ConteAngelo Conte o Antonio Alessio? Ovvero, il povero Angelo Alessio condannato perché Conte nonpotevanonsapere…. Potrebbe già finire qui la nostra analisi sui motivi per cui Angelo Alessio è stato condannato alla squalifica di otto mesi (poi ridotti a sei in secondo grado e a 66 giorni dal TNAS con la sentenza del 12 ottobre) per omessa denuncia della presunta combine relativa ad AlbinoLeffe-Siena, ultima giornata del campionato di serie B 2010/11.

Una settimana prima il TNAS aveva deciso sul ricorso di Antonio Conte, riducendone la squalifica da 10 mesi a 120 giorni, venerdì scorso lo stesso apparato ha ridotto la sanzione di Alessio a 66 giorni, ossia fino al 15/10/2012, quando finalmente, almeno per lui, finirà questa assurda sospensione e potrà tornare a sedersi sulla panchina bianconera (anche se, conoscendo anche lui, sarebbe meglio dire a stare in piedi davanti a incitare i suoi…). Attendiamo quindi con molta curiosità di leggere le motivazioni di entrambe le decisioni, previste entro la metà di novembre; nel frattempo però abbiamo voluto procedere con un'analisi delle motivazioni del secondo grado, confrontando quelle pubblicate dal sito FIGC per Conte il 23/08/2012 (Comunicato n.31) e quelle pubblicate per Alessio il 31/08/2012 (Comunicato n.40).

Abbiamo quindi proceduto a riassumere in un unico documento la comparazione delle sentenze Conte e Alessio (cliccando sul link potrete scaricare il pdf con il confronto). Aprendolo troverete in nero le parti comuni, in rosso grassetto le parti relative solo a Conte e in blu grassetto quelle relative al solo Alessio.
La prima cosa che si nota è che le due sentenze sono praticamente identiche e speculari per circa il 90%! Quindi, la Commissione di Giustizia Federale ci ha messo ben otto giorni per cambiare nomi, date, aggiungere qua e là qualcosina e modificare solo le ultime righe e le conclusioni, righe nelle quali cambiano solo le parole ma i concetti rimangono identici.
E allora possiamo riprendere quanto già espresso per la sentenza Conte nel pezzo di quasi due mesi fa: cambia la sentenza, non cambiano gli errori; tralasciando l’analisi delle motivazioni già espresse in quel caso sul proscioglimento per Novara-Siena e sulle motivazioni dell’astio, per la cui disamina rimandiamo alla lettura di quell'articolo.

LA SINTESI IN DUE PUNTI

Decaduta per Conte (e quindi anche per Alessio) l’accusa di omessa denuncia per Novara- Siena, l’unica partita per cui tutto lo staff tecnico del Siena viene ritenuto colpevole è AlbinoLeffe-Siena, con conseguente decadenza dell’aggravante della continuità del reato ascritto che per Alessio, diversamente da Conte, porta a una diminuzione della condanna in secondo grado dagli 8 mesi del primo grado a 6 mesi.

I capisaldi su cui la corte decide la colpevolezza dell’ex allenatore del Siena, e quindi del suo vice, sono quindi due:
- Conte (lui e chi lavorava quotidianamente con lui) “non poteva non sapere” (cit. della sentenza).
- Mastronunzio estromesso dalla rosa perché non si sarebbe dichiarato d’accordo nel lasciare la partita all’AlbinoLeffe a meno di riservare lo stesso comportamento anche per l’Ascoli, nelle cui fila aveva militato ben 8 anni prima, alla terzultima di campionato.

