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Questi gli stralci più rilevanti del ricorso (poi ritirato) presentato dalla Juventus al Tar del Lazio per ottenere la riammissione in serie A. Il testo, per motivi di spazio, non può essere completo. Invitiamo a leggere attentamente la parte relativa a "Le critiche e i motivi del ricorso: la procedura."
La ricostruzione dei fatti.
....Da alcuni anni, la Società è stata quotata alla Borsa Italiana. Come è noto, la Corte Federale ha pronunciato una decisione con la quale ha determinato la «sanzione a carico della società Juventus, con riferimento alla stagione sportiva 2006/2007 nella penalizzazione di 17 punti in classifica, nella squalifica in 3 giornate di campionato del campo di gara, nell’ammenda di 120.000 euro, ferme restando le altre sanzioni già irrogate per le stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006. Si tratta di sanzioni multiple, gravissime e non giustificate, che hanno provocato e provocheranno danni ingenti alla Società ricorrente e che impongono l’immediata attivazione del presente ricorso avanti alla giustizia amministrativa, al fine di cercare di evitare almeno i più gravi danni, e nella specie la retrocessione in serie B. Tale effetto è conseguibile solo per il tramite di un provvedimento cautelare da parte della giustizia amministrativa da assumersi con la massima urgenza.
La replica.
La C.A.F. ha ritenuto che la pluralità di condotte poste in essere da Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l’atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica. La critica a questa affermazione, peraltro del tutto ovvia, consiste nell’osservare che non è il numero delle condotte che ne cambia la sostanza. La C.A.F. ha dovuto riconoscere che, per la realizzazione di un illecito sportivo, non è sufficiente una mera condotta finalizzata alla turbativa della gara, ma occorre una condotta idonea e causalmente adeguata; diversamente (...) si sanzionerebbe un’intenzione. Il giudizio sull’idoneità ed adeguatezza causale delle condotte di Moggi e Giraudo è condizionato dalla partecipazione di rappresentanti della classe arbitrale, ai quali viene attribuito lo stesso illecito. Nel caso di specie i concorrenti appartenenti alla classe arbitrale non sono stati ritenuti responsabili di un illecito sportivo, ma di una generica infrazione all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.). Le sanzioni inflitte hanno determinato un rilevante danno economico per il solo fatto di essere state disposte. Ci riferiamo all’esodo di molti dei calciatori migliori, che non erano disposti a trascorrere due anni in serie B: infatti la penalizzazione inflitta può portare alla pratica impossibilità di conseguire nel primo anno un punteggio sufficiente alla promozione. Di questi danni la società Juventus intende chiedere ed ottenere il risarcimento. Ma prima ancora, la Juventus intende richiedere al Giudice amministrativo il proprio intervento d’urgenza, al fine di poter comunque partecipare, quanto meno, al campionato nazionale di Serie A, evitando l’integrazione del danno più grave, in attesa di poter dimostrare, per il tramite del giudizio avanti alla giustizia amministrativa, l’erroneità delle sanzioni irrogate. Ci si rifà pertanto ai principi fondamentali del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., per riaffermare la legittima possibilità per ogni soggetto, che stia per subire un danno che ritiene ingiusto, di poter adire immediatamente l’autorità giudiziaria, al fine di richiedere ed eventualmente ottenere un provvedimento cautelare, che tuteli il diritto controverso fino alla decisione giudiziaria definitiva.
Le critiche e i motivi del ricorso: la procedura.
Le richieste della Juve si articolano in due sezioni: la prima riguarda le proteste in merito alla procedura seguita dagli organi di giustizia (determinazione del giudice competente, termini procedurali, legittimità delle intercettazioni, etc.). Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di Giustizia sportiva della F.I.G.C.
1) Tutta la procedura svolta avanti alla giustizia sportiva della F.I.G.C. è gravemente illegittima, in quanto viziata nei seguenti atti afferenti la costituzione della Commissione di Appello Federale: - il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della Figc con cui è stato nominato il prof. Cesare Ruperto come Primo Presidente della Commissione di Appello federale; - il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della Figc con cui sono stati nominati sei nuovi membri della Commissione di Appello Federale. Si può dire che gli atti di nomina impugnati hanno inteso costituire un giudice «speciale», appositamente nominato per il processo sportivo di cui è causa, in aperta violazione dei principi generali richiamati.
2) Tutta la procedura sanzionatoria svolta avanti agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. è illegittima per essere stata sottratta alla competenza di primo grado spettante, ai sensi delle norme epigrafate, alla Commissione Disciplinare. La C.A.F. e la Corte Federale hanno ritenuto di assumere la competenza per la presenza, tra gli incolpati, di dirigenti federali. Questo modo di procedere e la relativa motivazione sono errati.
