Ruperto3 luglio 2006. Il processo sportivo inizia con la Corte che rigetta tutte le istanze presentate dalle difese. Palazzi difende la legittimità della corte e delle intercettazioni. Moggi, seppur non più tesserato, non può evitare il processo.

LE ECCEZIONI PRESENTATE:
Caf incompetente: una delle eccezioni, posta dalla Fiorentina, da De Santis e altri, è quella che ritiene la Caf non competente in primo grado. La Caf è stata chiamata in causa subito perché sono implicati dirigenti federali, fatto che richiede il suo intervento.
Tempi incostituzionali: qualche difensore lamenta che i termini processuali imposti, senza motivazione, non consentirebbero di esaminare l'enorme mole di documenti e di preparare una memoria completa ed esauriente. Sarebbe leso, tra gli altri, l' art. 111 della Costituzione che tutela la garanzia di un giusto processo.
Le nomine di Guido Rossi: alcune eccezioni anche sull'impossibilità, per Guido Rossi, di nominare i nuovi vertici della Giustizia sportiva, in particolare il capo della Caf e gli altri componenti che hanno completato la Corte dopo che il Csm ha vietato ai giudici togati di giudicare vicende di sport. Secondo la difesa della Lazio sarebbe un eccesso di poteri di Rossi che rende irregolare la composizione del primo organo giudicante in questo giudizio.
Ammissibilità delle intercettazioni: per questa eccezione si ricorre all'art. 270 della procedura penale e si evidenzia come possano essere utilizzate solo quando sia previsto l'arresto in flagranza di reato, richiamato anche anche l' art. 15 della Costituzione e alcune sentenze dello stesso Ruperto.

Ore 9.50 - LA CONTA. Il presidente della Caf, Cesare Ruperto, apre l'udienza facendo la conta dei deferiti e dei difensori presenti. Oltre a Luciano Moggi e Antonio Giraudo, già assenti giovedì scorso, non sono presenti Mazzini, Carraro e Paolo Bergamo, rappresentato dal suo avvocato Scalise.
All'udienza è stato ammesso anche l'Arezzo che sul filo di lana ha presentato la domanda per entrare nel dibattimento. Il club toscano, che si unisce agli altri cinque (Lecce, Messina, Brescia, Bologna e Treviso tutti presenti in aula), è rappresentato dall'avvocato Edoardo Chiacchio. Ruperto ha dato la parola ai legali per le eccezioni da presentare e su cui delibererà la Caf.

Ore 10.10 - LA POSIZIONE DI MOGGI. L'avvocato Fulvio Gianaria in apertura solleva l'eccezione "Luciano Moggi non può essere giudicato in quanto le sue dimissioni valgono come la radiazione". Il legale si è rivolto alla CAF dicendo che "le dimissioni hanno gli stessi effetti della radiazione" e che esiste a tutti gli effetti "l'impossibilità di tesseramento in futuro in costanza di dimissioni".
Luciano Moggi aveva rassegnato le sue dimissioni il 16 maggio scorso, dopo la fuga dei documenti d'indagine.

Ore 10.30 - LA DIFESA DELLA LAZIO. L'avvocato Vincenzo Siniscalchi, legale della Lazio e di Lotito, nella prima eccezione presentata al collegio giudicante della Caf dice: "La partita Reggina-Lazio è stata 'mutilata' dal processo sportivo. C'è un altro troncone del processo che riguarda le piccole squadre che rappresenta un grave vulnus nel diritto di difesa di Lotito e della Lazio, perché tra le gare del secondo troncone vi è Reggina-Lazio, richiamata da un'intercettazione telefonica e che ha determinato una richiesta di protezione da parte della Lazio. È noto che in quella partita si sarebbero verificati dei comportamenti discutibili, come l'ingresso del presidente negli spogliatoi. Non si capisce perché è stata estrapolata. Questo 'momento genetico' è sostituito da una sorta di teorema in cui si fa riferimento a Lotito in occasione della necessità del voto per la presidenza della Federazione". Siniscalchi ha rivendicato il "diritto di acquisire la prova storica, che non nasce con Lazio-Brescia ma con Reggina-Lazio".
L'avvocato ha contestato anche l'ammissione delle società controinteressate, per il doppio ruolo che alcune di esse, in particolare il Messina, potrebbero avere: "Bisogna verificare se queste terze parti non abbiano a dover rispondere di illeciti nel secondo troncone, per i quali si opererà una diversa valutazione". Quindi, l'avvocato chiede "una sospensione dell'attuale procedimento per l'evidente necessità di verificare i motivi di connessione oggettiva e sportiva riguardando quelle gare la stessa natura bifronte, per cui da un lato si è controinteressati e dall'altro si è incolpati". Secondo Siniscalchi, sia per la Reggina che per il Messina, esiste una "evidente incidenza probatoria", perché "l'alterazione del campionato è un evento unitario e infrazionabile".
L'avvocato ha chiesto di poter approfondire l'oggetto del secondo filone di indagini sulle squadre minori o, almeno, "di acquisire gli atti che riguardano la partita Reggina-Lazio".