Le 13 pagine potrebbero forse essere sintetizzate in questi due semplici punti. Occorre però andare ulteriormente nel dettaglio.
“Non poteva non sapere”
In merito al primo dei due punti i giudici scrivono nelle motivazioni:
“(…)a ulteriore conferma che CONTE sapesse, vi è la circostanza che STELLINI ha ammesso di essere stato egli stesso a dare incarico a CAROBBIO e TERZI, al termine della gara di andata, di andare a parlare con GARLINI e BOMBARDINI per 'sistemare' la gara di ritorno. Ed è davvero poco credibile che CONTE non fosse a conoscenza dell’iniziativa presa dal suo collaboratore, anche in ragione della personalità e del ruolo che aveva all’interno della Società, ben spiegati dalla dichiarazione resa da PERINETTI, il quale ha affermato che l’allenatore aveva un 'carattere accentratore' (dichiarazione PERINETTI dell’8.3.2012). Ipotizzare che i componenti dello staff tecnico o la squadra prendessero decisioni a insaputa di CONTE non è oggettivamente credibile.(…)

In pratica i giudici non ritengono credibile che Antonio Conte, considerato il suo carattere “accentratore”, potesse essere all’oscuro dell’iniziativa del suo collaboratore tecnico Stellini; e se lo sapeva Conte, doveva per forza saperlo anche Alessio, con la sola attenuante del suo ruolo “ancillare”… Stellini però nel suo “patteggiamento”, avvenuto secondo l’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva, dichiara di aver inviato i due giocatori a tranquillizzare gli animi dopo l’alterco un po’ fuori dalle righe che si era verificato nel sottopassaggio dopo la gara di andata. Il collaboratore tecnico non menziona mai né direttamente né indirettamente Conte e parla espressamente di un’iniziativa personale. Viene quindi da pensare quindi che per Conte sia “letale” la riconosciuta caratteristica del suo carattere di essere meticoloso e attento a ogni particolare nella preparazione delle partite (che da sempre è ritenuto un pregio), che agli occhi della Commissione risulta invece come un'aggravante… La Commissione non dà pertanto peso alle parole dell’Avvocato Bongiorno che nella sua accalorata e decisa arringa aveva posto il dubbio: e se questo carattere “accentratore” fosse invece il motivo che avrebbe spinto Stellini ad agire senza dirgli nulla per non far sì che si infuriasse con lui? Resteremo con il dubbio… E in tutto questo Alessio è mai citato? No! Né da Carobbio né da nessun altro. Qual è quindi la sua unica colpa se non quella di essere l’allenatore in seconda del Siena?

La Commissione però a questo punto cerca di non porgere il fianco e fra le pagine 11 e 12 scrive testualmente:
“Le predette considerazioni, è bene evidenziarlo anche al fine di rispondere ad un rilievo svolto sul punto dalla difesa , non devono essere intese nel senso che la responsabilità del predetto tesserato sarebbe fondata sulla equazione: Conte è un accentratore quindi lui e chi lavorava quotidianamente con lui non poteva non sapere della combine.”
La parte sottolineata è stata aggiunta nella sentenza Alessio per “motivare” la sua condanna.

Peraltro c’è da evidenziare anche un errore nella sentenza, ossia quando recita testualmente:
"Circostanza, quest’ultima, molto significativa atteso che Stellini è un fidato collaboratore di Conte (tanto da averlo seguito , insieme ad Alessio, in tutte le squadre in cui l’odierno appellante ha ricoperto il ruolo di capo allenatore, compresa la Juventus dal cui staff tecnico si è dimesso solo successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado ed al coinvolgimento nelle indagini di Bari cui si è fatto cenno) e che suona come conferma del fatto che Conte ed Alessio fossero pienamente consapevoli dell’accordo illecito "[...]
Dove sta l’errore? Sta nel fatto che Alessio ha seguito Conte solo a Siena, nell’ultima esperienza del mister leccese prima di essere ingaggiato dalla Juventus! Un altro errore che in una sentenza non dovrebbe esserci…

