Il meccanismo delle compartecipazioni ex art 102 NOIF, nella sostanza, consta di due contratti: cessione e accordo di partecipazione. Il primo contratto trattasi di una cessione a titolo definitivo di un calciatore, che comporta la cessione del diritto alle prestazioni sportive e, nella maggior parte dei casi, genera una plusvalenza. Il secondo contratto consiste in un accordo di partecipazione ex art. 102 bis N.O.I.F., con cui la società che ha ceduto il diritto alle prestazioni sportive mantiene il 50% dei diritti economici sul cartellino del calciatore.
La Juventus F.C. S.p.A, adottando i principi contabili internazionali, poiché quotata in borsa, non segue le Raccomandazioni Contabili della Federazione Italiana Giuoco Calcio per le per compartecipazioni ex art. 102 bis delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali).
La società bianconera tra i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, a differenza delle società che seguono le Raccomandazioni Contabili della FIGC, contabilizza anche le compartecipazioni attive e passive.
Le compartecipazioni attive rappresentano il valore del 50% dei cartellini dei calciatori ceduti dal punto di vista sportivo. Esse sono iscritte al costo rettificato e non sono ammortizzate in quanto il calciatore è utilizzato da società terze, cui è stato ceduto il diritto alla prestazione sportiva dello stesso. Il costo rettificato è il minore tra il costo sostenuto ed il valore di riacquisto realmente concretizzatosi. Inoltre le compartecipazioni attive sono svalutate qualora il valore residuo stimato al termine della compartecipazione sia durevolmente inferiore al valore d’iscrizione.
Le compartecipazioni passive vengono portate in riduzione del valore dei calciatori, acquisiti dal punto di vista sportivo, per rappresentare l’acquisto realmente concretizzatosi, in ossequio al principio per cui la sostanza prevale sulla forma.
L'ammortamento del calciatore acquisito in compartecipazione, per il quale si possiede il diritto alle prestazioni sportive, è calcolato sul minor costo determinato, ossia sul 50%.
Anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono rettificate per il 50% del loro ammontare, sempre al fine di riflettere a conto economico solo il provento effettivamente maturato per la quota di diritto pluriennale realmente trasferita mediante la vendita. La restante parte della plusvalenza, invece, potrà eventualmente essere realizzata solo all’atto della risoluzione della compartecipazione attiva con fuoriuscita del calciatore dall’organico della Società.
Nel caso in cui si realizzi una minusvalenza, non si dà luogo ad alcuna rettifica, poiché tale perdita è assimilata all’effetto dell’impairment test del diritto pluriennale, in base al principio che la perdita è maturata nel momento in cui il diritto è ceduto.
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla risoluzione delle compartecipazioni ex art. 102 bis delle NOIF sono contabilizzate sulla base della data del visto di esecutività apposto sui contratti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.
Il Caso pratico: la compartecipazione di Ciro Immobile.
Nella Relazione Semestrale al 31.12.2011, Ciro Immobile figurava come calciatore acquistato in data 13/07/2007 da A.S. Sorrento Calcio con un costo storico di Euro 126.000 e un valore contabile residuo di Euro 43.000.
Operazione di Gennaio 2012
In un comunicato, datato 30 gennaio 2012, si annunciava che Ciro Immobile era stato ceduto al Genoa CFC S.p.A. per un importo di € 8 milioni pagabili in tre anni. Contestualmente le due società dichiaravano di aver stipulato un accordo di partecipazione (ex art. 102 bis N.O.I.F.) per un importo di € 4 milioni pagabili sempre in tre anni.
L’operazione consentiva alla Juventus di registrare, per l’esercizio 2011/2012, un effetto economico positivo di circa € 3,9 milioni.
In effetti, nel bilancio al 30/06/2012, veniva esposto in bilancio che il prezzo della cessione di Ciro Immobile era stato di Euro 4.000.000, che il prezzo attualizzato era di Euro 3.943.000 e che a fronte di un valore residuo di Euro 22.000 generava una plusvalenza di Euro 3.921.000.
Nei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Ciro Immobile continuava a figurare come compartecipazione attiva per Euro 22 mila.
In definitiva la plusvalenza è stata registrata al 50% e il “credito da compartecipazione” al 50% del vecchio valore contabile residuo.
Nel mese di luglio 2013 la Juventus riscatta Ciro Immobile dal Genoa e lo cede in compartecipazione al Torino.
Il Riscatto dal Genoa.
La Juventus Football Club S.p.A. ha risolto a proprio favore l’accordo di partecipazione (ex art. 102 bis N.O.I.F.) in essere con il Genoa impegnandosi a pagare in 3 anni un corrispettivo di € 2,75 milioni.
Per il Genoa, si verifica l’ipotesi contemplata nelle Raccomandazioni Contabili della FIGC: “C.II.b.4 La società cessionaria del diritto di partecipazione riacquista la titolarità del diritto alle prestazioni ed il corrispettivo per la risoluzione dell’accordo di partecipazione è inferiore rispetto al 50 per cento del prezzo dell’originaria cessione”
Quindi, considerando l’anno e mezzo di ammortamento, l’operazione del riscatto della metà a € 2,75 milioni, corrispondenti a € 5,5 milioni del 100%, non dovrebbe aver comportato minusvalenze. Tuttavia il Genoa dovrebbe registrare un componente finanziario positivo per proventi da compartecipazione per Euro 1.250.000, a causa dello stralcio del debito da compartecipazione.
Con il riscatto a € 2,75 milioni, la Juventus esporrebbe, tra i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, la cifra corrispondente al prezzo attualizzato di € 2,75 milioni, oltre al costo residuo precedente di Euro 22 mila.
In effetti, nel caso di Giovinco, il calciatore prima del riscatto figurava tra le compartecipazioni attive per Euro 174 mila, dopo il riscatto avvenuto a € 11 milioni, con un prezzo attualizzato di € 10.471.000, Giovinco figura ad un costo storico di € 10.645.000, pari alla somma del prezzo attualizzato più il vecchio costo residuo.
Ritornando a Ciro Immobile, la restante parte della plusvalenza, contabilizzata per € 3,9 milioni, non si considera realizzata perché non si è verificata fuoriuscita del calciatore dall’organico della Società.
Per quanto riguarda l’operazione con il Torino, la Juventus ha perfezionato l’accordo per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Immobile per un importo di € 5,5 milioni pagabili in 3 anni. Contestualmente le due società hanno stipulato un accordo di partecipazione (ex art. 102 bis N.O.I.F.) relativo al medesimo calciatore per un importo di € 2,75 milioni pagabili in 3 anni
Tale operazione dovrebbe essere neutra dal punto di vista economico, non comportando realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
La Juventus e le Compartecipazioni ex art. 102 bis NOIF. Il caso pratico di Ciro Immobile
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- By Luca Marotta