione probatoria degli stessi, esplicitamente indicata dal richiedente.
La richiesta di "abbreviato semplice", in pratica, è accolta automaticamente. La richiesta di "rito abbreviato condizionato", invece, può essere accolta o respinta dal giudice sulla base della ritenuta conducibilità o rilevanza dell'integrazione probatoria ai fini della decisione.
Nei reati che prevedono l'udienza preliminare tale richiesta va fatta in questa sede, negli altri, invece, va fatta in sede dibattimentale.
Se la richiesta viene respinta dal GUP, può essere riproposta in sede di dibattimento e, in caso di ulteriore esito negativo, anche in sede di appello.
Se la richiesta viene respinta è ovvio che si procede nelle forme del processo ordinario.
Il rito abbreviato si conclude con sentenza che, come tutte le sentenze, è appellabile e ricorribile per Cassazione.
Quindi scegliere il "rito abbreviato" non è da interpretare come ammissione di colpevolezza, ma solamente come la scelta di procedere in maniera più veloce e con meno garanzie del processo ordinario.
Scelta che in se e per se viene premiata nel caso di sentenza di condanna.
Nessun premio invece in caso di assoluzione.
Ammissione di colpevolezza: questa, nel nostro processo penale, si ha con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero il c.d. "patteggiamento", procedimento nel quale, in sostanza, vi è un accordo tra accusa e difesa sulla natura e quantità della pena, accordo che il giudice si limita a ratificare.
Il "giudizio immediato", invece, non è altro che la rinuncia da parte dell'imputato della fase dell'udienza preliminare, chiedendo di passare subito al processo che si svolge nelle forme ordinarie.
Il giudizio immediato può anche essere, e di solito lo è, richiesto dal pm quando l'accusa è basata su prove evidenti.
In quest'ultimo caso non è l'imputato a rinunciare al filtro dell'udienza preliminare, ma l'accusa che ottiene tale beneficio.
Nel processo GEA in corso a Roma, per esempio, non vi è stato alcun rinvio a giudizio per Moggi ma solo la richiesta di rinvio da parte della procura, come a Napoli: ha rinunciato Moggi all'udienza preliminare chiedendo l'immediato. Per Moggi, nel caso GEA, stanno facendo il processo in sede dibattimentale, avendo saltato l'udienza preliminare.
Processo che si sta svolgendo nella forma ordinaria, con l'assunzione delle prove in dibattimento. I giudici emetteranno la sentenza secondo e in base agli atti del dibattimento e, quindi, alle prove assunte in contraddittorio fra le parti.
La richiesta di rito abbreviato, ripetiamolo, non significa ammissione di colpevolezza, ma neanche si può dire che nasconda la paura di essere condannati e, quindi, sia spinta e motivata dallo sconto di pena nella generalità dei casi.
Da difensore, al fine di permettervi un giudizio più obiettivo possibile, vi dico questo: "da imputato di semplice frode sportiva, se mi ritenessi colpevole o se avessi paura di essere condannato, mi conviene di più collaborare per rendere più veloce il processo e ottenere uno sconto di pena, o puntare invece ad allungarlo il più possibile, stante che i termini di prescrizione previsti per questo reato sono relativamente molto brevi?"
Dopo aver fatto questa considerazione, tenete presente anche che i soggetti di cui si tratta non sono delinquenti abituali o soggetti recidivi, quindi, non corrono il richio di vedersi sottratti benefici già concessi (quale la sospensione condizionale della pena) in caso di condanne che si vanno ad aggiungere ad altre precedenti.
Infine, vi dico la mia opinione: fossi il difensore di uno degli imputati di frode sportiva gli sconsiglierei l'abbreviato qualora ritenessi che gli elementi a suo carico siano "pesanti".
Qualcuno ci chiede se il rito abbreviato non convenga anche a Moggi: assolutamente NO! Essendo l'accusa a suo carico basata solo sull'interpretazione fatta dagli inquirenti di conversazioni telefoniche, a Moggi conviene dare i riscontri oggettivi di segno contrario in un giudizio ordinario.
Basti pensare che, per cercare di fornire un univoco indirizzo interpretativo a quelle intercettazioni, gli inquirenti hanno pure sbagliato circostanze di fatto come risultati di partite e squalifiche di giocatori a seguito di ammonizioni presuntivamente indicate come preventive.