3) Sono stati praticamente e irragionevolmente dimezzati i termini delle procedure per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo, nonostante la natura della controversia e la sua complessità.
4) Si deve censurare l’indebita utilizzazione nel procedimento disciplinare sportivo di intercettazioni telefoniche acquisite in (e relative a) altro procedimento. Le intercettazioni ritenute rilevanti sono state solo una minima parte di quelle disponibili. Si è dunque operato un giudizio sulla base di una «scelta» unilaterale e parziale dei mezzi di prova, proponendo alle corti della F.I.G.C. una «verità» già preconfezionata sulla base di un preciso indirizzo; in base al quale sono state scelte le prove conformi, ed escluse quelle non conformi alla tesi accusatoria.
Le critiche e i motivi del ricorso: le sanzioni. Nella seconda parte del ricorso la Juve ricorre contro la commisurazione delle sanzioni inflitte. Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilità della Società e la commisurazione delle sanzioni.
5) Alla Juventus è stato imputato un unico «illecito sportivo» ma non riferito, come richiederebbe la norma federale, ad uno specifico episodio di «compimento... di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare... un vantaggio in classifica...»; si tratta, invece, di una costruzione astratta. La Juventus non poteva essere condannata per illecito sportivo. Da ciò consegue il venir meno necessario delle sanzioni più gravi (perdita degli scudetti e retrocessione in serie B). Ma come può la Juventus avere integrato un illecito sportivo tale da alterare i risultati sportivi, se i soggetti arbitrali e federali che avrebbero dovuto porre in atto le condotte per falsare il risultato sportivo vengono su questo punto espressamente prosciolti? 6) La decisione della Corte Federale chiama la Fiorentina a rispondere di un ben preciso illecito commesso dal suo presidente onorario, ma infligge una sanzione di molto inferiore a quella inflitta alla Juventus, perchè la società risponde a titolo di responsabilità oggettiva e non diretta.Ci domandiamo se non sia questa una situazione assai peggiore e diversa da quella ritenuta per il Moggi.
7) La difesa della Società ha contestato che i comportamenti del sig. Moggi potessero essere ascritti alla Juventus a titolo di responsabilità diretta, mentre per il comportamento dei dirigenti le Società rispondono solo a titolo di responsabilità oggettiva. Moggi, pacificamente, non aveva la legale rappresentanza della Juventus. Spesso agiva come commerciante in proprio, direttamente o indirettamente tramite la GEA.
8) Una parte particolarmente grave e criticabile della decisione della Corte Federale è quella in cui si sostiene che i medesimi fatti potrebbero essere ritenuti rilevanti ad integrare sia la fattispecie dell’art. 1 C.G.S. (violazione ai doveri di lealtà sportiva), sia dell’art. 6 C.G.S. (illecito sportivo). Ma, se si vuole dimostrare la sussistenza di un illecito sportivo solo ed esclusivamente richiamando le violazioni dell’art. 1, si fa soltanto una somma di condotte antidoverose che non diventano mai un illecito, perché non si realizzano le situazioni tipiche richieste dall’art. 6.
9) La assunzione da parte della Corte Federale di decisioni di secondo grado con modalità e in un clima non rispondente ai principi che presiedono alla giustizia sportiva è emersa in termini clamorosi a seguito di dichiarazioni rilasciate da membri della Corte. Si è letto infatti di subordinazione delle decisioni della Corte Federale alle pressioni mediatiche e della piazza.
10) Il dispositivo adottato in sede di appello dalla Corte Federale della F.I.G.C. ha applicato alla Juventus un cumulo di sanzioni senza precedenti e senza alcuna possibile giustificazione. La necessaria caducazione dell’illecito sportivo, per le ragioni illustrate nei precedenti motivi, comporta necessariamente una completa revisione e riduzione sostanziale di queste sanzioni.
11) Alla applicazione di una «combinazione» senza precedenti di sanzioni, la Corte Federale e la C.A.F. sono giunte per il tramite di una motivazione specifica del tutto insussistente e che non consente all’interprete di ripercorrere l’iter logico in base al quale le sanzioni stesse sono state decise ed adottate. Si è proceduto ad un «mix sanzionatorio» del tutto immotivato.
12) La sola mancata partecipazione per due anni alle competizioni europee determina un mancato introito che può essere valutato in circa 45 milioni. Il danno economico assommerebbe a circa 70 milioni se la squadra fosse mantenuta in A e si incrementerebbe a 130 se la squadra fosse costretta a giocare in B. Si può dunque affermare che le restrizioni alle libertà economiche della Juventus sono assolutamente eccessive rispetto alla tutela dell’interesse sportivo perseguito alla regolarità delle competizioni, che poteva comunque essere assicurato con sanzioni meno eccessive.
