A partire dalla stagione sportiva 2006/2007, le società sportive di calcio professionistiche sono obbligate a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate alcune informazioni e documenti concernenti i contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti ed i contratti stipulati con i medesimi atleti.
 
Questo adempimento, introdotto dall'Art. 35, comma 35-bis, del D.L. 226/2006, risponde all’esigenza di rendere più incisiva l’azione di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale nel settore del calcio professionistico. Le informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate vengono incrociate con le corrispondenti informazioni, già presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, al fine di riscontrare la correttezza di quanto dichiarato ai fini fiscali dai soggetti coinvolti. L'incrocio dei dati dovrebbe far emergere con tempestività eventuali redditi non dichiarati od operazioni sospette che coinvolgano le società sportive o gli atleti professionisti.
 
Il comma 35-bis dell'Art. 35 stabilisce quanto segue:
1. le società di calcio  professionistiche  sono  obbligate  a  inviare  per  via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei  contratti  di  acquisizione delle prestazioni professionali degli  atleti  professionisti,  nonché  dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni e  dei  contratti  di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai  quali  la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento  dell'immagine;
2. il Ministro dell'economia e delle finanze è  delegato  ad  acquisire  analoghe informazioni dalle  Federazioni  calcistiche  estere  per  le   operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia  anche indirettamente con analoghe società estere;
3. con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le  modalità  ed  i termini delle trasmissioni telematiche.
 
Come richiesto dalla norma precedentemente citata, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disciplinato la materia con il Provvedimento nr. 2007/192293.
 
Il par. 2.1 del Provvedimento in particolare prevede che le società di calcio debbano trasmettere all'Agenzia delle Entrate:
a) copia dei contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito, delle prestazioni professionali degli atleti professionisti tesserati per la stagione sportiva di riferimento e, separatamente, le informazioni in essi contenute;
b) copia dei contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l’atleta professionista, tesserato per la stagione sportiva di riferimento, e la società sportiva professionistica e, separatamente, le informazioni in essi contenute;
c) copia dei contratti di sponsorizzazione in relazione ai quali la società sportiva percepisce somme di denaro per il diritto di sfruttamento dell’immagine degli atleti professionisti tesserati per la stagione sportiva di riferimento e, separatamente, le informazioni in essi contenute.
 
La copia dei contratti e le informazioni richieste nel par. 2.1 del Provvedimento devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate tramite il servizio di posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 aprile dell’anno solare successivo a quello in cui si è chiusa la stagione sportiva cui sono riferiti i dati.
 
L'art. 35, comma 35-bis, ed il Provvedimento limitano l'obbligo di comunicazione ai soli contratti relativi agli atleti professionisti. Sono quindi esclusi i contratti relativi ad allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici.
 
La normativa individua tre dverse categorie contrattuali che devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate.
 
La prima categoria è costituita dal contratto di acquisizione delle prestazioni professionali del calciatore. In alcuni casi, però, questo contratto potrebbe non esistere. Quando un calciatore viene tesserato da un’altra società alla scadenza del rapporto contrattuale che lo legava a quella precedente, non viene stipulato tra le due società alcun contratto di acquisizione delle prestazioni professionali. E' questo il caso, ad esempio, di Andrea Pirlo, passato alla Juventus nell'estate del 2011 alla scadenza del suo contratto con il Milan.
Se, invece, il trasferimento del calciatore avviene in costanza del rapporto di lavoro tra lo stesso e la vecchia società, i due club dovranno stipulare un contratto di cessione. Questo contratto disciplina la cessione da una società all'altra del contratto di lavoro in corso tra l'atleta ed il club  di provenienza oppure, secondo una diversa impostazione, la risoluzione anticipata del contratto che originariamente legava società cedente e calciatore, a fronte della corresponsione di un indennizzo da parte della società acquirente. Queste due diverse impostazioni sono alla base del contenzioso esistente tra diverse società di calcio e l'Agenzia delle Entrate in materia di IRAP sulle plusvalenze realizzate sulla cessione dei calciatori.
 
La seconda tipologia contrattuale oggetto di comunicazione concerne i contratti relativi ai compensi per le prestazioni sportive. Si tratta dei contratti di lavoro subordinato sottoscritti dalla società e dall'atleta. Devono essere conformi al modello tipo predisposto dall’accordo
tra la Federazione sportiva nazionale ed i rappresentanti delle categorie interessate e devono essere depositati presso la Lega competente per la relativa approvazione ai sensi dell’Art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni. Quindi il contratto che deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate è quello che è stato depositato ai sensi dell’Art. 4 della legge n. 91/1981.
 
L'ultima categoria di contratti che deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate è costituita dai contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto allo sfruttamento dell’immagine. La comunicazione quindi non riguarda tutti i contratti di sponsorizzazione stipulati dgli atleti, ma solo quelli in relazione ai quali la società di appartenenza percepisce somme per il diritto allo sfruttamento dell'immagine.
 
La Corte dei Conti ha condotto nel 2012/2013 un'indagine avente ad oggetto gli effetti dell’attività di controllo fiscale basata sull’utilizzo in forma massiva e puntuale delle informazioni fiscali fornite dai contribuenti relativamente ai rapporti economici intrattenuti con altri contribuenti  (elenchi clienti e fornitori, spese per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico, contratti delle società di calcio, ecc.). In particolare, la Corte dei Conti ha cercato di valutare l'impatto che l'incrocio dei dati ha avuto, da un lato, sull'attività di verifica e di accertamento da parte degli organi competenti e, dall'altro, sulla tax compliance da parte dei soggetti interessati.
Per quanto riguarda in particolare le comunicazioni a cui sono tenute le società di calcio, la Corte dei Conti ha richiesto i seguenti dati al Direttore dell’Agenzia delle entrate:
a) numero e relativi importi complessivi, per ciascun anno di attività e per ciascun anno d’imposta, degli accertamenti eseguiti nei confronti delle posizioni incoerenti risultanti dagli incroci tra i compensi corrisposti a calciatori professionisti ovvero procuratori di calcio dalle società di calcio professionistico e dalle società di sponsorizzazione (dati informativi comunicati all’Agenzia ai sensi dell’art. 35, comma 35-bis, decreto-legge n. 223/2006) e i compensi dichiarati dai medesimi beneficiari; conseguenti accertamenti effettuati e relativi esiti monetari alla data del 31 gennaio 2012 (maggiore imposta accertata, definita, ecc.);
b) valutazioni in ordine agli effetti che l’obbligo di comunicazione ha avuto sulla tax compliance dei soggetti interessati.
 
L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, non ha fornito alcun riscontro alla Corte dei Conti. Pertanto non è dato di sapere quale sia stato l'impatto effettivo delle comunicazioni da parte delle società di calcio sull'attività di indagine ed accertamento e sulla tax compliance dei soggetti coinvolti (club ed alteti).