"Organizziamoci", federazione di siti bianconeri, ha diffuso un appello in occasione dell'udienza della corte di Appello di Napoli per decidere sulla richiesta di ricusazione a carico della presidentessa Teresa Casoria. Ne pubblichiamo i passaggi salienti.
Tutto sembra indicare che il processo di Napoli debba giungere alla giusta conclusione, con un verdetto assolutorio per gli imputati.
Ma in tanti non ci stanno, e sono gli stessi che sin dall’inizio hanno temuto quest’epilogo, consapevoli dell’inconsistenza del teorema accusatorio.
Così si spiega il colpevole disinteresse di quasi tutti i media per un processo il cui oggetto è quello che loro stessi avevano definito il più grave scandalo che abbia colpito il calcio italiano.
Trova altresì giustificazione il percorso a ostacoli cui è stata costretta la dott.ssa Casoria, che ha il torto di voler compiere il suo dovere, e proprio domani dovrà affrontare il giudizio sull’istanza di ricusazione promossa dall'accusa. E’ opportuno, quindi, fare un breve riepilogo di quanto capitato partendo dalla fine.
Domani, infatti, si terrà innanzi alla Corte d’Appello di Napoli l’udienza per decidere sulla richiesta di ricusazione dei PM Narducci e Capuano nei confronti del Presidente del collegio giudicante nel processo “ Calciopoli “.
Com’è noto, siamo alla presenza della terza iniziativa di questo genere e nonostante le prime due, quella delle parti civili e un’altra, sempre promossa dai Pubblici Ministeri, abbiano avuto esito negativo per i latori dell'istanza, l’accusa ci riprova e, caso unico nella storia della Giustizia Italiana, per la seconda volta chiede la sostituzione del giudice.
Questi sono i passi ufficiali, ma sin dall’inizio, come si è poi saputo, la dott.ssa Casoria ha subito notevoli pressioni allo scopo di farla rinunciare. Cerchiamo, comunque, di comprendere da cosa sia scaturita questa nuova istanza.
Come tutti saprete, il CSM ha adottato, nei confronti della Giudice, la sanzione disciplinare della censura, per le espressioni non proprio ortodosse adoperate dalla stessa nei confronti di alcuni suoi colleghi della nona sezione penale del Tribunale di Napoli, di cui la Casoria era Presidente.
In occasione del procedimento, la Procura Generale che ha sostenuto l’accusa davanti al CSM ha chiamato come testi quattro giudici tra cui spiccano le due giudici a latere nel processo di Calciopoli e i due PM Narducci e Capuano, che da questa circostanza hanno tratto spunto per richiedere nuovamente la ricusazione.
Da più parti si è manifestato il forte dubbio che il provvedimento adottato dal CSM potrebbe condizionare, in maniera negativa, per la dott.ssa Casoria, e indirettamente per i colori bianconeri, la decisione della Corte d’Appello chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di ricusazione dei PM.
Noi siamo convinti, al contrario, che il procedimento disciplinare concluso con la censura non abbia alcuna attinenza, né potrà mai influenzare il giudizio della Corte d’Appello, chiamata a vagliare l’istanza, domani 20 maggio.
Le nostre certezze non si poggiano sulla fede sportiva, bensì sul diritto. e per fare chiarezza riportiamo gli articoli 36 e 37 del CPP.
Art. 36 Astensione.
1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore Ë debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto (c.p 307-4.) di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull`oggetto del procedimento fuori dell`esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto (c.p 3074.) e una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti (c.p 307-4.) di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni d’incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario ;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
Art. 37 Ricusazione.
1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g);
b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell`imputazione.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (41).
Queste norme contengono le ipotesi tassative, in presenza delle quali può essere richiesta la ricusazione di un giudice.
E’ pertanto fondamentale capire quali motivi siano stati addotti dai pm napoletani a corredo di questa seconda istanza di ricusazione.
La motivazione della richiesta di ricusazione sarebbe che la circostanza del procedimento disciplinare innanzi al CSM con testimoni d’accusa i PM e i due giudici a latere nel processo su Calciopoli condizionerebbe la dott.ssa Casoria fino al punto di avere nel procedimento penale in corso un interesse “diretto”, che potrebbe pregiudicare il suo ruolo di soggetto terzo ed imparziale.
In altre parole la richiesta di ricusazione troverebbe fondamento normativo nell’art. 36 lettera a) C.P.P: "se il giudice ha interesse nel procedimento".
Non si comprende, però, quale interesse la Casoria possa avere nel procedimento contro Moggi e altri: forse quello di assolvere gli imputati solo per ripicca nei confronti dei PM che hanno sostenuto l’accusa nel procedimento disciplinare dinanzi al CSM?
Procedimento disciplinare che, si badi bene, non ha alcuna attinenza con il processo penale su Calciopoli e con il suo esito, come sottolineato anche dal Giudice Alemi, Presidente del Tribunale di Napoli, a commento delle decisioni del CSM.
Al più si può dedurre che tra i componenti del collegio giudicante nel processo di Calciopoli non corre buon sangue, ma tale condizione non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 36 e 37 del C.P.P., ipotesi, ribadiamo, tassative, nel senso che non se ne possono inventare di sana pianta altre come i pm vorrebbero…
Eventualmente, si potrebbe addurre una certa mancanza di serenità da parte della Giudice, ma nulla di più; tuttavia, dato che la stessa non ha mai dichiarato di volersi astenere, non vediamo come possa essere ricusata dalla Corte D’Appello.
A questo punto tutti i cittadini, non solo i tifosi, dovrebbero chiedere: ma perché tutto questo?
La verità è una sola: quella che la Gazzetta aveva, in coincidenza della sua nomina, definita un Magistrato al di sopra delle parti, salvo poi cambiare opinione, tale è veramente.
Domani sarà, pertanto, un giorno cruciale per il futuro della Juve, perché un eventuale accoglimento della ricusazione azzererebbe, di fatto, il procedimento, facendo scivolare tutto verso la prescrizione.
Noi, invece, pretendiamo che il processo prosegua e giunga alla naturale conclusione con una giusta sentenza che è il passaggio fondamentale per riappropriarci della dignità scippata. E se la società decidesse, anche in presenza di un’assoluzione, di non intraprendere le doverose azioni per riottenere quanto ci è stato tolto, andremo comunque avanti per la nostra strada, facendo sentire la nostra voce in tutte le sedi, convinti della bontà di una lotta, iniziata cinque anni fa e che non può certo fermarsi in vista del traguardo.