Ore 11.00 - LA DIFESA DI DONDARINI E BERGAMO. Un'eccezione presentata da molti dei legali dei soggetti deferiti è che "le intercettazioni telefoniche non sono utilizzabili nel processo sportivo". L'avvocato Ugolini, legale dell'arbitro Dondarini, dichiara: "Abbiamo un bouquet di intercettazioni fornite dalle procure e dall'ufficio indagini ma non abbiamo avuto l'opportunità di valutare se da quella massa incredibile di telefonate possano esserci telefonate che contrastino quello che affermano le altre telefonate. In base alla violazione della procedura di deposito e scelta delle telefonate intercettate, chiediamo la non inutilizzabilità delle intercettazioni".
Il legale di Paolo Dondarini ha aggiunto: "Il prodotto di queste intercettazioni in ambito di un procedimento penale non avrebbe alcuna dignità di esistenza, in base al principio di legalità non dovrebbero potere avere ingresso neanche in questa sede". L'avvocato Scalise, legale di Paolo Bergamo, ha messo in evidenza come le intercettazioni "non sono state ancora giudicate legittime da parte del giudice penale. Voi dovreste dichiarare ammissibili intercettazioni su cui non ci sono nemmeno i decreti della magistratura. Se questa corte disponesse dei decreti della magistratura ordinaria a sostegno dell'ammissibilità delle intercettazioni non potrebbe comunque considerarle ammissibili. A maggior ragione, non può farlo visto che questi decreti non ci sono. Non c'é stato un giudice penale che abbia considerato legittime le intercettazioni acquisite agli atti".

Ore 11.40 - LA DIFESA DI MENCUCCI. Tra le eccezioni sollevate c'è stata anche quella dell'avvocato Bruni, legale dell'amministratore esecutivo della Fiorentina, Sandro Mencucci. Bruni, come altri, ha contestato la competenza della Commissione d'Appello Federale: "Lo statuto prevede la competenza funzionale speciale della Commissione Disciplinare in primo grado strettamente prevista per l'illecito sportivo, mentre per la Caf è prevista soltanto in materia di violazione regolamentare dei dirigenti. La vis attractiva andrebbe interpretata in funzione del giudice speciale, e cioè la Commissione disciplinare, e non l'inverso".

Ore 11.50 - SOSPENSIONE DELLA SEDUTA. E' arrivato il momento della prima sospensione nell'udienza del processo in corso allo stadio Olimpico di Roma. Dopo le eccezioni, sollevate dagli avvocati di alcuni soggetti deferiti davanti alla Commissione d'appello federale della Figc, prenderà la parola il procuratore federale Stefano Palazzi.

LA REPLICA DI PALAZZI. Il procuratore Stefano Palazzi respinge le eccezioni sollevate dagli avvocati contro la competenza della Commissione d'Appello Federale: "La Caf ha competenza in ragione della qualità soggettiva degli imputati. Tutte le eccezioni sulla competenza della Caf sono infondate e vanno disattese".
In merito alla legittimità del commissariamento della Federcalcio, Palazzi replica: "L'articolo 4, F1 dello statuto del Coni prevede il commissariamento della Figc proprio in una vicenda come questa. Per questo la Procura considera legittima la nomina del commissario e legittime le funzioni svolte dallo stesso".
Sul difetto giurisdizionale per mancanza del tesseramento, sollevato dal legale di Moggi, Palazzi replica: "Esistono casi statuali che dicono che anche quando viene a mancare il rapporto di pubblico impiego rimane un potere disciplinare da parte dell'ente di appartenenza". La stessa cosa avviene, a parere di Palazzi, nel caso della Federcalcio, anche perché si rischierebbe che qualcuno richieda un nuovo tesseramento dopo aver compiuto degli illeciti. A Siniscalchi, legale della Lazio, che aveva richiesto la sospensione del processo, risponde: "Non sussistono motivi per sospendere il procedimento nemmeno quando sono in corso indagini su altre partite". Palazzi ha anche sottolineato che "le intercettazioni sono rilevanti come fatto storico e che tutti gli incolpati non hanno disconosciuto il fatto storico delle intercettazioni e che pertanto le conversazioni possano essere utilizzate. Le intercettazioni sono un mezzo di prova ed esiste un'autonomia di giudizio e utilizzazione di qualsiasi tipo di prova".
Secondo Palazzi anche l'eccezione sull'abbreviazione dei termini processuali è infondata: "L'articolo 29, comma 11, del codice di giustizia sportiva giustifica un provvedimento del genere quando c'é necessità di un rapido svolgimento del processo. Inoltre, è prassi costante che al termine della stagione sportiva il presidente federale, in questo caso il commissario straordinario, adotti provvedimenti di abbreviazione dei termini".
Il presidente onorario della Fiorentina, Diego Della Valle, chiedeva di non essere giudicato in quanto il suo ruolo nel club è quello di presidente onorario, ma il procuratore ha replicato che "l'eccezione presentata da Diego Della Valle è infondata. Diego Della Valle svolge un ruolo all'interno della Federazione, ed è comunque un tesserato e rientra nella nozione di soggetto operanti, che è sempre stata interpretata in modo molto estensivo da tutti gli organi di giustizia. Inoltre, Della Valle risulta socio di riferimento della società Fiorentina e controlla la maggioranza delle azioni".