Lo strano caso di Salvatore Mastronunzio
Chi ci segue da tempo conosce già la storia, da noi anticipata addirittura 3 giorni prima del processo di secondo grado; ma, nonostante tutto, in questa sentenza si ripetono gli errori già evidenziati nel primo grado (rif, “Lo strano caso di Salvatore Mastronunzio” e approfondimenti). I dati fattuali già evidenziati quindi in precedenza, che non staremo a ripetere per non tediare ulteriormente il lettore (ma di cui consigliamo lettura a coloro che non l’avessero fatto), smentiscono pertanto praticamente in toto le conclusioni delle commissioni di primo e secondo grado riguardo al mancato impiego dell’attaccante ex Ancona e Siena, .
A tal proposito è utile invece ascoltare nel seguente video le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Mastronunzio a Sportitalia a fine agosto. Confermano appieno ciò che avevamo anticipato con quasi una settimana di anticipo:

Si consideri che è sulla base delle dichiarazioni di Carobbio in merito alla riunione tecnica, che secondo la Commissione troverebbe conferma nell’esclusione di Mastronunzio, che i giudici nelle motivazioni cercano di instaurare il dubbio di un coinvolgimento di Conte addirittura sino al livello di illecito. Mastronunzio con la sua viva voce, il sito del Siena e le evidenze fattuali sull’utilizzo del giocatore e sui suoi infortuni sembrerebbero raccontare invece un’altra storia…
Tanto è vero che il TNAS sembra aver diminuito la pena in base proprio a questi errori, anche se non abbiamo ancora la certezza non avendo ancora preso visione delle motivazioni.

Il messaggio
Prima di concludere voglio portare l’attenzione su un passo delle motivazioni:
"La difesa di Alessio, anche con riferimento alla predetta gara, ha fatto leva sull’intrinseca inattendibilità di Carobbio nonché sul fatto che la versione dei fatti, fornita dallo stesso, sarebbe stata smentita dagli altri tesserati sia del Siena che dell’Albinoleffe; tesi, quest’ultima che, a differenza di quanto evidenziato in ordine alla partita Novara-Siena, risulta sconfessata dalla circostanza che uno strettissimo collaboratore di Conte, e quindi anche di Alessio, il sig. Stellini abbia confessato la propria partecipazione all’illecito di cui è argomento (come noto, Stellini risulta, peraltro, coinvolto nelle indagini penali attualmente in corso da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari con riferimento ad episodi di illecito sportivo che coinvolgerebbero la squadra del Bari con riferimento anche ad una delle due stagioni sportive, quella 2008/2009, in cui la predetta compagine era allenata dal Sig, Conte)".

“Bene”. Posto che la presunzione di innocenza è un diritto sancito dall’art. 27 comma 2 della Costituzione Italiana, che Conte non risulta al momento indagato (è stato solo ascoltato dalla Procura di Bari come persona informata sui fatti) e che oltretutto gli interrogatori sono secretati (la conferma è arrivata proprio da Palazzi durante la requisitoria del secondo grado) leggere questa frase in nelle motivazioni di una sentenza ha fatto correre i brividi lungo la schiena. Frasi di questo tenore, che adombrano dubbi senza prove di colpevolezza potrebbero aver cittadinanza all’interno di un articolo di “gossip;, usarle per motivare una sentenza è quantomeno forzato, se non diffamatorio.

CONCLUSIONI

Le motivazioni insomma sembrano basare le loro conclusioni sui due personaggi chiave: Stellini e Mastronunzio. Dimostrato che per il secondo esistono prove che indicano errori oggettivi e contraddizioni nelle conclusioni della Commissione, è logico ritenere sulla base dei fatti definitivamente minata la credibilità di Carobbio riguardo anche ai suoi racconti sulla “votazione” all’interno delle riunioni tecniche prima di AlbinoLeffe-Siena. Rimarrebbe “in piedi” il patteggiamento di Stellini, ma nel documento né Conte né, tantomeno, Alessio vengono mai tirato in ballo e il “non poteva non sapere” sembra proprio vacillare e non poco. Perché allora una domanda sarebbe legittima: se questo principio per il Procuratore Federale e per la Commissione vale per l’allenatore leccese, perché non vale per Mondonico, allenatore dell’AlbinoLeffe, il cui secondo Poloni è stato condannato in primo e secondo grado? Solo perché Mondonico non è un accentratore? E’ un po’ poco, ci si permetta di dire…

