Gli ultimi anni della triade Juventina sono stati oggetto di indagini legali, da parte di molte procure, ed illegali, da parte di apparati interni a Telecom Italia. Nessuna società di calcio al mondo è stata oggetto di così tante attenzioni. E nessuna indagine (legale o illegale) è stata in grado di dimostrare che le vittorie della Juventus fossero il frutto di illeciti. Quanto alla giustizia sportiva, sappiamo trattarsi di un procedimento disciplinare interno che ha giudicato prevaricando le più elementari norme costituzionali, e che non è stato in grado di provare l'esistenza di alcun illecito. È ormai fatto noto che la Juventus è stata condannata dalla giustizia sportiva che ha ritenuto i suoi due amministratori (Moggi e Giraudo) componenti di un'associazione a delinquere.
Associazione che ha falsato il campionato senza falsare nessuna partita.
Si legge infatti a pag. 76 della sentenza della CAF:
“...è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara.
Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre.”
Alterare la classifica senza alterare la singola gara: un mistero che nemmeno il più brillante concorrente di “Lascia o raddoppia” sarebbe in grado di risolvere.
La CAF ha quindi ritenuto determinante l'esistenza di un'associazione che ha falsato il campionato.
Ma la stessa CAF aveva escluso che l'esistenza di un'associazione avesse rilievo alcuno nella giustizia sportiva.
Si legge a tal proposito nella sentenza a pag. 78:
"La stessa Procura, nella valutazione delle condotte accertate nel corso delle indagini, ha considerato che nell'ordinamento sportivo non può assumere rilievo un illecito di tipo associativo, dovendosi valutare le condotte di ogni singolo incolpato con riferimento all'illecito contestato.
Anche tale impostazione è da condividere, perché il C.G.S. non contiene alcuna norma che preveda come fattispecie punibile l'associazione di più persone al fine di commettere un indeterminato numero di illeciti. La Commissione valuterà quindi il materiale probatorio, relativo ai singoli deferiti, per accertare se siano state poste in essere condotte soggettivamente ed oggettivamente dirette a fare conseguire alla Juventus un vantaggio in classifica e da chi siano state poste in essere queste condotte".
Bisogna quindi limitarsi a giudicare in merito ai singoli illeciti.
A tal proposito è illuminante quanto scritto a pag. 92, quando si analizzano le posizioni di Mazzini, Pairetto, Lanese e De Santis (ricordiamo che su Bergamo la CAF aveva deciso che non ci fossero gli estremi per pronunciarsi in quanto Bergamo si era già dimesso):
“Nelle conversazioni si parla di cordate di arbitri o di squadre legate all’uno o all’altro designatore, di arbitri o meno, ma non vi sono elementi che consentano di affermare, con certezza, che le condotte poste in essere dai soggetti incolpati fossero univocamente dirette, sotto il profilo soggettivo e dell'efficienza causale, a realizzare lo scopo di procurare alla Juventus un vantaggio in classifica.”
Chiaro no? La Juventus non ha beneficiato di nessun vantaggio illecito.
Ma quello che la CAF dice la stessa CAF non segue.
Si legge a pag. 150.
“..tuttavia l’illecito è caratterizzato dall’attuazione di una condotta continuativa nel corso di tutto il campionato, programmata al fine di realizzare l’intento di procurare alla Juventus un vantaggio in classifica, mediante il controllo diretto o indiretto della classe arbitrale, secondo le modalità descritte in motivazione, e costituisce, quindi, fatto disciplinarmente più grave di quello che si realizza mediante la condotta diretta all'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola partita."
Chiarissimo, non c'è nessun illecito specifico ma “una condotta continuativa... programmata...” per favorire la Juventus, ergo la Juventus condannata perché esisteva una associazione.
Tale sentenza è stata sostanzialmente confermata nel giudizio di ultima istanza (sorvoliamo sull'abolizione di un grado di giudizio e sulla sostituzione dei giudici in carica alla CAF pochi giorni prima della pronuncia operata dal Commissario straordinario Guido Rossi): vi era un'associazione che condizionava la terziarietà del mondo arbitrale che, pur non falsando nessuna gara, ha falsato il campionato.
Ma in merito all'esistenza o meno di un'associazione a delinquere si sono pronunciati dei Tribunali dello Stato ai quali spetta per legge il potere giurisdizionale.
Il tribunale di Torino ha indagato prima del 2006 su questa vicenda: indagine conclusasi con un'archiviazione in quanto non vennero rilevati reati penali a carico di alcuno.
Ricordiamo inoltre che le intercettazioni realizzate dalla Procura di Torino vennero inviate alla FIGC per valutare l'esistenza di reati sportivi.
Il tribunale di Torino, in seguito ad intercettazioni telefoniche, aveva ipotizzato l'esistenza di un'associazione a delinquere; si legge a pag. 3 della richiesta di archiviazione del procedimento:
“Il reato per cui le intercettazioni venivano richieste era l'associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di più reati di frode sportiva”.
La Procura di Torino ha quindi indagato ipotizzando l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Nel merito ecco cosa si dice a pag. 11:
“Il reato di associazione per delinquere (posizioni Giraudo, Moggi, Pairetto).
Come per quelle sino ad ora esaminate, anche per tale fattispecie criminosa va registrata una prima, assolutamente tranchant, valutazione negativa del Giudice.