Questi gli stralci più rilevanti del ricorso (poi ritirato) presentato dalla Juventus al Tar del Lazio per ottenere la riammissione in serie A. Il testo, per motivi di spazio, non può essere completo. Invitiamo a leggere attentamente la parte relativa a "Le critiche e i motivi del ricorso: la procedura."
La ricostruzione dei fatti.
....Da alcuni anni, la Società è stata quotata alla Borsa Italiana. Come è noto, la Corte Federale ha pronunciato una decisione con la quale ha determinato la «sanzione a carico della società Juventus, con riferimento alla stagione sportiva 2006/2007 nella penalizzazione di 17 punti in classifica, nella squalifica in 3 giornate di campionato del campo di gara, nell’ammenda di 120.000 euro, ferme restando le altre sanzioni già irrogate per le stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006. Si tratta di sanzioni multiple, gravissime e non giustificate, che hanno provocato e provocheranno danni ingenti alla Società ricorrente e che impongono l’immediata attivazione del presente ricorso avanti alla giustizia amministrativa, al fine di cercare di evitare almeno i più gravi danni, e nella specie la retrocessione in serie B. Tale effetto è conseguibile solo per il tramite di un provvedimento cautelare da parte della giustizia amministrativa da assumersi con la massima urgenza.
La replica.
La C.A.F. ha ritenuto che la pluralità di condotte poste in essere da Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l’atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica. La critica a questa affermazione, peraltro del tutto ovvia, consiste nell’osservare che non è il numero delle condotte che ne cambia la sostanza. La C.A.F. ha dovuto riconoscere che, per la realizzazione di un illecito sportivo, non è sufficiente una mera condotta finalizzata alla turbativa della gara, ma occorre una condotta idonea e causalmente adeguata; diversamente (...) si sanzionerebbe un’intenzione. Il giudizio sull’idoneità ed adeguatezza causale delle condotte di Moggi e Giraudo è condizionato dalla partecipazione di rappresentanti della classe arbitrale, ai quali viene attribuito lo stesso illecito. Nel caso di specie i concorrenti appartenenti alla classe arbitrale non sono stati ritenuti responsabili di un illecito sportivo, ma di una generica infrazione all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.). Le sanzioni inflitte hanno determinato un rilevante danno economico per il solo fatto di essere state disposte. Ci riferiamo all’esodo di molti dei calciatori migliori, che non erano disposti a trascorrere due anni in serie B: infatti la penalizzazione inflitta può portare alla pratica impossibilità di conseguire nel primo anno un punteggio sufficiente alla promozione. Di questi danni la società Juventus intende chiedere ed ottenere il risarcimento. Ma prima ancora, la Juventus intende richiedere al Giudice amministrativo il proprio intervento d’urgenza, al fine di poter comunque partecipare, quanto meno, al campionato nazionale di Serie A, evitando l’integrazione del danno più grave, in attesa di poter dimostrare, per il tramite del giudizio avanti alla giustizia amministrativa, l’erroneità delle sanzioni irrogate. Ci si rifà pertanto ai principi fondamentali del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., per riaffermare la legittima possibilità per ogni soggetto, che stia per subire un danno che ritiene ingiusto, di poter adire immediatamente l’autorità giudiziaria, al fine di richiedere ed eventualmente ottenere un provvedimento cautelare, che tuteli il diritto controverso fino alla decisione giudiziaria definitiva.
Le critiche e i motivi del ricorso: la procedura.
Le richieste della Juve si articolano in due sezioni: la prima riguarda le proteste in merito alla procedura seguita dagli organi di giustizia (determinazione del giudice competente, termini procedurali, legittimità delle intercettazioni, etc.). Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di Giustizia sportiva della F.I.G.C.
1) Tutta la procedura svolta avanti alla giustizia sportiva della F.I.G.C. è gravemente illegittima, in quanto viziata nei seguenti atti afferenti la costituzione della Commissione di Appello Federale: - il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della Figc con cui è stato nominato il prof. Cesare Ruperto come Primo Presidente della Commissione di Appello federale; - il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della Figc con cui sono stati nominati sei nuovi membri della Commissione di Appello Federale. Si può dire che gli atti di nomina impugnati hanno inteso costituire un giudice «speciale», appositamente nominato per il processo sportivo di cui è causa, in aperta violazione dei principi generali richiamati.
2) Tutta la procedura sanzionatoria svolta avanti agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. è illegittima per essere stata sottratta alla competenza di primo grado spettante, ai sensi delle norme epigrafate, alla Commissione Disciplinare. La C.A.F. e la Corte Federale hanno ritenuto di assumere la competenza per la presenza, tra gli incolpati, di dirigenti federali. Questo modo di procedere e la relativa motivazione sono errati.