Ma soprattutto in questo caso è importante anche un’altra domanda: se Conte “non poteva non sapere”, basandosi sullo stesso principio utilizzato per Mondonico, perché Alessio doveva per forza sapere? Il garantismo usato per lo spogliatoio del Siena dove è andato a finire con Alessio?
Insomma il povero Angelo Alessio è stato condannato sulle sole parole di Carobbio, senza prove, solo per il suo ruolo “ancillare” (cit.) ma, soprattutto, senza essere mai stato ascoltato dalla Procura Federale, in barba a qualunque garanzia per l’imputato di un processo. Un’ulteriore questione che fa venire letteralmente i brividi, pensando che chi ha giudicato la carriera e per certi versi anche la vita delle persone lo abbia fatto lasciando trasparire una leggerezza inconcepibile.

RIFLESSIONI POST TNAS

Mi avvio alla conclusione con una riflessione basata sui numeri e che prende in considerazione le sentenze TNAS di cui recentemente sono stati pubblicati i dispositivi in attesa delle motivazioni. E’ probabilmente decaduta anche la questione relativa a Mastronunzio. L’unica motivazione di condanna sembra essere proprio il “Conte non poteva non sapere”, ma lo scopriremo solo fra qualche settimana.

Ma vediamo i numeri: per Angelo Alessio dal primo al secondo grado vi è stata la riduzione di 59 giorni passando da 8 mesi (ossia 243 giorni) a 6 mesi (184 gg.) con una riduzione del 24,28%. Dal secondo grado al TNAS la riduzione è stata di ulteriori 118 giorni, con una riduzione del 64,13% rispetto al secondo grado e, addirittura, del 72,84% rispetto alla sanzione comminata in primo grado. Il dato è in linea con la riduzione della squalifica anche per Conte che è passata da 10 mesi (304 gg.) a 120 gg. con una riduzione del 60,53% rispetto al secondo grado (la squalifica, lo ricordo, non subì variazioni fra il primo e il secondo grado).
Credo di non poter essere smentito se dico che una riduzione così forte non può essere chiamata sconto, ma il segno di una sentenza un po’ cerchiobottista in grado di minimizzare l’errore giudiziario e non aprisse le porte a, logiche e auspicabili, richieste di risarcimento contro la FIGC. Non c’è altra spiegazione, anche considerando che la pena minima prevista dal codice per l’omessa denuncia è di 6 mesi…

Insomma, forse sarebbe stato difficile, se non impossibile, ottenere l’assoluzione e il perché ce lo spiega proprio l’avvocato Chiappero, difensore di Conte e Alessio:
«Quello che volevamo era l´assoluzione piena perché le carte sono tali da dimostrare che lui è innocente e tra l´altro non è mai stato sentito. Il fatto di avere comunque già scontato di fatto la squalifica consente di valutare la sentenza del TNAS come una sorta di assoluzione postuma. Gli ho comunicato la sentenza e niente di più: sicuramente non è contento perché si è sempre proclamato innocente e sperava nell’assoluzione. È una situazione particolare perché Alessio entra nel processo all´ultimo, non viene ascoltato, non c´è un´accusa diretta nei suoi confronti: la Corte di Giustizia Federale lo ha condannato per la conoscenza della vicenda Mastronunzio che però è diversa da come è stata giudicata. Purtroppo il meccanismo della giustizia sportiva, che rende subito esecutive le sentenze, crea un presupposto negativo per sperare in un’assoluzione».

C’è da aggiungere altro? Nulla, se non che ingiustizia, alla fine, è purtroppo fatta.

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