Si è già detto trattando dell'evoluzione delle indagini come la prospettazione accusatoria della sussistenza di un'associazione per delinquere, finalizzata alla frode sportiva, fosse stata sin dall'inizio rigettata dal Giudice, che si era espresso nel senso dell'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo. Rilevando, in particolare, come dal materiale di prova acquisito sino al 9.9.04 (data del provvedimento di rigetto della richiesta di intercettazioni per il delitto di cui all'art. 416 c. p.) non potessero desumersi validi elementi indiziari né in ordine al requisito cd. strutturale del reato, ossia l'esistenza di una predisposizione stabile di mezzi tali da dar vita ad una struttura associativa autonoma finalizzata alla commissione delle frodi sportive; né in ordine all'esistenza di uno stabile vincolo associativo caratterizzato dall'indeterminatezza del programma criminoso e di una continuativa colleganza tra gli indagati in ordine alla realizzazione di plurimi ed indeterminati reati-fine.” “Si ritiene non sussistano elementi di prova adeguati a ritener non fondata questa valutazione probatoria effettuata dal Giudice. E ciò non solo considerando gli elementi sui quali tale valutazione era stata espressa, ma anche le acquisizioni probatorie del periodo successivo, ossia i 15 giorni di ulteriori intercettazioni concesse per la corruzione sino al 24.9.04 (nonché le sit e la documentazione acquisita in ordine alle designazioni arbitrali).
Esse non paiono particolarmente significative in ordine al reato de quo, e comunque non sono di spessore tale da consentire - valutate unitariamente agli elementi già acquisiti - di sostenere adeguatamente in giudizio l'accusa per tale reato."
La Procura di Torino afferma in modo inequivocabile che non esiste nessuna associazione a delinquere tra gli indagati Moggi, Giraudo e Pairetto.
Tale documento è datato 19 luglio 2005 e porta la firma del Procuratore Maddalena.
Qualche mese dopo la giustizia sportiva condanna la Juve proprio per l'esistenza di un'associazione a delinquere che un Tribunale dello Stato aveva stabilito non esistere.
Ma se non bastasse vi è anche la pronuncia del Tribunale di Roma dell'8 gennaio 2009 che per il processo GEA, costola del processo Calciopoli di Napoli, nella sentenza di primo grado assolve tutti gli imputati dall'accusa di aver costituito un'associazione a delinquere.
I Tribunali di Roma e Torino dicono che non vi era nessuna associazione a delinquere, presso il tribunale di Napoli sono pendenti due procedimenti, uno celebrato con rito abbreviato, l'altro con rito ordinario. Nel rito abbreviato è arrivata la sentenza di primo grado, con la quale il GUP De Gregorio ha riconosciuto colpevoli di associazione Giraudo, Lanese e Pieri, e ha assolto invece gli altri imputati Baglioni, Rocchi, Cassarà, Gabriele, Foschetti, Griselli e Messina. L'arbitro Dondarini è stato condannato per un reato minore e riconosciuto non facente parte dell'associazione.
Rammentiamo che il rito abbreviato prevede che il Giudice decida in base alle carte portate dall'accusa ed alle controdeduzioni delle difese: non è prevista una fase dibattimentale contrariamente a quanto sta avvenendo nel processo ordinario.
Il GUP non ha quindi goduto delle fondamentali testimonianze di Dal Cin, Carbone e Gazzoni Frascara che si sono limitati a riportare dei sentito dire, o quella altrettanto fondamentale di Zeman, che ci ha fatto sapere di essere il miglior allenatore del mondo, o quella di Paparesta, che ha smentito di essere mai stato rapito a Reggio Calabria (il GUP De Gregorio in merito scrive a pag. 46 delle motivazioni: “va aggiunto che è un dato pacifico che Moggi in un impeto di rabbia causatogli dalla direzione di gara chiuse il povero Paparesta nello spogliatoio”, a riguardo c'è anche un'indagine del tribunale di Reggio Calabria che ha archiviato il fascicolo perché il fatto non sussiste) e forse non ha nemmeno capito che le uniche prove, secondo quanto affermato in aula dal Ten. Col. Auricchio, sono i tabellini della Gazzetta [non quella ufficiale, quella che sta sul bancone dei gelati (cit.)].
Ovviamente De Gregorio nulla sa delle intercettazioni spuntate fuori negli ultimi giorni, i PM non le hanno ritenute pertinenti o sono stati male informati dagli inquirenti.
Ed è sempre nel processo abbreviato che il PM Narducci durante la sua requisitoria ha pronunciato queste frasi: “Piaccia o non piaccia agli imputati non ci sono mai telefonate tra Bergamo, o Pairetto, con il signor Moratti, o con il signor Sensi o con il signor Campedelli, presidente del Chievo...". E beffandosi delle affermazioni degli inquisiti di esistenza di altre telefonate: "Balle smentite dai fatti. I cellulari erano intercettati 24 ore su 24: le evidenze dei fatti dicono che non è vero che ogni dirigente telefonava a Bergamo, a Pairetto, a Mazzini o a Lanese: le persone che hanno stabilito un rapporto con questi si chiamano Moggi, Giraudo, Foti, Lotito, Andrea Della Valle e Diego Della Valle".
Quindi secondo i PM solo gli associati si telefonavano, anzi i contatti telefonici sono una prova dell'associazione, tesi accolta dal GUP De Gregorio.
Si intuisce che quanto finora emerso nel processo ordinario stravolge quanto scritto da De Gregorio nelle motivazioni alla sentenza di condanna di Giraudo, la tesi dell'esistenza di un'associazione a delinquere traballa anche a Napoli.
L'unica ad esserne certa rimane la FIGC, che con i suoi procedimenti disciplinari interni (i CC.DD. processi sportivi) disconosce quanto emerso e quanto sta emergendo nei Tribunali dello Stato.
Fino a che punto è tollerabile una tale situazione in uno Stato democratico?
Fino a che punto è tollerabile?
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