Ore 13.10 - LA COMMISSIONE SI RITIRA. il presidente della Caf, Cesare Ruperto, ha concluso la mattinata dell'udienza del processo al calcio in corso a Roma, prima di ritirarsi in camera di consiglio, dichiarando: "La commissione si ritira il tempo necessario per riordinare le idee e per emettere l'ordinanza. Così come ho fatto i complimenti agli avvocati, mi congratulo con la Procura per la sua linearità". La commissione dovrà deliberare sulle richieste presentate nel corso dell'udienza.

COMMENTI: L'arbitro Pasquale Rodomonti, durante la sospensione, dichiara: "Io non c'entro nulla in tutta questa storia, sono solo un arbitro e sono innocente. Lo dimostra il fatto che sono qui in quest'aula senza avvocato". L'avvocato Scalise, sempre nella pausa: "Processo sommario? I processi sportivi sono basati sulla sommarietà, anche se la Corte attuale ha tutte le qualità per poter giudicare bene. Ricorso al Tar? Potrebbe essere un'ipotesi se le cose non dovessero andare come dovrebbero andare".
Mattia Grassani, legale del Bologna, ha spiegato: "Entro il fine settimana, secondo me, si arriverà ad un giudizio, nonostante ci siano tante sospensioni. Palazzi? Lui ha un'enorme pressione, bisogna rispettare il lavoro che deve fare".

Ore 19.45 - TORNA LA COMMISSIONE. Doveva rientrare in aula alle 16, ma la commissione d'appello ha prolungato la permanenza in camera di consiglio per deliberare sulle richieste e le istanze della mattinata. La commissione d'appello ha redatto un'ordinanza in 9 punti che rigetta, in sostanza, tutte le istanze presentate, tranne quella relativa alla posizione di Cosimo Maria Ferri.

ORDINANZA DELLA CAF:

I. In ordine alla legittimità di questo collegio giudicante, osserva:
a) Che esiste un provvedimento formale di nomina di tutti i suoi componenti, provenienti da un organo, quale il Commissario Straordinario, anch'esso investito con un formale provvedimento efficace, i cui presupposti di legittimità sfuggono al sindacato di questo Collegio;
b) che il Commissario Straordinario ha pacificamente tutti i poteri spettanti al Presidente Federale, al Consiglio Federale ed al Comitato di Gestione, giusta quanto risulta alla deliberazione 16 maggio 2006 n.222 della Giunta del Coni, ratificata dal Consiglio Nazionale con deliberazione n.1332 del 31 maggio 2006.

II. In ordine alla competenza funzionale di questo Collegio giudicante, osserva:
a) che l'art.31, comma 1, ultima parte, e l'art. 26, comma 1, ultima parte, CGS prevedono che la CAF è giudice di prima istanza in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali, con norme specifiche rispetto alla norma generale contenuta nell'art.10, comma 6, NOIF, la quale attribuisce la competenza alla Corte federale in ordine alla violazione di norme statutarie o regolamentari da parte dei dirigenti federali;
b) che l'evidente connessione fra i fatti contestati ai vari soggetti deferiti, stante anche l'interferenza fra le loro reciproche posizioni, comporta l'attrazione dell'intero provvedimento alla competenza della CAF quale organo di prima istanza, in applicazione del principio generale espresso sia nell'art.37, comma 1, sia nell'art.28, comma 7, CGS;
c) che quanto detto sub a) e b) investe anche la posizione degli arbitri, ai sensi dell'art.29, comma 7, Statuto Federale e dell'art.3, comma 1, Regolamento AIA, entrambi i quali rinviano all'art.30, comma 3, dello stesso Statuto federale.