3) Sono stati praticamente e irragionevolmente dimezzati i termini delle procedure per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo, nonostante la natura della controversia e la sua complessità.
4) Si deve censurare l’indebita utilizzazione nel procedimento disciplinare sportivo di intercettazioni telefoniche acquisite in (e relative a) altro procedimento. Le intercettazioni ritenute rilevanti sono state solo una minima parte di quelle disponibili. Si è dunque operato un giudizio sulla base di una «scelta» unilaterale e parziale dei mezzi di prova, proponendo alle corti della F.I.G.C. una «verità» già preconfezionata sulla base di un preciso indirizzo; in base al quale sono state scelte le prove conformi, ed escluse quelle non conformi alla tesi accusatoria.
Le critiche e i motivi del ricorso: le sanzioni. Nella seconda parte del ricorso la Juve ricorre contro la commisurazione delle sanzioni inflitte. Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilità della Società e la commisurazione delle sanzioni.
5) Alla Juventus è stato imputato un unico «illecito sportivo» ma non riferito, come richiederebbe la norma federale, ad uno specifico episodio di «compimento... di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare... un vantaggio in classifica...»; si tratta, invece, di una costruzione astratta. La Juventus non poteva essere condannata per illecito sportivo. Da ciò consegue il venir meno necessario delle sanzioni più gravi (perdita degli scudetti e retrocessione in serie B). Ma come può la Juventus avere integrato un illecito sportivo tale da alterare i risultati sportivi, se i soggetti arbitrali e federali che avrebbero dovuto porre in atto le condotte per falsare il risultato sportivo vengono su questo punto espressamente prosciolti? 6) La decisione della Corte Federale chiama la Fiorentina a rispondere di un ben preciso illecito commesso dal suo presidente onorario, ma infligge una sanzione di molto inferiore a quella inflitta alla Juventus, perchè la società risponde a titolo di responsabilità oggettiva e non diretta.Ci domandiamo se non sia questa una situazione assai peggiore e diversa da quella ritenuta per il Moggi.
7) La difesa della Società ha contestato che i comportamenti del sig. Moggi potessero essere ascritti alla Juventus a titolo di responsabilità diretta, mentre per il comportamento dei dirigenti le Società rispondono solo a titolo di responsabilità oggettiva. Moggi, pacificamente, non aveva la legale rappresentanza della Juventus. Spesso agiva come commerciante in proprio, direttamente o indirettamente tramite la GEA.
8) Una parte particolarmente grave e criticabile della decisione della Corte Federale è quella in cui si sostiene che i medesimi fatti potrebbero essere ritenuti rilevanti ad integrare sia la fattispecie dell’art. 1 C.G.S. (violazione ai doveri di lealtà sportiva), sia dell’art. 6 C.G.S. (illecito sportivo). Ma, se si vuole dimostrare la sussistenza di un illecito sportivo solo ed esclusivamente richiamando le violazioni dell’art. 1, si fa soltanto una somma di condotte antidoverose che non diventano mai un illecito, perché non si realizzano le situazioni tipiche richieste dall’art. 6.
9) La assunzione da parte della Corte Federale di decisioni di secondo grado con modalità e in un clima non rispondente ai principi che presiedono alla giustizia sportiva è emersa in termini clamorosi a seguito di dichiarazioni rilasciate da membri della Corte. Si è letto infatti di subordinazione delle decisioni della Corte Federale alle pressioni mediatiche e della piazza.
10) Il dispositivo adottato in sede di appello dalla Corte Federale della F.I.G.C. ha applicato alla Juventus un cumulo di sanzioni senza precedenti e senza alcuna possibile giustificazione. La necessaria caducazione dell’illecito sportivo, per le ragioni illustrate nei precedenti motivi, comporta necessariamente una completa revisione e riduzione sostanziale di queste sanzioni.
11) Alla applicazione di una «combinazione» senza precedenti di sanzioni, la Corte Federale e la C.A.F. sono giunte per il tramite di una motivazione specifica del tutto insussistente e che non consente all’interprete di ripercorrere l’iter logico in base al quale le sanzioni stesse sono state decise ed adottate. Si è proceduto ad un «mix sanzionatorio» del tutto immotivato.
12) La sola mancata partecipazione per due anni alle competizioni europee determina un mancato introito che può essere valutato in circa 45 milioni. Il danno economico assommerebbe a circa 70 milioni se la squadra fosse mantenuta in A e si incrementerebbe a 130 se la squadra fosse costretta a giocare in B. Si può dunque affermare che le restrizioni alle libertà economiche della Juventus sono assolutamente eccessive rispetto alla tutela dell’interesse sportivo perseguito alla regolarità delle competizioni, che poteva comunque essere assicurato con sanzioni meno eccessive.