III: In ordine alla giurisdizione di questo Collegio, contestata dai deferiti Luciano Moggi, Cosimo Maria Ferri e Diego Della Valle, osserva:
a) che Luciano Moggi, come è pacifico, si è dimesso prima dell'instaurazione del procedimento disciplinare, per cui egli non incorre nel divieto di nuovo tesseramento previsto sia dall'art.36, comma 7, NOIF, sia dall'art.25 dei Principi fondamentali degli Statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite, stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione del 23 marzo 2004. Consequenzialmente permane nei suoi confronti l'interesse della FIGC ad ottenere un provvedimento che accerti l'eventuale responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati e, dunque, non può non persistere l'operatività del vincolo da lui assunto con la costituzione del rapporto associativo, a norma dell'art.27, comma 2, Statuto federale;
b) che, al contrario, detto interesse è venuto meno nei confronti di Cosimo Maria Ferri, il quale, essendosi dimesso dopo l'instaurazione del procedimento disciplinare, è incorso in modo definitivo nel divieto di far parte dell'ordinamento sportivo in ogni sua articolazione, ai sensi delle suddette disposizioni;
c) che Diego Della Valle, essendo al momento dei fatti contestati, oltre che presidente onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A, anche socio di riferimento della medesima, era, in quanto tale, tenuto, all'osservanza dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione applicabile, per cui non potrebbe non essere responsabile della eventuale loro violazione, ai sensi degli artt. 1 e 14 C.G.S.

IV. In ordine alla dedotta nullità dipendente dalla pretesa illegittimità del provvedimento di abbreviazione dei termini procedurali per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo (C.U. n.12 del 15 giugno 2006), osserva:
a) che tale provvedimento ha carattere generale ed è stato emanato, come da prassi, in evidente relazione alla necessità, indicata dall'art.29, comma 11, CGS, cui è stato fatto espresso riferimento, di una celere conclusione dei procedimenti, considerate le particolari esigenze sportive ed organizzative delle competizioni, le quali sono da ritenere sempre presenti nelle fase intercorrente fra la fine della stagione sportiva in corso e l'inizio di quella successiva;
b) che i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione, nella specie avvenuta in data 15 giugno 2006, quindi anteriormente all'instaurazione del presente procedimento, le cui parti, dunque, non erano identificabili;
c) che non rileva la mancata previsione di un termine finale di efficacia del provvedimento di abbreviazione, poiché, secondo prassi, i provvedimenti come quello in esame vengono revocati allorquando cessino le esigenze di carattere generale sopra ricordate.

V. In ordine alle eccepite nullità dell'atto di deferimento per genericità delle contestazioni, osserva che gli elementi fattuali contenuti nell'atto stesso sono idonei a individuare con sufficiente grado di chiarezza gli addebiti contestati.

VI. In ordine alle richieste di sospensione del procedimento sino alla definizione di altre indagini in corso relativamente al campionato 2004-2005, osserva che trattasi di questioni attinenti non alla pregiudizialità fra procedimenti, bensì direttamente al merito, per cui va riservata ogni decisione al riguardo; così come va riservata quella attinente alla richiesta di acquisizione di atti relativi alle partite Reggina-Lazio e Lecce-Parma.

VII. In ordine alla dedotta mancanza di contestazione di aggravanti a carico delle società Lazio e Fiorentina, è sufficiente, allo stato, prendere atto dei chiarimenti forniti in udienza dalla Procura federale, riservando al definitivo ogni decisione sul punto.

VIII. In ordine alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in atti, osserva che gli argomenti addotti dalle difese delle parti non appaiono idonei, allo stato, a giustificare l'abbandono dell'orientamento sinora seguito da questa Commissione, la quale ha costantemente ritenuto utilizzabili nel procedimento per illecito sportivo le intercettazioni telefoniche acquisite in un procedimenti penale.

IX. In ordine alle prove testimoniali dedotte da Bergamo, De Santis, Lotito e S.S. Lazio, Bertini, Carraro, Pairetto, A.C.F. Fiorentina, osserva che trattasi di richieste inammissibili per genericità della formulazione dei relativi capitoli e comunque perchè attinenti a circostanze non conferenti ai fini del decidere; così come irrilevanti, allo stato, si rivelano gli altri mezzi di prova dei quali è stata richiesta l'ammissione con le depositate memorie.

P.Q.M. in accoglimento dell'eccezione di Cosimo Maria Ferri, dichiara il difetto di giurisdizione di questa Commissione nei suoi confronti; rigetta tutte le altre formulate eccezioni di rito, salve le riserve di cui in motivazione; rigetta le proposte istanze istruttorie, salva sempre la riserva di cui in motivazione; dichiara utilizzabili nel presente procedimento le intercettazioni telefoniche assunte agli atti; dichiara aperto il dibattimento e ne rinvia la prosecuzione a domani, 4 luglio 2006, ore 9,30.